Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4444 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6936/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (null)
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
– Controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5759/2018 depositata il 24/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
GLYPH Con ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ. nanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (di seguito: “il COGNOME“, odierno ricorrente), premesso:
(i) di essere proprietario dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, sottoposto a vincolo ex I. 1089/1939.
(ii) Di aver acquisito in data 23/12/2000 il 20% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE; seguito “RAGIONE_SOCIALE“, odierna resistente), il cui capitale er interamente detenuto dall’AVV_NOTAIO (di seguito: “il COGNOME“) e dal fratello, con l’intenzione di destinare l’immobile al svolgimento di attività di catering.
(iii) Che, allo scopo di trasferire la detenzione dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE, vennero stipulati due successivi contratti (in data 23/12/2002 e 12/3/2003) con i quali l’immobile venne concesso in locazione a quest’ultima.
(iv) Che il COGNOME aveva ottenuto il parere favorevole del RAGIONE_SOCIALE al cambio di destinazione d’uso da abitazione a turistico-commerciale, senza esecuzione di lavori.
(v) Che, successivamente, il COGNOME apprese che la società RAGIONE_SOCIALE (subentrata alla società RAGIONE_SOCIALE), in virtù della predetta autorizzazione al cambio di destinazione d’uso, non si era limitata alla ristrutturazione del bene ma aveva invece alterato l’intera struttura interna dell’immobile, eseguendovi opere prive del parere della RAGIONE_SOCIALE e della necessaria licenza.
Su tali premesse, il COGNOME chiese al Tribunale di accertare l’inadempimento della società conduttrice e di dichiarare risolti i contratti di locazione. COGNOME si costituì in giudizio eccependo
l’insussistenza dell’inadempimento e chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione.
Con sentenza n. 1200/2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò la domanda del COGNOME.
Avverso detta sentenza il COGNOME propose appello per i seguenti motivi:
(i) violazione dell’art. 1587 cod. civ. in relazione agli artt. 31 e d.P.R. 380/2001, e in relazione all’accertamento contenuto nella sentenza n. 2060/2016 del TAR Campania Napoli, a mezzo della quale venne annullata una serie di ipareri favorevoli emessi dalla RAGIONE_SOCIALE e dal Comune, e venne rilevato che le modifiche eseguite alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto integranti una modifica della destinazione d’uso con opere materiali, non sarebbero state legittimate ex post, con DIA, poiché integranti un’ipotesi di “variante essenziale” ex art. 32 d.P.R. 380/2001, essendo consistita nella trasformazione di locali residenziali in locali turistico-ricettiv dunque sanzionabile ex art. 31 del citato d.P.R.
(li) Violazione dell’art. 1587 cod. civ. in relazione all’art. 2479 co civ., in quanto il giudice di prime cure non si sarebbe avveduto che la delibera della società RAGIONE_SOCIALE del 15/4/2003, con la quale COGNOME e il COGNOME avevano pattuito l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione per adibire la struttura alla destinazione recettiva prescindendo dalle autorizzazioni della RAGIONE_SOCIALE, conteneva soltanto un patto tra il COGNOME e il COGNOME, ovvero tra i due soci RAGIONE_SOCIALE, ma non certo tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello
Con sentenza n. 5759/2018, depositata in data 24/12/2018, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza della Corte territoriale il COGNOME ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ.
GLYPH Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato le proprie conclusioni. Per il ricorrente si è costituito un nuovo difensore.
Considerato che
GLYPH L’unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., “L’applicazione dell’art. 360 col n. 3 c.p.c. per la violazione dell’art. 1662 c. c. in relazione all’art. 1587 c. c. e agli 31 e 36 DPR 380/2001 ed in relazione all’accertamento contenuto nella sentenza N. 2060/16 del TAR Campania Napoli”. Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale allegando che essa sarebbe incorsa in un evidente errore di diritto, dando luogo ad una interpretazione del contenuto dei contratti di locazione e del verbale assembleare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 15/4/2003 assolutamente inesistente e, comunque, non consentita.
Entrambi i contratti di locazione, all’art. 3 e 4 (riportati ricorrente), prevedono “La parte conduttrice, nell’ambito del godimento locatizio, utilizzerà il bene locato per le suddette attivit (casa-albergo ed affittacamere) installandovi le proprie apparecchiature e arredi e realizzandovi i manufatti che riterrà opportuni”. Mentre, con l’assemblea del 15/4/2003 i soci avevano pattuito: “gli stessi prendono atto della necessità di eseguire dei lavori di ristrutturazione all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per adibire stessa ad albergo e struttura per ricevimenti. Poiché sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esiste un vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 10 giugno 1939 e che per lo stesso vincolo sarebbe complesso ottenere l’autorizzazione della Sovrintendenza per eseguire i suddetti lavori, onde evitare lungaggini burocratiche di comune accordo decidono di procedere agli stessi senza richiedere le autorizzazioni previste dalla legge”.
