Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21890 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21890 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26746/2022 R.G.
proposto da
C.C. 31/3/2022
CONCETTINA COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI SALERNO, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – controricorrente –
e contro
COMUNE DI COGNOME PAESTUM
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Salerno n. 1426/22 del 27/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della ricorrente;
Ad. 10/6/2025 CC
R.G.N. 26746/2022
Inammissibilità
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di Capaccio Paestum e la Provincia di Salerno per chiedere il risarcimento dei danni fisici patiti, conseguenti ad una caduta dovuta alla presenza di un tombino posizionato in modo dissestato rispetto al manto stradale, lamentando, ai sensi dell ‘ art. 2051 c.c., la responsabilità degli enti pubblici;
-sia la Provincia, sia il Comune convenuti si costituivano nel giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e negando la propria responsabilità circa le condizioni della strada e dei danni cagionati;
-il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Capaccio Paestum e rigettava quella nei confronti della Provincia; condannava il Comune a pagare l ‘ importo di euro 6.718,17 a titolo di danno non patrimoniale, oltre a interessi;
-il Comune di Capaccio Paestum impugnava la decisione e, con la sentenza n. 1426 del 27/10/2022, la Corte d ‘ appello di Salerno accoglieva l ‘ impugnazione e riformava la sentenza impugnata;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-resisteva con controricorso la Provincia di Salerno, mentre è rimasto intimato il Comune di Capaccio Paestum;
-in data 26/12/2023, veniva formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c. per le seguenti ragioni: «primo e secondo motivo inammissibili per difetto di specificità e violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: non sono indicate le norme che sarebbero state violate dalla corte d ‘ appello e i motivi per i quali è chiesta la cassazione non colgono adeguatamente l ‘ effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata; in ogni caso, parrebbe invocata una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità; terzo motivo inammissibile per difetto di specificità
e violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: non sono indicati in alcun modo i motivi per i quali è chiesta la cassazione; il motivo si risolve in una affermazione della apparenza/manifesta illogicità/irriducibile contraddittorietà della sentenza impugnata, del tutto apodittica, senza lo sviluppo di alcuna specifica censura; quarto motivo inammissibile in quanto con esso è denunciato un ‘vizio di motivazione’ ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c., cioè una ragione di impugnazione non più compresa tra i motivi di ricorso per cassazione dall ‘ attuale formulazione della disposizione indicata applicabile nella specie, ratione temporis; dallo sviluppo della censura emerge, inoltre, che non è adeguatamente colta l ‘ effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata; in ogni caso, la motivazione della decisione impugnata (che ha ritenuto non sufficientemente provata la dinamica dell ‘ incidente, essendo stato dedotto da parte attrice che esso aveva avuto luogo in un luogo non confermato dagli elementi di prova) risulta del tutto adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.»;
-la ricorrente avanzava rituale istanza di decisione del ricorso, in esito alla quale veniva fissata l ‘ odierna adunanza in camera di consiglio;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente, si osserva che -in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso -può
prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti della parte intimata;
-il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l ‘ integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell ‘ effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718);
-come già rilevato nella proposta ex art. 380bis c.p.c., sia il ricorso introduttivo, sia i singoli motivi sono inammissibili per plurime ragioni;
-col primo motivo si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto. art. 360 cpc. In particolare, con il nuovo articolo 348 bis c.p.c. si è previsto che, al di fuori dei casi in cui l ‘ inammissibilità e/o l ‘ improcedibilità dell ‘ appello debba essere dichiarata con sentenza,
l ‘ impugnazione può essere dichiarata inammissibile dal Giudice che ritenga che essa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. La motivazione può avvenire anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa o con riferimento a precedenti conformi. Gli elementi di fatto che sono riportati in atti di causa sono ampiamente provati dai testi e dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, a cui la parte convenuta non ha opposto la produzione di qualsiasi elemento di prova contraria, ma solo argomentazioni ipotetiche ed astratte. Vi è anche la relazione del Ctu che afferma il nesso logico causale tra evento dannoso e lesioni diagnosticate, attribuibili alla responsabilità del Comune, sia per topografia, lesività e per cronologia del ricovero ospedaliero. La sentenza impugnata escludendo la responsabilità del Provincia, esclude anche quella del Comune con una motivazione contraria alla logica ed alla legge, tale per cui si tratta senza ombra di dubbio di un irragionevole accoglimento delle doglianze formulate dal Comune.»;
-col secondo motivo si deduce «violazione di norme di diritto ex art. 360 cpc. Per quanto riguarda il primo motivo della sentenza impugnata, secondo cui il sinistro si sia verificato in INDIRIZZO invece che in INDIRIZZO è destituito di ogni fondamento giuridico. Infatti, il Giudice di I grado ha superato tale rilievo, facendo ricorso a quanto stabilito dalla Giurisprudenza del Tribunale di Salerno ex art. 7 lett. C) L. 126/58, sostituito da art. 2 co. 7 del nuovo codice della strada in merito ad orientamento che considera le strade provinciali appartenenti alla Provincia solo nei centri di attraversamento dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, laddove il passaggio della strada statale o provinciale negli abitati dei centri maggiori, determina il mutamento di regime da statale a provinciale. Ancora il Giudice di I grado ha precisato che la stessa Corte di Cassazione ha rimarcato che si tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione maggiore di 10.000 abitanti, sono sempre di
proprietà comunale ai sensi di art. 2 co.7 dlgs 30-04-1992 n. 285 codice della strada. Nella fattispecie, quindi, risulta che il sinistro rientra in tale ipotesi, anche in virtù della documentazione fotografica allegata dalla parte attrice e riconosciuta dai testi. Di qui la violazione di legge manifesta operata dalla Corte di Appello di Salerno.»;
-il primo e il secondo motivo sono inammissibili;
-le censure non sono specifiche, ad onta dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; infatti non sono indicate le norme che sarebbero state violate dalla corte d ‘ appello e i motivi per i quali è chiesta la cassazione non colgono adeguatamente l ‘ effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata;
-come statuito, ex multis , da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021, Rv. 660233-01 -«L ‘ onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall ‘ art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ( in procedendo o in iudicando ) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata»;
-le censure di Papa, invece, non sviluppano alcun ragionamento critico rispetto alla errata applicazione di norme di diritto nella sentenza impugnata;
-in ogni caso, dalla scarna illustrazione dei motivi si evince chiaramente il tentativo della parte di sottoporre a questa Corte una rivalutazione dei fatti di causa. Si legge nel ricorso, infatti, come «gli
elementi di fatto riportati negli atti di causa come ampiamente provati dai testi e dalla documentazione fotografica prodotta… e la relazione del Ctu che afferma il nesso logico causale tra evento e lesioni, o ancora «nella fattispecie, quindi, risulta che il sinistro rientra in ipotesi di strade di proprietà comunale, in virtù della documentazione fotografica allegata dalla parte attrice e riconosciuta dai testi…» ;
-come indicato nella proposta ex art. 380bis c.p.c., la censura si sostanzia non già nella deduzione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nemmeno indicate), ma in un ‘ evidente sollecitazione a procedere ad una rivalutazione della quaestio facti e, cioè, nell ‘ inammissibile tentativo di demandare al giudice di legittimità l ‘ esame di circostanze fattuali e/o la valutazione della ricostruzione in fatto svolta dai giudici di merito, insindacabile col ricorso per cassazione;
-col terzo motivo si denuncia la «’violazione di legge’ (dove la norma violata sarebbe l ‘ art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., e l ‘ obbligo di motivazione ivi previsto), da far valere ai sensi dell ‘ art. 360, n. 4, c.p.c.»;
-anche il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità (in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.): non sono indicate in alcun modo le ragioni per le quali è chiesta la cassazione; il motivo si risolve in un ‘ affermazione del tutto apodittica sulla apparenza/manifesta illogicità/irriducibile contraddittorietà della sentenza impugnata, senza lo sviluppo di alcuna specifica censura;
-il motivo, inoltre, presenta la medesima carenza di specificità da cui sono affetti i primi due motivi: infatti, anche se sono richiamate disposizioni normative violate, nell ‘ atto introduttivo manca una ragionata critica alla decisione impugnata, nemmeno riportata nel ricorso (il che impedisce di vagliare l ‘ attinenza delle argomentazioni del ricorso alla motivazione);
-sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato che tali ipotesi ricorrono esclusivamente se manca graficamente la motivazione o se del tutto apparente ovvero perplessa o oggettivamente incomprensibile, o ancora manifestamente contraddittoria, e sempre che emerga dal provvedimento in sé, «esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie» (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 dicembre 2024, n. 35245; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 luglio 2024, n. 20416; Cass. civ., Sez. III, Ord., 5 aprile 2024, n. 9174; Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 febbraio 2024, n. 3169; Cass. civ., SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21937; Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2021, n. 22698);
-sulla scorta di quanto sopra, il controllo sulla motivazione da parte di questo giudice di legittimità diviene ab intrinseco , nel senso che la violazione del citato art. 132 c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito;
-ciò premesso, il ragionamento logico-giuridico dell ‘ impugnata pronuncia non evidenzia l ‘ esistenza di alcuna delle suddette ipotesi: la decisione adottata dalla Corte d ‘ appello è logica e coerente, dotata di un impianto motivazionale sufficientemente rispettoso della soglia del c.d. ‘ minimo costituzionale ‘ (v. Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053; nelle successive pronunce, più di recente, Cass. civ. Sez. V, Ord., 9 ottobre 2024, n. 26349; Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 settembre 2024, n. 25319; Cass. civ. Sez. III, Ord., 16 settembre 2024, n. 24760), non potendosi affatto parlare di omessa o apparente motivazione sol perché non coincidente con le prospettazioni delle parti e con gli esiti che avrebbero voluto della valutazione delle risultanze probatorie;
-col quarto motivo si deduce «violazione di legge per vizio di motivazione ex art. 360 co.1 e 5 cpc. Risulta assente la motivazione
relativa alla parte in cui la Corte di Appello di Salerno non attribuisce la competenza gestionale di INDIRIZZO e/o di INDIRIZZO nel punto di incrocio, al Comune di Capaccio, omettendo di indicare che in tal caso necessariamente il luogo indicato deve essere di competenza provinciale. Di qui, l ‘ immotivato riconoscimento della responsabilità della Provincia in ordine al sinistro denunciato e la conseguente attribuzione delle spese di giudizio.»;
-il motivo è inammissibile;
-è denunciato un «vizio di motivazione» ai sensi dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., cioè una ragione di impugnazione non più compresa tra i motivi di ricorso per cassazione dall ‘ attuale formulazione della disposizione indicata applicabile nella specie, ratione temporis ; dallo sviluppo della censura emerge, inoltre, che non è adeguatamente colta l ‘ effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata; in ogni caso, la motivazione della decisione impugnata (che ha ritenuto non sufficientemente provata la dinamica dell ‘ incidente, essendo stato dedotto da parte attrice che esso aveva avuto luogo in un luogo non confermato dagli elementi di prova) risulta del tutto adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-consegue alla dichiarata inammissibilità la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-inoltre , poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 c.p.c.: conseguentemente, la ricorrente va condannata a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di euro 1.000,00 a norma del citato art. 96, comma
3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in euro 1.000,00;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 1.000,00, a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., e, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00, a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione