Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
COGNOME
Consigliere-Rel.
RITA RAGIONE_SOCIALE A. COGNOME
Consigliere-
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 11743/2024 proposto da:
NOME COGNOME elett.te domic. p resso l’avv. NOME COGNOME dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
-resistente- avverso l’ordina nza del Giudice di pace di Milano, depositata il 6.03.2024;
d’espulsione.
Ud. 04/02/2025 CC Cron. R.G.N. 11743/2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.02.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ritualmente depositato NOME chiedeva che il giudice di Pace di Milano disponesse la revoca del decreto di espulsione sopra indicato.
Con provvedimento del 6.3.2024, il giudice di Pace rigettava il ricorso, osservando che: era impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Questura di Milano nei confronti dello straniero perché quest’ultimo, entrato nel territorio nazionale in data 09.11.2021 attraverso la frontiera di Lampedusa, si era sottratto ai controlli di frontiera; non era fondata l’eccezione di carenza di motivazione del decreto, in quanto il provvedimento espulsivo era stato adeguatamente motivato nell’esp licitare le causali che ne aveva no comportato l’adozione e precisamente: il fatto contestato ossia che lo straniero, entrato nel territorio nazionale in data 09.11.2021 a Lampedusa, si era sottratto ai controlli di frontiera, come risultava dal ‘foglio notizie’ della Questura di Milano del 14.11.2023 in sede di interrogatorio reso in pari data all’Ufficio Immigrazione, Prevenzione e Controllo della Questura di Milano; il decreto impugnato, pur essendo redatto in forma sintetica, conteneva tutti gli elementi sostanziali di una corretta motivazione, data l’esatta individuazio ne di quanto addebitato allo straniero ; lo stesso provvedimento è stato adottato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo straniero; tale dichiarazione del ricorrente, che risulta resa e sottoscritta spontaneamente davanti all’Autorità di Polizia nell’immediatezza dei fatti, ha indubbia valenza probatoria, non sussistendo al riguardo alcun onere a carico
dell’Amministrazione di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall’interessato; allo stesso modo non poteva essere accolta l’eccezione relativa alla mancata notifica all’interessato degli atti amministrativi; dalla documentazio ne allegata dall’Amministrazione resistente risulta va che sia il provvedimento del Prefetto di Milano, che il conseguente provvedimento del Questore di Milano erano stati ritualmente notificati al ricorrente (che, in entrambi i casi, ne aveva rifiutato la sottoscrizione pur ricevendone copia); dalla documentazione allegata dalle parti non risultava che lo straniero non aveva presentato -avanti la competente Commissione Territorialedomanda per la protezione speciale; lo straniero, al momento del fermo e du rante la compilazione del citato ‘foglio notizie’, non aveva fatto alcun riferimento ad eventuali problematiche conseguenti al suo rimpatrio tali da considerarlo inespellibile ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, T.U.I.
NOME COGNOME, cittadino egiziano, ricorre in cassazione con unico motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato deposita atto al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente assume che, come emerge dagli atti della Prefettura, tramite il CUI di riferimento, è titolare di permesso di soggiorno I2587208A rilasciato dalla Questura di Milano in data 1.4.2022, e in rinnovo (al momento del ricorso era in attesa di appuntamento al 19 gennaio 2024 presso la Questura di Milano); pertanto, alla data della notificazione del decreto di espulsione la
sua condizione giuridica non era di clandestinità, essendo legittimamente presente sul territorio.
Il motivo è inammissibile, in quanto la questione del permesso di soggiorno è nuova, non essendo emersa innanzi al giudice di Pace; inoltre, tale permesso non risulta prodotto benché indicato come depositato nel ricorso.
Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.