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha interpretato combinato di tali pattuizioni nel senso che, comunque, vi fosse il consenso del COGNOME all’esecuzione di opere anche in difetto delle necessarie autorizzazioni amministrative e che, a differenza tra opere costituenti varianti minime essenziali e non, che avrebbe potuto rilevare in difetto del consenso nella valutazione della gravità dell’inadempimento, sarebbe stata irrilevante a fronte del riportato art. 3 del contratto di locazione, nonché della formula aAVV_NOTAIOata nella delibera del 15/4/2003.
Tale interpretazione – deduce il ricorrente – sarebbe illegittima alla luce dell’art. 1362 cod. civ., in quanto noti è prevista desumibile in alcun punto dei testi citati, e ciò consentirebbe alla S.C. il sindacato di legittimità sull’operato della Corte territoriale.
Infatti, i menzionati artt. 3 e 4 del contratto di locazio riconoscono al conduttore solo il diritto di porre nell’immobile apparecchiature ed arredi, che sono beni mobili, e di realizzare manufatti, da eliminare alla cessazione del rapporto locatizio.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che in nessun punto dei contratti in questione era pattuito che tale facoltà potesse esercitarsi in senso contrario alla legge e, di conseguenza, avrebbe errato a non considerare che il conduttore, ai sensi dell’art. 1575 (in realtà, 1576, n.d.r.) cod. civ., doveva comunque improntare la propria conAVV_NOTAIOa all’ovvio canone di legalità nella detenzione del bene.
Di conseguenza – deduce il ricorrente – nessun criterio ermeneutico poteva consentire alla Corte territoriale di ritenere che, con i contratti di locazione, il COGNOME avesse espresso il proprio consenso all’esecuzione, da parte del conduttore, di opere prive di titolo e, in ogni caso, non autorizzabili perché contrarie a specifiche norme edilizie di carattere imperativo, quali sono da considerare gli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001 (TU sull’edilizia, vigente ratione temporis).
Lo stesso errore interpretativo risulterebbe commesso dalla Corte territoriale anche in relazione alla pattuizione contenuta nel testo del verbale di assemblea del 15/4/2003. Da tale verbale si potrebbe solo evincere che il COGNOME aveva acconsentito al conduttore di eseguire i lavori di ristrutturazione all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per adi la stessa ad albergo, e di procedere ai lavori stessi senza richiedere le autorizzazioni previste dalla legge. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte, nessun criterio ermeneutico consentirebbe di ritenere che il COGNOME avesse prestato il proprio consenso all’esecuzione di opere totalmente abusive, mentre egli aveva soltanto accettato che il conduttore procedesse a una ristrutturazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza alterare definitivamente la struttura dell’immobile.
Che questa fosse l’unica interpretazione possibile della volontà del COGNOME, sarebbe confermato dalla conAVV_NOTAIOa dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e cioè il COGNOME), il quale, essendo architetto, quanto tale conoscitore della materia, in attuazione del disposto dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001, aveva proposto apposita domanda di accertamento di conformità in sanatoria delle opere eseguite, strumento evidentemente applicabile solo per le ipotesi di ristrutturazione edilizia riferibile a varianti minori.
Le opere di mera ristrutturazione edilizia sarebbero del resto realizzabili in base ad apposita segnalazione certificata di inizio attività DIA, previo parere (per il caso di specie) dell RAGIONE_SOCIALE, e sarebbe chiaro che il COGNOME intendeva elidere tale parere e le lungaggini connesse al suo ottenimento; ciò in quanto le ristrutturazioni edilizie appartengono alla categoria di “variante minore o leggera” e, a norma dell’art. 22 del d.P.R., sono subordinate a semplice DIA (oggi: SCIA) laddove non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e non alterino la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo ex Digs. 42/2004.
