Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20876 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20876 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12205/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti eredi di COGNOME NOME, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , elettivamente domiciliate presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (p.e.c.:EMAIL), in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.:
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di L’Aquila n. 275/2022, pubblicata in data 21 febbraio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
1. NOME COGNOME proponeva opposizione al precetto notificatogli dal fratello NOME COGNOME, con cui si chiedeva il pagamento dell’importo di euro 16.976,06 in forza di sentenza n. 773/2005 del Tribunale di L’Aquila, passata in giudicato, con la quale era stata disposta la divisione dell’asse ereditario di NOME COGNOME ed era stato previsto a carico del l’opponente un conguaglio pari ad euro 13.549,27 ed a favore dell’opposto un conguaglio pari ad euro 18.675,07.
Deduceva che, in virtù del progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e fatto proprio dal Tribunale, aveva assolto l’onere sullo stesso gravante, versando, in data 30 ottobre 2014, agli eredi di NOME COGNOME, assegnatario della quota n. 6, la somma di euro 7.266,46 e, in favore di NOME COGNOME, assegnatario della quota n. 5, la restante somma di euro 6.489,13.
A seguito di decesso dell’opponente e di intervenuta riassunzione del giudizio, con sentenza n. 990/2018, il Tribunale di L’Aquila dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alla voce di credito, pari ad euro 194,55, richiesta per spese relative alla trascrizione della sentenza n. 773/05, corrisposta dall’opponent e in favore dell’opposto dopo la notifica del precetto; in accoglimento dell’opposizione, dichiarava l’inesistenza del diritto di credito azionato in via esecutiva da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME
e, per esso, nei confronti degli eredi, e dichiarava la nullità del precetto, compensando, in ragione della parziale soccombenza dell’o pponente, le spese di lite nella misura del 50 per cento.
La Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame interposto da NOME COGNOME, che lamentava che il giudice di primo grado non aveva ritenuto vincolante l’obbligo di corresponsione dei conguagli, previsto dalla sentenza n. 773/2005 passata in giudicato, né considerato che l’originario opponente aveva ricevuto due intimazioni di pagamento da parte dello stesso appellante ben prima di procedere al pagamento in favore degli altri coeredi, ha osservato che l’appellante aveva titolo per agire nei confronti di NOME COGNOME e che l’intimato, pur potendo corrispondere la somma da lui dovuta a titolo di conguaglio anche ad altri coeredi che avevano titolo per riceverlo, avrebbe dovuto preavvisare chi aveva anticipato la propria intenzione di ottenere il pagamento nei suoi confronti; non avendo ciò fatto, NOME COGNOME aveva eseguito un pagamento spontaneo pur nella consapevolezza o comunque potendo prefigurarsi un’azione esecutiva da parte di NOME COGNOME. Riformando la sentenza impugnata in punto di spese di lite, la Corte territoriale ha compensato integralmente quelle relative al primo grado di giudizio, mentre ha condannato gli eredi di NOME COGNOME al pagamento di quelle relative al grado di appello, stante l’accoglimento del gravame.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, propongono ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con due motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis . cod. proc. civ.
Le parti ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti denunziano ‹‹ omessa motivazione su questione espressamente sollevata dalle parti, ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. ››, per avere il giudice d’appello omesso di esaminare la domanda principale sottoposta al suo esame dall’appellante, ovvero se quest’ultimo potesse agire esecutivamente nei confronti di NOME COGNOME per il recupero della somma precettata.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od. proc. civ., nonché ‹‹ vizio di motivazione in relazione al capo della sentenza che ha compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado e condannato le appellate per intero alla refusione delle spese del grado d’appello a fronte della non rilevata soccombenza dell’appellante›› .
Evidenziano, a supporto della censura, che il loro dante causa aveva giustificatamente proposto opposizione ad un precetto con cui si chiedeva il pagamento di importi ritenuti non dovuti dal Tribunale e che, anche in appello, era stata riconosciuta la fondatezza dell’opposizione, ma, malgrado la vittoria formale e sostanziale, la Corte d’appello aveva disposto , in favore dell’appellante, l’integrale rimborso delle spese di lite di secondo grado; soggiungono che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato il comportamento tenuto prima dell’introduzione del giudizio da NOME COGNOME e avrebbe , erroneamente, posto a carico di quest’ultimo un obbligo giuridico di ‘preventivo avviso’, in realtà non sussistente.
Preliminarmente allo scrutinio dei motivi, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso, in quanto le parti ricorrenti, pur avendo
allegato espressamente (enunciando la circostanza in ricorso) che la sentenza, contro cui ricorrono, è stata notificata in data 1° marzo 2022, non hanno ottemperato al l’onere di deposito di copia della sentenza notificata munita di relata di notificazione, comprensiva del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc civ.; né peraltro la copia notificata della sentenza si rinviene nella produzione del controricorrente (Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648). La improcedibilità va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che la controparte abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione (Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312; Cass., sez. 2, 26/10/2017, n. 25453, Cass., sez. 6 – L, 29/11/2016, n. 24178).
A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc.
civ. (Cass., sez. 6 -3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386).
Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 21 febbraio 2022 ed il ricorso è stato notificato il 29 aprile 2022.
L’improcedibilità del ricorso esime il Collegio dall’esaminare i motivi di ricorso.
4. Il ricorso è, dunque, improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna le ricorrenti, al pagamento, in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione