Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9676 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 724/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE UMBERTO E BRUNO, UMBERTO DI COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliati presso il loro domicilio digitale pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME Ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, INDIRIZZO, pec:
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA INDIRIZZO, pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2347/2022 depositata il 27/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La compagnia RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), che aveva rilasciato in favore della società RAGIONE_SOCIALE una polizza assicurativa a garanzia dell’erogazione di un contributo da parte della Regione Campania quale incentivo per investimenti di natura turistica in relazione a lavori di ammodernamento di una struttura ricettiva di sua proprietà denominata RAGIONE_SOCIALE sita nel comune di Serrara Fontana nell’isola di Ischia, propose opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Napoli su istanza della Regione Campania con cui, a seguito della revoca del contributo, veniva intimata la restituzione della somma erogata. Citò in giudizio la Regione Campania e i fideiussori COGNOME Salvatore, COGNOME Bruno e COGNOME Umberto per sentir pronunciare l’inoperatività della polizza, l’annullamento del decreto ingiuntivo e in subordine l’illegittimità e contrarietà a buona fede dell’escussione della polizza nell’assenza dei presupposti legittimanti; in subordine chiese che la COGNOME fosse condannata a tenerla indenne e manlevarla, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 c.c. 1949 e 1950 c.c. e delle condizioni di polizza, di quanto fosse eventualmente tenuta a corrispondere alla Regione Campania.
La Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, rappresentò che il contributo era stato revocato in quanto l’istruttoria aveva evidenziato alcune criticità.
La COGNOME nel costituirsi in giudizio, ne chiese la sospensione, in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al TAR Campania avente ad oggetto l’impugnazione del decreto di revoca dei contributi, contestò l’infondatezza della pretesa restitutoria sostenendo di aver adempiuto alle prescrizioni del bando di gara e chiese, in via subordinata, che fosse respinta la domanda di rivalsa formulata dalla Gan.
Il Tribunale di Napoli respinse l’opposizione della Gan, rigettando tutte le domande d ell’opponente, dichiarò inammissibili le eccezioni sollevate dalla COGNOME e, qualificato il contratto stipulato tra la Gan e la COGNOME quale contratto autonomo di garanzia, accolse la domanda della Gan e condannò la società Di COGNOME ed i soci a manlevarla di tutte le somme dovute alla Regione Campania sulla base dell’art. 7 delle condizioni generali del contratto di fideiussione, e stimate in € 330.899,637.
A seguito di appello principale di NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, e di appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE (e nei confronti anche di Immobiliare RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE costituitasi aderendo all’appello del COGNOME e a quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE), la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato entrambi gli appelli compensando le spese. Rigettati i motivi sulla sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia del Tar Campania sulla revoca del decreto, sulla qualificazione della garanzia come contratto autonomo con clausola a prima richiesta e sull’accoglimento della domanda di manleva, e rigettato altresì l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE per quanto ancora di interesse, la corte del merito ha rigettato il motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto valida ed efficace la concessione di una fideiussione per un importo maggiore rispetto a quello assentito
inizialmente nonostante, a detta degli appellanti, non fosse mai stato pagato il premio di tale seconda polizza, essendo il pagamento subordinato all’ emissione del decreto regionale col quale sarebbe stato autorizzato il saldo del contributo.
Sul punto la corte del gravame ha ritenuto che la società assicuratrice aveva riconosciuto l’emissione di una valida polizza fideiussoria in favore della Regione Campania ancorchè non operativa perché relativa all’erogazione del saldo del contributo, e che , il mancato o ritardato pagamento del premio, non rendeva inefficace la polizza fideiussoria. Ha aggiunto che, in caso di escussione della garanzia, la morosità del contraente nel pagamento dei premi neppure sarebbe stata opponibile al beneficiario per la natura autonoma del contratto di garanzia.
Ha infine precisato che una prima polizza era stata sottoscritta dalla società COGNOME il 19 febbraio 2002 con richiamo espresso ai primi due acconti del contributo ed una seconda denominata ‘appendice di variazione’ era stata stipulata in data 30 settembre 2002 con aumento dell’originario importo garantito.
Avverso la sentenza NOME COGNOME in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME e la NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE e Regione Campania.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con un unico motivo di ricorso Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione alla inesistenza della seconda fideiussione ‘ – i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe omesso di pronunciare su un fatto storico, controverso e decisivo, costituito dalla circostanza che l’appendice di variazione della fideiussione con la quale l’originario importo garantito per € 122.866,00 era stato aumentato ad € 409.550,32 – non sarebbe stato
mai sottoscritto né dalla Immobiliare COGNOME RAGIONE_SOCIALE né da NOME COGNOME. Premesso che la censura sconta una prima ragione di inammissibilità costituita dalla inidoneità del ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. avverso una pronuncia cd. ‘doppia conforme’, il motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza e dunque redatto in contrasto con l’art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorrente infatti non individua dove il fatto, che si pretende controverso, sia stato introdotto nel giudizio di merito e con quale atto processuale sì da non porre questa Corte nella condizione di poter scrutinare la censura senza attingere elementi aliunde.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile