Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5934 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19354/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
Banca Popolare delle Province Molisane RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 69/2023, depositata il 17 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: contratti bancari
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, depositata il 17 febbraio 2023, che, in accoglimento solo parziale del loro appello, ha revocato il decreto con cui era stato loro ingiunto di pagare, in via solidale, in favore della Banca Popolare delle Province Molisane socRAGIONE_SOCIALE per azioni la somma di euro 68.146,52, la prima quale saldo di un conto corrente e di un conto anticipi, gli altri quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società, e condannato i medesimi al pagamento in favore della banca della minor somma di euro 60.905,59, oltre interessi convenzionali;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso Banca Popolare delle Province Molisane soc. RAGIONE_SOCIALE per azioni;
a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., i soli NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono la decisione della causa;
questi ultimi depositano memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente rilevato che la RAGIONE_SOCIALE non ha chiesto la decisione del ricorso (anche) da lei proposto nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta, per cui, ai sensi dell’art. 380 -bis , secondo comma, cod. proc. civ., il suo ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione in parte qua del giudizio di cassazione;
con riferimento al ricorso proposto dagli altri ricorrenti, con il primo motivo questi ultimi denunciano la violazione dell’art. 112 c od. proc. civ. per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla prevalenza contrattuale delle condizioni di cui al contratto di conto corrente rispetto a quello di anticipo fatture,
costituenti asseritamente titolo della pretesa creditoria della banca, ai fini del raffronto con i rispettivi tassi soglia e della verifica di usurarietà; -con il secondo motivo deducono, in via subordinata, l’ omesso esame di un documento decisivo per il giudizio ovvero la nullità della sentenza nella parte in cui non è stato esaminato il contratto di anticipo fatture, e la relativa clausola di prevalenza contrattuale, decisivo per il giudizio in relazione alla comparazione con il tasso soglia ed alla verifica di usurarietà e, in ogni caso, per motivazione apparente e/o inesistente; – con il terzo motivo si dolgono, in via subordinata, della violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., per avere la Corte territoriale violato i criteri legali di ermeneutica contrattuale in relazione al contratto di anticipo fatture del 5 maggio 2008;
con il quarto motivo criticano la sentenza impugnata per violazione de ll’art. 112 c od. proc. civ. in relazione all’o messa pronuncia in ordine a ll’e ccezione relativa alla usurarietà e/o mancata convenzione in forma scritta del tasso di mora;
-con l’ultimo motivo lamentano la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1283 cod. civ., 120 t.u.b. e 2 e 6 Del C.I.C.R. 9 febbraio 2000, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimità e validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di conto corrente pur in assenza della indicazione del tasso creditore annuo calcolato per effetto della capitalizzazione;
la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili, osservando quanto segue:
«la censura spiegata è totalmente fuori bersaglio, sol che si consideri che la sentenza impugnata, presa espressamente in considerazione la censura formulata dagli allora appellanti, l’ha indubbiamente disattesa, facendo proprie le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio contabile disposta al precipuo fine di stabilire se entrambi i conti (conto corrente e conto anticipi) contemplassero o meno la previsione di interessi usurari»;
analoghe considerazioni sono state espresse anche per il quarto motivo;
-il paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evocato con il secondo motivo, non è stato considerato pertinente, in quanto il fatto cui si riferisce tale paradigma non verte su un fatto storico, bensì su un documento;
in ordine al terzo motivo, si è osservato che non contiene l’indicazione del criterio ermeneutico asseritamente violato dal giudice di merito e come e dove la violazione di esso si sarebbe consumata, risolvendosi, in sostanza, in una sollecitazione a una diversa lettura degli atti, favorevole al ricorrente, a fronte della motivata interpretazione data dalla Corte territoriale;
quanto al l’ultimo motivo , è stato evidenziato che lo stesso verte su una questione apparentemente nuova, non essendo esaminata nella sentenza impugnata, e di cui difetta la puntuale allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice;
il Collegio condivide tali considerazioni, cui può aggiungersi, in relazione alle argomentazioni svolte dai ricorrenti nell’istanza di opposizione, quanto segue;
le censure articolate con il primo e il quarto motivo vertono sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ossia sulla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, prospettando l’omessa pronuncia in ordine eccezioni di merito ritualmente e tempestivamente sollevate nei precedenti gradi di merito;
su tali punti la pronuncia vi è stata e ciò di cui in sostanza i ricorrenti sembrano lamentarsi, anche nella istanza di opposizione, è l’assenza di una adeguata motivazione;
tali censure, tuttavia, esulano dal paradigma invocato, che esprime il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito e non attiene anche ai casi in cui la decisione
adottata, comportante la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, manchi in proposito di una specifica argomentazione, venendo semmai in rilievo , in quest’ultimo caso, il rispetto dell’obbligo motivazionale;
quanto al secondo e al quarto motivo, i ricorrenti richiamano il precedente rappresentato da Cass. 29 dicembre 2020, n. 29820, secondo cui l’attuale testo dell’art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare in cassazione il mancato esame di un documento, laddove decisivo e controverso;
-l’osservazione non risulta decisiva : in primo luogo, in quanto il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. solo qualora dia luogo a un omesso esame del fatto di cui tale documento offre rappresentazione, che il ricorrente è tenuto a allegare in modo puntuale;
in secondo luogo, poiché, come evidenziato nella proposta di definizione, la Corte territoriale ha preso in esame i documenti contrattuali dedotti in giudizio e, conformandosi alla consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che il tasso di interesse debitore pattuito tra le parti fosse pari al 9,308%, escludendo, di conseguenza, implicitamente ma ineluttabilmente, la fondatezza della tesi dei ricorrenti in ordine alla asserita prevalenza contrattuale delle condizioni di cui al contratto di conto corrente ordinario;
tale considerazione esclude in radice la configurabilità del dedotto vizio motivazionale;
può, inoltre, osservarsi , quanto all’eccepita omessa pronuncia sulla domanda di nullità per usurarietà degli interessi applicati che la Corte di appello ha dato atto, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che «il tasso soglia non risulta superato, pertanto non risultano pattuiti interessi usurari; le operazioni annotate nei due conti correnti non evidenziano l’addebito di interessi moratori», statuendo,
così, anche su tale questione;
in ordine alla censura articolata con il terzo motivo i ricorrenti osservano nell’istanza di richiesta della decisione di aver puntualmente dedotto la violazione tanto del criterio letterale che di quello integrativo-funzionale, ma in realtà, come condivisibilmente ritenuto nella proposta di definizione, si è in presenza di una contrapposizione di una tesi, favorevole al ricorrente, diversa da quella data dalla Corte territoriale, come tale non prospettabile in questa sede;
-in merito, infine, all’ultimo motivo può aggiungersi che la Corte di appello ha escluso la nullità della clausola di determinazione degli interessi, in relazione al divieto di cui all’art. 1283 cod. civ., in ragione del fatto che capitalizzazione periodica degli stessi la stessa era stata pattuita conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 7 Del. C.I.C.R. 7 febbraio 2000;
parte ricorrente sostiene che la delibera C.I.C.R. ha subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa, indicazione che nel caso in esame difetterebbe;
la censura poggia, tuttavia, su un elemento fattuale, rappresentato dalla mancata indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato tenendo conto della capitalizzazione pattuita, di cui non vi è riscontro nella sentenza impugnata;
pertanto, la doglianza non rispetta il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n.
18715);
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, ivi incluse quelle relativo alla parte di esso estinta a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., e si liquidano come in dispositivo;
poiché il giudizio, nella parte relativa al ricorso NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in conformità della proposta, va disposta condanna di tali (soli) ricorrenti che hanno chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540);
-questi ultimi vanno, dunque, condannati, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 8.0 00,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto limitatamente alla RAGIONE_SOCIALE e alla Banca Popolare delle Province Molisane socRAGIONE_SOCIALE per azioni; dichiara il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME inammissibile; condanna tutti i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Condanna COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del l’8 gennaio 2025 .