Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25931 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20325/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
e contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FOGGIA n. 107/2015 depositato il 1°/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Foggia, con decreto del 1°/7/2021, ha dichiarato tardivo il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro il provvedimento col quale il giudice delegato al Fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato il curatore a proporre l’azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. (anche) nei loro confronti ed ha condannato i reclamanti in solido (unitamente ad altri soggetti, intervenienti adesivi al reclamo in oggetto) al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso straordinario per la cassazione del decreto, affidandolo a due motivi illustrati da memoria.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Le altre parti del procedimento di merito sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE
I ricorrenti, preliminarmente, deducono l’ammissibilità del ricorso , ai sensi dell’ art. 111 Cost., in quanto il decreto del Tribunale, che li ha anche condannati al pagamento delle spese di lite, ha natura decisoria e non può essere impugnato con altro e diverso mezzo previsto dall’ordinamento.
Con il primo motivo lamentano la violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 26 l. fall., 111 comma 6° Cost., 3 comma 3° l. n. 241/1990 perché il decreto del G.D. autorizzativo del l’esercizio dell’azione di responsabilità non conteneva l’esatta indicazione dei soggetti passivi nei cui confronti l’azione avrebbe dovuto essere proposta, ma un mero rinvio all’istanza del curatore
del 16.11.2020, mai comunicata; con la conseguenza che non poteva trovare applicazione il termine breve previsto dall’art. 26 l. fall. per la proposizione del reclamo, ma quello residuale di 90 giorni, decorrenti dal deposito del decreto, che essi avevano rispettato.
Col secondo motivo eccepiscono il loro difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione autorizzata.
4. Il ricorso è inammissibile, ex art. 111 Cost..
Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 33878/2022; vedi anche Cass. nn. 24432/2019, 22959/2012, 13288/2004, 8666/2000), il decreto del tribunale, emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del rigetto della richiesta di autorizzazione del curatore a promuovere un giudizio civile, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che ha natura ordinatoria ed esaurisce i suoi effetti all’interno della procedura fallimentare, in correlazione alla natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi di direzione, sorveglianza ed autorizzazione previsti dall’art. 25, comma 1, l.fall. Si tratta quindi di provvedimento che non ha natura decisoria, a nulla rilevando che non sia altrimenti impugnabile, atteso che presupposto per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. è che il provvedimento che si vuole impugnare sia connotato, oltre che dalla definitività, anche dalla decisorietà, in quanto destinato ad incidere su diritti soggettivi (cfr. Cass. S.U. n. 27073/2016).
Va d’altro canto escluso che il ricorso straordinario contro l’intero provvedimento sia proponibile solo perché lo stesso contiene anche la condanna al pagamento delle spese di lite, atteso che in tal caso al soggetto interessato è consentito di impugnare ai sensi dell’art. 111 Cost. soltanto detto capo della pronuncia e nei limiti della
mera verifica della corretta applicazione del principio di soccombenza.
Sul punto è sufficiente richiamare la recente Cass. n. 388/2023, che in un caso di decreto reso, in sede di reclamo, sulla denunzia di irregolarità della gestione ex art. 2409 cod. civ. -non avente, parimenti, natura decisoria -nel ritenere l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulle spese di lite, ha precisato che ‘ del tutto fuor d’opera, al riguardo, è l’assunto del ricorrente secondo cui ai fini dell’esame della censura concernente le spese di lite occorrerebbe procedere al sindacato incidentale di legittimità sul provvedimento della Corte d’Appello: esso è difatti sottratto al controllo di questa Corte, in applicazione del principio rammentato, ed alla Corte di cassazione spetta esclusivamente di verificare che sia stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza..’ (cfr. anche Cass. n. 212/2019 che, proprio in una fattispecie di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost proposto avverso un decreto emesso all’esito di un procedimento ex art. 26 l.fall. promosso per contestare un provvedimento del G.D. avente mera natura ordinatoria, ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione soltanto avverso la statuizione riguardante il pagamento delle spese di lite).
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno impugnato la statuizione del decreto relativa alle spese di lite, limitandosi, erroneamente, a sottolinearn e l’importanza come mero argomento per sostenere la ricorribilità in cassazione dell’intero provvedimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui
€ 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 26.6.2024