Inoltre – a detta del ricorrente – la Corte territoriale non avrebb tenuto conto dell’accertamento definitivo contenuto nella sentenza
con cui il TAR Campania Napoli ha evidenziato che e opere eseguite all’interno di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potessero farsi rientrare nel novero della mera ristrutturazione edilizia, in quanto “sono da reputarsi appieno riconducibili al novero delle varianti essenziali ex art. 32 de d.p.r. n. 380/2001 (così da essere sottoposte alla misura repressivoripristinatoria con l’ordinanza di demolizione n. 5 del 28 febbraio 2013), essendo consistite nella trasformazione (non solo funzionale, ma anche materiale) di locali (dapprima non abitabili e poi divenuti) residenziali in locali turistico-ricettivi ed avendo, in questo modo comportato il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome, con aggravio del carico urbanistico e alterazione degli standard. In quanto tali, essere erano, dunque, sanzionabili e sanabili non già a norma dell’art. 37 del d.p.r. 380/2001, bensì a norma degli artt. 31 e 36 del citato d.p.r. 380/2001”.
L’erronea interpretazione, da parte della Corte territoriale, della volontà del COGNOME in ordine alla natura delle opere che egli aveva inteso assentire si evincerebbe anche dal contrasto (non rilevato dalla Corte) tra la volontà espressa delle parti con la delibera del 15/4/2003 e il dato testuale del d.P.R. 380/2001, in quanto entrambi i soci della RAGIONE_SOCIALE (il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE) avev specificamente pattuito e fatto menzione di rinunciare alla sola richiesta della più volte menzionata autorizzazione della competente RAGIONE_SOCIALE. Se, viceversa, i soci avessero inteso riferirsi all’esecuzione di opere costituenti una variante essenziale (dunque, non più ristrutturazione), avrebbero dovuto pattuire di non chiedere il titolo abilitativo al Comune (non alla RAGIONE_SOCIALE).
In via conclusiva, il ricorrente deduce che, ai fini della risoluzion del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che il patto contenuto nella delibera assembleare del 15/4/2003 non poteva rivestire
alcuna efficace esimente rispetto all’esecuzione, da parte dei conduttori, di opere abusive.
2.2 Sull’unico motivo di ricorso va osservato quanto segue.
2.3 Il motivo è anzitutto inammissibile per manifesta violazione dell’art 366 n. 6, cod. proc. civ., in quanto, riguardo agli atti su cui si fon non rispetta l’onere di indicazione specifica da tale norma previso. Infatti, quanto ai contratti di locazione, di cui il motivo riproduc contenuto quanto a due articoli, omette di localizzali, sia in quanto proAVV_NOTAIOi nel giudizio di merito, astenendosi dal precisare in quale fase processuale e dove fossero stati proAVV_NOTAIOi, sia – e soprattutto – d localizzarli in questa sede di legittimità, giacché non ne indica l produzione e nemmeno – come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, esigendo che al fine del rispetto dell’art. 366, n. 6, cod proc. civ. lo si dica – assume di voler fare riferimento alla lo presenza nel fascicolo d’ufficio del Giudice di appello, del quale ha richiesto a trasmissione. Quanto al verbale di assemblea del 15 aprile 2003 incorre nelle stesse omissioni. Quanto alla sentenza del T.A.R., sussiste la medesima omissione.
2.4 Peraltro, ove fosse possibile scrutinare il motivo senza possibilità di esaminare gli atti dei quali a questa Corte non è stata indicata la localizzazione nei sensi indicati, si dovrebbe rilevare che è vero che viene indicata la violazione dell’art. 1362 cod. civ., ma lo è in modo singolare, dato che, invece di indicare quale fra i vari criteri indicati la Corte di merito avrebbe violato, l’illustrazione del moti si limita apoditticamente a sostenere che l’esegesi della Corte sarebbe sbagliata “perché non è prevista, né desumibile in alcun punto dei testi citati”. Dui tale asserto non si fornisce alcun spiegazione alla stregua di alcuno dei criteri esegetici di cui alla cita norma e particolarmente di quello relativo al senso letterale delle parole e dell’intenzione delle parti.
2.5 Al riguardo va rammentato che “Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del
criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibil deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto un interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudic di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai f dell’annullamento della sentenza impugnata” (Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995).
Infatti, “Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non sol deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicat sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Cass., Sez. I, ord. 9/4/2021, n. 9461. Conforme Cass., Sez. III, ord.21/6/2017, n. 15350) .
2.6 La stessa incongruenza si rileva quanto al verbale.
2.7 In pratica, la prospettazione del motivo è assolutamente generica ed inidonea a sorreggere la violazione dell’art. 1362 cod. civ.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
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Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 magTo 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00, oltre agli esborsi, liquidati euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.