Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17730 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
Oggetto: opzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18308/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO, con indirizzo PEC per le notifiche, e NOME COGNOME.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE.
-intimata –
Avverso la sentenza n. 8049/2018 emessa in data 12/12/2018 dalla Corte d’Appello di Roma e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Dal ricorso per cassazione emerge quanto segue.
Con atto di citazione, NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma AVV_NOTAIO, al fine di sentire
dichiarare l’intervenuta risoluzione del diritto di opzione differita spettante a quest’ultimo.
Costituitosi in giudizio, COGNOME NOME dedusse che aveva esercitato il diritto di opzione nei termini previsti e che mancava, in ogni caso, la prova della notifica della raccomandata con cui lo si invitava ad esercitare il diritto di opzione.
La domanda attorea fu accolta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 21449/2011, con la quale fu accertato che COGNOME NOME aveva esercitato l’opzione di acquisto differito rispetto a quanto previsto in contratto.
Con atto di citazione in appello, COGNOME NOME adì la Corte d’Appello di Roma, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertato l’esercizio dell’opzione differita da parte sua per l’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO e che, per l’effetto, venisse condannata la RAGIONE_SOCIALE a stipulare il contratto di compravendita alle condizioni stabilite nell’invito all’esercizio del diritto di opzione oppure, in subordine, che venisse accertato il suo diritto all’usufrutto e, per l’effetto, che venisse condannata l’appellata a cedergli il relativo diritto.
Il giudizio d’appello si concluse con la sentenza n. 8049/2018, con la quale la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame (rilevando la mancata produzione del fascicolo di primo grado, l’inconferenza del richiamo all’art. 138 cpc ., trovando applicazione l’art. 1335 cc; mancata allegazione di un versamento bancario).
Il ricorso di NOME COGNOME contro la sentenza di appello si articola in sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta, invece, intimata.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato contraddittoriamente che non era stato prodotto il fascicolo di primo grado, ma che comunque la domanda volta a far accertare il diritto di opzione differita dell’appellante era incompatibile con l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da egli sollevata in primo grado, posto che nessuna decisione avrebbero potuto adottare senza poter visionare gli atti di quel giudizio. Inoltre, la Corte aveva rigettato la sua domanda di rimessione in termini, onde consentirgli di ricostruire il fascicolo di primo grado andato disperso, imponendogli la discussione, per poi decidere per l’inammissibilità delle domande di cui alle lettere B, C, F e G, formulate nelle conclusioni d’appello.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, con riferimento alla missiva del 4/9/2004 di cui era stata chiesta l’acquisizione, avevano ritenuto che la stessa fosse stata recapitata entro il termine previsto per l’esercizio dell’opzione immediata, anziché correttamente entro quello dell’opzione differita, così travisando completamente i fatti, posto che, in ragione di ciò, avevano evidenziato la mancata dimostrazione, da parte dell’appellante, dell’avvenuta allegazione, con essa, della documentazione bancaria richiesta – la cui prova, peraltro, sarebbe dovuta ricadere sulla parte attrice/appellata – e la conseguente sua decadenza dall’esercizio dell’opzione immediata. I giudici, sbagliando sulle missive, avevano perciò erroneamente considerato tardivo l’esercizio del diritto di opzione, benché con la missiva del 4/9/2004 il ricorrente avesse
rispettato il termine per l’esercizio dell’opzione differita effettivamente richiesta.
Col terzo motivo, subordinato al secondo, il ricorrente lamenta l’omessa a valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito valorizzato la sola ricevuta prodotta dalla società per poi presumere che egli avesse ricevuto la relativa raccomandata, senza considerare che la lettera era pervenuta al portiere e non a lui, che la società non aveva mai dimostrato di avergli dato notizia della consegna della raccomandata a quest’ultimo, né che questi fosse delegato al ritiro della sua corrispondenza, né risultavano le generalità del predetto, e che la lettera gli fosse stata recapitata personalmente.
Col quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la Corte d’Appello incorsa in una manifesta contraddizione decisiva, avendo ritenuto che fosse rimasta dimostrata la ricezione, da parte sua, della raccomandata inviatagli dalla società perché esercitasse il diritto di opzione.
Col quinto motivo, subordinato al quarto, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto presunta la comunicazione della raccomandata sulla scorta dell’attestazione dell’assenza del destinatario, così travisando il risultato della prova, giacché avrebbe dovuto riconoscere l’inesistenza della notifica nelle forme di legge, e per avere violato i criteri di ragionevolezza alla base del riparto dell’onere probatorio, posto che la prova della ricezione della
raccomandata non poteva ricadere su di lui, anche per il principio di vicinanza della prova.
Col sesto motivo, in via subordinata, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato la tardività dell’esercizio del diritto di opzione, senza avere la prova della notifica del contratto, così incorrendo in una palese illogicità.
Col settimo motivo, in via subordinata, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per travisamento della prova, per avere il giudice di merito travisato le risultanze della prova in ordine alla notifica della missiva della società, dimostrata attraverso l’attestazione della assenza del destinatario, posto che, se avesse valutato prudentemente tale prova, avrebbe ricostruito diversamente la questio facti , pronunciandosi sulla inesistenza della notifica.
In via preliminare ed assorbente, la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366 n. 3 cpc).
Il ricorrente dedica, infatti, alla ricostruzione della vicenda processuale pochissime righe, nelle quali riporta le sole conclusioni dell’atto di citazione in primo grado e dell’atto di appello (v. ricorso pag. 3), e la sintesi della ratio decidendi del Tribunale (pag. 3) e della Corte d’Appello (pag. 4) dando letteralmente per scontata la completa conoscenza, da parte della Corte di Cassazione, della vicenda in fatto, rispetto alla quale, però, nulla emerge dal ricorso.
In tal modo, il ricorrente si è posto in contrasto col principio, costantemente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità. secondo cui il ricorso per cassazione deve essere
redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552).
Infatti, l’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non già ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sicché, per soddisfare tale requisito, occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (vedi da ultimo, Cass., Sez. 3, 12/1/2024, n. 1352; anche Cass., Sez. 2, 24.4.2018 n. 10072; Cass., Sez. U, 10.9.2019, n. 22575), essendo detta prescrizione volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi
dell’impugnazione (Cass., Sez. 5, 4.10.2018, n. 24340; Cass., Sez. 1, 13/11/2023, n. 31420).
E’ vero che in alcune decisioni di questa Corte trovasi affermato il principio secondo cui per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso, essendo sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (v. Cass., Sez. 3, 08/07/2014, n. 15478 Rv. 631745, richiamata a sua volta in Cass., Sez. 5, 11/5/2016, n. 9531, non massimata; v. anche SSUU n. 37552/2021 cit.), ma è altrettanto vero che, nella specie, non è possibile ricavare la vicenda sostanziale dibattuta in questa sede neppure dal corpo dei motivi del ricorso, in quanto essi non contengono affatto la descrizione dei fatti che hanno condotto alla contesa, dando, ancora una volta, per scontata la conoscenza degli stessi.
Né è consentito superare tale lacuna espositiva attingendo i fatti di causa dalla sentenza impugnata o da altri atti del giudizio (cfr. tra le tante, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015 Rv. 634266; Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006 Rv. 590121; Sez. 3, Sentenza n. 16184 del 2015, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004 Rv. 577244; Sez. 1, Sentenza n. 19018 del 2017, non massimata).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’intimata spiegato difesa in questa sede.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione