Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7626/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LCA;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 65/2021 depositata il 18 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 784/2012 emesso in data 07/11/2012, il Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Montebelluna, ingiungeva, su istanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a, a COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, in qualit à di fideiussori della societ à RAGIONE_SOCIALE, il pagamento, in via solidale e nei limiti delle garanzie prestate, della somma capitale di €. 278.589,41.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i COGNOME convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lamentando il superamento del tasso soglia e l’addebito di interessi convenzionali.
Il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 17/07/2017, preso atto dell’intervenuta ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, dichiarava l’interruzione del processo. Lo stesso veniva riassunto dagli opponenti tramite ricorso ex art. 303 c.p.c. di data 18/10/2017.
Conseguentemente, in data 15/12/2017, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria pro soluto di crediti pecuniari facenti capo all’originaria convenuta RAGIONE_SOCIALE, tra cui quelli oggetto della presente causa, facendone proprie tutte le difese.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1707/2018 revocava il decreto ingiuntivo n. 784/2012 e, a seguito del ricalcolo del dovuto, condannava gli opponenti al pagamento dell’importo rideterminato in € 276.349,81.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 65/2021 del 18 gennaio 2021, confermava la sentenza impugnata.
Propongono ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Sostiene che la Corte d’appello, dopo aver affermato la necessità di verificare l’idoneità del contratto a realizzare la finalità per la quale era preordinato anche senza le clausole che, in astratto, potevano essere ritenute nulle, avrebbe omesso sul punto di motivare la sua decisione.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 1429 c.c., avendo il giudice del gravame valutato il contratto sulla base di un criterio soggettivo, mentre avrebbe dovuto far ricorso ad un criterio oggettivo e, quindi, stabilire se la nullità parziale, in effetti, aveva determinato un’alterazione nella originaria funzione del contratto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
5.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 1418 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il contratto de quo sarebbe nullo perché non rispettoso degli artt. 101 TFUE e 2 della legge n. 241/1990, con conseguente insanabile
nullità ex art. 1418, comma 2, c.c. Con riferimento all’interpretazione dell’art. 101 TFUE, inoltre, le ricorrenti hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE.
5.4. Con il quarto motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 1322, comma 2, c.c., per avere il giudice di appello omesso ogni motivazione sulla immeritevolezza del contratto di fideiussione omnibus , lamentata dai ricorrenti, attesa l’ingiustificato aggravamento della posizione del garante rispetto alle banche.
6. Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta sottoscritto dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, laddove le procure speciali rilasciate dai ricorrenti e allegate al ricorso risultano tutte autenticate dal NOME COGNOME, che ha provveduto ad effettuare anche la notifica del ricorso a mezzo p.e.c.
C ome risulta dall’albo ed elenchi avvocati del RAGIONE_SOCIALE, dei suindicati difensori solamente il COGNOME risulta tuttavia iscritto nell’albo speciale della Corte Suprema di Cassazione anteriormente alla notifica del ricorso (18 marzo 2005), il NOME COGNOME in particolare risultandovi iscritto dal 16 dicembre 2022, data successiva sia a quella di notifica dell’atto di impugnazione ( 22 marzo 2021 ) che a quella di relativo deposito (29 marzo 2021), laddove la NOME COGNOME non vi risulta nemmeno iscritta.
Orbene, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. l’iscrizione del difensore nell’albo speciale costituisce requisito prescritto a pena di inammissibilità del ricorso.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura alle liti sia stata rilasciata in favore di difensore non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, ancorché altro difensore
abilitato risulti indicato nell’intestazione del ricorso e abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso (v. Cass. civ., Sez. VI-1, Ord. 12 ottobre 2015, n. 20468; Cass. civ., Sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4691).
Si è da questa Corte altresì precisato, con riferimento alla certificazione di autenticità della sottoscrizione del ricorrente in calce alla procura, che il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, in quanto il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi , e l’invalidità della certificazione implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c. per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto (v. Cass. civ., Sez. II, 13 novembre 2023, n. 31443; Cass. civ., Sez. VI- 1, Ord., 12 ottobre 2015, n. 20468; Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2009, n. 16915).
Orbene, l’autenticazione delle sottoscrizioni dei ricorrenti risulta nella specie effettuata dal NOME COGNOME in data 9 febbraio 2021, anteriormente all’iscrizione all’albo dei cassazionisti avvenuta solamente il successivo 16 dicembre 2022.
Sussiste pertanto un insanabile difetto nelle procure speciali de quibus deponente per l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c. , rilevabile d’ufficio in quanto esso attiene al merito del giudizio di cassazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 2 maggio 2024, n. 11812).
Deve altresì porsi in rilievo che la notifica del ricorso è stata effettuata ai sensi della L. n. 53 del 1994 a mezzo posta certificata sempre dal NOME COGNOME anteriormente all’iscrizione all’albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ex art. 1 L. 21 gennaio 1994, n. 53 solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, laddove quella effettuata dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, e non già meramente nulla, con conseguente impossibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (Cass. civ., Sez. VI1, 12 ottobre 2015, n. 20468; Cass. civ., Sez. III, 10 ottobre 1014, n. 21414; Cass. civ., Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 357).
Orbene, nella specie la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata dal NOME COGNOME anteriormente all’ iscrizione all’albo degli avvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori, dovendo pertanto considerarsi inesistente.
6.1. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del NOME COGNOME in applicazione del principio in base al quale ove il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore privo di idonea procura rilasciata dal soggetto nel cui nome dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto su quest’ultima, restando nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese di giudizio (Cass. S.U. n. 10706/2006; Cass. n. 11551/2015; Cass. n. 58/2016; Cass. n. 34638/2021).
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza