Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27702/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE (già ASSICURATORI RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al rischio assunto con il certificato n. NUMERO_DOCUMENTO), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 2828 del 5/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal AVV_NOTAIO; lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
-in data 19 dicembre 2016, nello stabilimento condotto in locazione da RAGIONE_SOCIALE in Garbagnate Monastero, si era sviluppato un incendio, poi propagatosi anche ai locali della RAGIONE_SOCIALE, assicurata da RAGIONE_SOCIALE;
-la compagnia assicuratrice, surrogatasi alla RAGIONE_SOCIALE ex art. 1916 c.c., agiva in giudizio per ottenere il rimborso di quanto liquidato all ‘ assicurata (€ 51.000,00) e conveniva, innanzi al Tribunale di Lecco, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (proprietaria dell ‘ immobile), individuate come terzi responsabili del sinistro;
-veniva chiamata nel giudizio la RAGIONE_SOCIALE, gestore del servizio idrico, ritenuta da RAGIONE_SOCIALE responsabile dei danni, la quale a sua volta chiamava in causa gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
-il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 103 del 19 febbraio 2020, condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE la somma di € 51.760,00, oltre a interessi legali e a spese processuali di tutte le controparti;
-la RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione;
-la Corte d ‘ appello di Milano, con la sentenza n. 2828 del 5 settembre 2022, rigettava l ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di primo grado e condannava l ‘ appellante al pagamento delle spese;
-avverso la predetta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-resistevano, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE);
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 30/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo si deduce: «Violazione di Legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie ed alla ritenuta rilevanza delle valutazioni espresse nel corso delle consulenze tecniche d ‘ Ufficio svolte nel corso di diversi giudizi di ATP ante causam ai fini della decisione; insufficiente analisi dei singoli motivi di appello inerenti alla dinamica di verificazione dell ‘ incendio e le responsabilità delle parti nella sua propagazione»;
-secondo la ricorrente, sia il Tribunale sia la Corte d ‘ appello avevano deciso la causa senza svolgere attività istruttoria, basandosi solo sulle consulenze tecniche ante causam e senza motivare il rigetto delle prove richieste; di conseguenza non era stata adeguatamente approfondita la rilevanza della carenza d ‘ acqua nella propagazione dell ‘ incendio e nella determinazione delle responsabilità;
-il motivo è inammissibile per molteplici ragioni;
-in primo luogo, il motivo non rispetta il disposto dell ‘ 1, n. 6, c.p.c.;
art. 366, comma
-la ricorrente, infatti, si limita a dedurre genericamente la mancata ammissione di prove senza trascrivere né localizzare specificamente i capitoli di prova, le istanze istruttorie o gli atti processuali che si assumono non essere stati valutati o ammessi dai giudici di merito: perciò, questa Corte di legittimità non è posta in condizione di valutare la decisività delle prove asseritamente non ammesse, né di verificare se e in che termini le doglianze siano state effettivamente prospettate nei gradi di merito;
-in secondo luogo, il motivo è formulato in termini generici e apodittici, risolvendosi in una mera doglianza sulla valutazione delle risultanze istruttorie e sulla mancata ammissione di mezzi di prova, senza nemmeno specificare quali norme di diritto sarebbero state violate, né conseguentemente illustrare quale sarebbe stata, ad avviso della parte, la loro corretta interpretazione;
-inoltre, il motivo, pur essendo formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è sviluppato come una censura per omesso esame di fatti (circostanze e anche prove) decisivi e controversi a norma dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., inammissibile ai sensi dell ‘ art. 360, comma 4, c.p.c. in caso di ‘ doppia conforme ‘ ;
-la censura si fonda, in sostanza, su una richiesta di rivalutazione degli apprezzamenti dei giudici di merito, preclusa al giudice di legittimità, il quale
non può sostituire la propria valutazione a quella già compiuta, se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale (qui non dedotto, né configurabile);
-il motivo si risolve, quindi, in una richiesta di nuova valutazione della ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, anche attraverso un sindacato sulle prove poste a fondamento della decisione e su quelle che i giudici di merito hanno ritenuto di non valorizzare: è evidente l ‘ inammissibilità della richiesta rivalutazione del materiale probatorio e, quanto alla pretesa carenza della motivazione per non aver dato conto di ogni singola istanza istruttoria e di ciascuna contestazione di parte, va ribadito che «il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell ‘ esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l ‘ iter argomentativo svolto.» ( ex multis , Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730, Rv. 660157-01);
-l ‘ intento della ricorrente di introdurre surrettiziamente un terzo grado di merito è manifesto e risulta chiaramente dal contenuto del ricorso e le frasi di seguito riportate rendono palese l ‘inammissibilità del motivo: «…una compiuta attività istruttoria, specificatamente indirizzata all ‘ analisi di tale aspetto e di altri aspetti rimasti esclusi dalle perizie ante causam più volte dalla sentenza richiamate, avrebbe attribuito correttamente la responsabilità per l ‘ aggravamento dell ‘ incendio e per i consegue nti danni risarciti … Contrariamente a quanto asserito sia in primo che in secondo grado, infatti, dalla lettura delle perizie non si deduce una esclusiva responsabilità della
ricorrente ed anzi l ‘ aspetto relativo alla carenza di acqua non viene sufficientemente analizzato o, in ogni caso, non in modo specifico relativamente agli effetti di tale carenza sulle conseguenze della propagazione delle fiamme e dei danni che ne sono poi scaturiti … Si vorr ebbe attribuire al comportamento del personale della RAGIONE_SOCIALE ogni responsabilità per le conseguenze dell ‘ incendio, cosa che contrasta però con i rilievi operati dallo stesso CTU sugli idranti. In sostanza gli organi giudicanti di primo e secondo grado, non tengono in considerazione la documentazione prodotta dall ‘ odierna ricorrente, recependo invece in toto le risultanze delle ATP svolte ante causam ed andando in tal modo ad omettere la necessaria attività istruttoria in corso di causa. … Solo una disamina dei singoli elementi avrebbe consentito di scindere ciascun aspetto oggetto di censura, mentre in tal modo la Corte si è limitata di fatto ad analizzare alcuni aspetti e a tralasciarne altri»;
-col secondo motivo si deduce: «Violazione di Legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione alla erronea mancata applicazione della normativa sul caso fortuito.»;
-la Corte d ‘ appello ha escluso l ‘ applicabilità del caso fortuito, sebbene la carenza idrica avesse rappresentato, ad avviso della ricorrente, un evento imprevedibile e inevitabile che avrebbe dovuto portare ad eliminare la responsabilità della conduttrice; perciò, a causare i danni era stata la gestione del servizio idrico, non già condotte della RAGIONE_SOCIALE;
-anche il secondo motivo è inammissibile, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione alla prima censura;
-oltre all ‘ evidente genericità del richiamo alla «normativa sul caso fortuito» e alla totale carenza di una critica in iure alla decisione della Corte d ‘ appello, la plastica dimostrazione del tentativo di introdurre surrettiziamente un ulteriore grado di merito -con nuovo apprezzamento delle circostanze fattuali e del materiale probatorio -è costituita dalle frasi alle pagine 29 e 37 del ricorso: «Il ricorrente ritiene di aver provato il fatto che la causa
dell ‘ evento non sia addebitabile alla conduttrice, che aveva posto in essere tutte le prescrizioni richieste in termini di sicurezza, ottenendo l ‘ autorizzazione all ‘ esercizio dell ‘ attività, mentre la causa dei danni da ricercare nella carenza di acqua nel sistema antincendio, addebitabile unicamente a RAGIONE_SOCIALE, perché in presenza di una sufficiente erogazione l ‘ incendio non avrebbe avuto praticamente conseguenze e certamente le fiamme non avrebbero potuto intaccare la struttura. … Si chiede pertanto la riforma della sentenza sul punto, con una nuova valutazione della documentazione prodotta e attraverso l ‘ espletamento di una completa attività istruttoria.»;
-la ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto dell ‘ ampia e dettagliata valutazione della questione da parte del C.T.U. e delle ragioni che hanno portato ad escludere che la carenza idrica potesse integrare un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l ‘ evento dannoso;
-va poi ribadito che pure il motivo de quo è formulato in termini del tutto generici e in violazione dell ‘ art. 366 c.p.c.: la ricorrente si limita a dedurre che la Corte d ‘ appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del caso fortuito, senza tuttavia indicare in modo specifico quali atti, prove o circostanze sarebbero stati trascurati dal giudice di merito, né trascrive le critiche eventualmente mosse alle consulenze tecniche d ‘ ufficio nei gradi di merito;
-col terzo motivo si deduce: «Violazione di Legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione alla valutazione degli elementi giuridicamente rilevanti considerati ai fini della quantificazione del danno risarcito da RAGIONE_SOCIALE per cui ha agito in surroga», per avere i giudici di merito accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE senza una compiuta istruttoria sulla quantificazione dei danni, basandosi su documentazione di parte e senza verificare se le somme richieste corrispondessero effettivamente ai danni subiti;
-pure il terzo motivo è inammissibile;
-oltre alle ragioni già esposte in relazione alle prime due censure, il motivo non individua specifiche violazioni di legge, ma si limita a dissentire dalla valutazione compiuta dal giudice di merito e si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove che è palesemente inammissibile in sede di legittimità;
-sono prova di quanto ora esposto le stesse asserzioni della ricorrente: «Ad avviso dell ‘ esponente per poter addivenire alla determinazione delle cause ed alla quantificazione dei danni non è sufficiente fare riferimento alle conclusioni delle perizie svolte in diversi giudizi di ATP da parte dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME. … L’ esponente ha invece richiesto nei propri scritti difensivi che si provvedesse ad una compiuta istruttoria proprio al fine di poter determinare tutti gli aspetti oggetto di causa. … Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto ed a quanto si legge in sentenza, non è possibile fare riferimento alla perizia di parte dello studio RAGIONE_SOCIALE, non può essere considerata idonea a provare il quantum, proprio perché di parte … In sostanza l’ attrice, contrariamente a quanto sostenuto dalle sentenze di merito, non ha assolto il proprio onere probatorio ai fini dell ‘ individuazione non solo delle cause (o concause) ma anche della quantificazione del preteso danno subito, limitandosi a fare riferimento ad una quietanza inerente l ‘ importo risarcito. Ad avviso di questa difesa la pretesa risarcitoria avanzata non poteva trovare accoglimento, perché non dimostrata e nel corso del giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria anche sul punto. … Sulla base delle contestazioni effettuate e delle carenze documentali e probatorie della parte attrice, devono essere contestate le risultanze alle quali sono giunte le sentenze sia di primo che di secondo grado sul punto.»;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate -secondo i parametri normativi e in considerazione della manifesta fondatezza delle difese delle parti vittoriose (art. 4,
comma 8, del D.M. Giustizia 10/3/2014, n. 55) -nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.150,00 per compensi (di cui Euro 1.650,00 per aumento ex art. 4, comma 8, D.M. Giustizia n. 55 del 2014) ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.150,00 per compensi (di cui Euro 1.650,00 per aumento ex art. 4, comma 8, D.M. Giustizia n. 55 del 2014) ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.150,00 per compensi (di cui Euro 1.650,00 per aumento ex art. 4, comma 8, D.M. Giustizia n. 55 del 2014) ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.590,00 per compensi (di cui Euro 1.290,00 per aumento ex art. 4, comma 8, D.M. Giustizia n. 55 del 2014) ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)