Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18799/2019 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME c.f. LCNFNC44T68E976W, COGNOME NOME, c.f. NSRVCN70A20C129B, COGNOME NOME, c.f. NSRDNC71P70E131D, COGNOME, c.f. NSRRFL65L59E131O, COGNOME, c.f. NSRCRI76M16E131Y, COGNOME NOME, c.f. SRRNNA64D69E131A, COGNOME, c.f. NSRPQL91B02E131I, COGNOME, c.f. NSRCRI92T18E131Y, COGNOME NOME, c.f. NSRSVN97S46L845L, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo pec EMAIL
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 1606/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 20-3-2019
OGGETTO:
distanze legali
R.G. 18799/2019
C.C. 28-11-2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2811-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 311/2011 il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, proprietario di fondo confinante sito in Gragnano, condannò il convenuto all’arretr amento dell’impianto serricolo realizzato nella sua proprietà, fino alla distanza minima di tre metri dal confine, condannò il convenuto all’arr etramento dei corpi di fabbricato descritti ai punti B) e C) dell’atto di citazione fino alla distanza minima di legge, nonché al risarcimento dei danni liquidati in Euro 5.000,00 e rigettò le domande riconvenzionali proposte dal convenuto al fine di ottenere l’abbattimento o l’arretramento a distanza legali dei casotti realizzati dagli attori.
2.NOME COGNOME propose appello, parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 1606 pubblicata il 2 0-3-2019. La sentenza ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME per fare rimuovere la struttura in legno messa a protezione delle colture, come descritta alla pag.21 di c.t.u.; ha condannato NOME COGNOME al risarcimento del danno relativo alla violazione delle distanze, da liquidarsi in separato giudizio; ha rigettato ogni altro motivo di appello e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando per la quota della metà le spese di lite di entrambi i gradi e condannando NOME COGNOME alla rifusione della residua metà.
L a sentenza ha dichiarato che l’eccezione dell’appellante, secondo la quale l’azione della controparte doveva essere dichiarata estinta per decorso del termine di esperibilità, era eccezione di acquisto per usucapione della servitù avente a oggetto il mantenimento della
costruzione a distanza inferiore, che doveva essere proposta dalla parte e non poteva essere introdotta per la prima volta in appello.
Per quanto riguardava la condanna alla demolizione dei manufatti indicati nell’atto di citazione -diversi dalla serra- e il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, ha considerato che correttamente il giudice di primo grado aveva recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, in quanto basate sui rilievi aerofotogrammetrici, avendo il consulente utilizzato sia le cartografie aerofotogrammetriche esistenti presso l’U.RAGIONE_SOCIALE. di Gragnano sia le fotografie effettuate dalla società RAGIONE_SOCIALE e archiviate presso l’archivio fotografico RAGIONE_SOCIALE; sulla base di quei documenti, il consulente aveva attestato che nel dicembre 1988 non vi erano ancora i comodi rurali sulla proprietà Inserra, mentre i comodi rurali sulla proprietà COGNOME erano esistenti nel giugno 1984 e nel dicembre 1988; quindi ai comodi sulla proprietà Inserra era applicabile il Piano Regolatore approvato il 20-7-1987 che prevedeva una distanza dal confine di m.8, che nella fattispecie non era stata rispettata, per cui doveva essere rigettato l’appello sul punto. Con riguardo ai comodi nella proprietà COGNOME, la relativa costruzione era stata collocata dal consulente d’ufficio nel periodo decorrente dal 1974 al 1984 e il mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla precisa epoca di costruzione del fabbricato, che spettava alla parte Inserra fornire, comportava il rigetto della sua domanda di demolizione.
3.NOME COGNOME quale vedova di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali figli di NOME COGNOME, nonché, quali eredi dell’altro figlio di NOME COGNOME NOME COGNOME, la vedova NOME COGNOME e i figli NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, che hanno dichiarato notificata il 124-2019, proponendo tre motivi.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 28-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è rubricato ‘violazione e falsa applicazione, con difetto di motivazione o con motivazione solo apparente e comunque perplessa, degli artt. 360 co.1 nn.3/4/5 -345 co. 2 c.p.c., in relazione agli artt. 849/850/ 871/872/873 c.c. e all’art. 2697 c.c. Omesso esame di fatto storico e principale di carattere decisivo, oggetto di discussione tra le parti e motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria e/o comunque perplessa. Omessa valutazione degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione ad essa allegata’. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia rigettato la tesi del convenuto secondo la quale la domanda attorea non era stata proposta entro il termine a essa relativo; sostengono che l’errore in iudicando sia consistito nel ritenere che fosse stata sollevata eccezione in senso stretto di avvenuta usucapione; invece, si era lamentata la ‘mancata rilevazione della decadenza, ossia della carenza di una condizione dell’azione’ e la questione non rientrava solo nel potere dispositivo delle parti, ma riguardava la carenza di titolarità dell’azione , rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio.
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ violazione degli artt. 360, nn.3/5 c.p.c./116 c.p.c./118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 873/949 c.c. nonché agli artt. 244/249 c.p.c. e agli artt. 250 c.p.c./103/104 disp. att. c.p.c. Omesso esame di fatto storico e principale di carattere decisivo, oggetto di discussione tra le parti e motivazione omessa,
insufficiente, contraddittoria e/o comunque perplessa, omessa valutazione degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione ad essa allegata’. I ricorrenti lamentano che la motivazione della sentenza sia del tutto carente con riguardo alla preesistenza dell’edificazione di Inserra rispetto a quella di COGNOME e COGNOME; evidenziano che la sentenza ha dichiarato di recepire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma ciò ha fatto in modo erroneo, perché il consulente aveva conf ermato che l’edificazione del fabbricato di COGNOME e COGNOME era successiva a quella del fabbricato di Inserra e non aveva rispettato la distanza dall’edificio di Inserra.
3.Il terzo motivo è rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 91 e all’art. 92 c.p.c. oltre che in relazione agli artt. 132 n.4/276 n. 2 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. q uale conseguenza dell’omesso esame di fatto storico e principale di carattere decisivo oggetto di discussione tra le parti. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria e/o comunque perplessa ‘ . I ricorrente sostengono che, non avendo deciso secundum legem i motivi di appello, la Corte d’appello ha finito per malgovernare anche le spese di lite.
4.Il ricorso, in via assorbente anche rispetto alle eccezioni di inammissibilità sollevate dai convenuti, deve essere dichiarato improcedibile.
I ricorrenti dichiarano alla pag. 2 del ricorso che la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1606/2019 è stata notificata il 12-4-2019 e non producono la copia notificata della sentenza, ma solo copia della sentenza priva della relata di notifica; copia notificata della sentenza impugnata non si rinviene né fascicolo dei ricorrenti né in quello dei controricorrenti, come direttamente verificato e attestato anche dal cancelliere nella certificazione di data 28-11-2023 inserita nel fascicolo d’ufficio.
Secondo l’indirizzo anche delle Sezioni Unite, la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ -l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi de ll’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-7-2022 n. 21349, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 1430 Rv. 66139701, per tutte). L’effetto è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (Cass. Sez. L 12-2- 2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 227-2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte).
E’ stato altresì posto il principio secondo il quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; infatti, il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo, al quale tende la prescrizione normativa,
di consentire al giudice di accertare la tempestività dell’impugnazione in relazione al termine di cui all’art. 325 co.2 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-3 30-4-2019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17066 Rv. 628539-01). Però nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile neppure sulla base di tale prova di resistenza, perché il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso è superiore a sessanta giorni, essendo stato il ricorso notificato in data 11-6-2019 a fronte di sentenza pubblicata il 20-3-2019.
5.In applicazione del principio della soccombenza le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico dei ricorrenti.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione