Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1403 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4549/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME NOME -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2394/2022 depositata il 10/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE società agricola di RAGIONE_SOCIALE presentava la domanda PAC Seminativi n. 7881 del 15.05.2004 nel quadro dei regimi di aiuti (anno 2014) previsti dal Regolamento (CE) n.1251/1999. L’A genzia COGNOME per i pagamenti in agricoltura, (AVEPA) ammetteva a contributo tutte le domande presentate da RAGIONE_SOCIALE ma, a seguito di alcune contestazioni e accertamenti pervenute anche dal Nucleo Antifrodi Carabinieri Parma (NAC) sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate, riesaminava la regolarità della posizione di RAGIONE_SOCIALE accertando uno scostamento pari al 225,75% tra quanto dichiarato con la domanda PAC seminativi e la superficie accertata e per l’effetto revocava il premio.
Avverso il provvedimento di revoca SINERGIE ha proposto atto di citazione dinanzi al Tribunale di Padova che, con sentenza n. 689 del 2017, ha respinto integralmente le domande attoree, ritenute infondate. Tale sentenza veniva impugnata dinanzi la Corte d’Appello di Venezia, la quale concludeva il giudizio accogliendo solo il dodicesimo motivo di appello, ossia l’esclusione dell’elemento della colpevolezza, ai sensi dell’art. 44 Regolamento (CE) n. 2419/2001, in cui si prevede la non applicazione delle ‘riduzioni o esclusioni’ se il beneficiario dimostra di essere stato esente da colpa.
Avverso la predetta sentenza la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. La società RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso. In data 1 giugno 2023 è stata formulata proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art 380 bis c.p.c., notificata alle parti. AVEPA ha chiesto la decisione del ricorso. La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21 dicembre 2023.
RITENUTO CHE
Il passaggio in decisione avviene a seguito di richiesta presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., dopo la notificazione della proposta di definizione anticipata, che è così formulata:
‘ L’allegato 1 del ricorso contiene la sola sentenza impugnata ma non la relata di notifica.
Il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022).
Il ricorso è stato notificato il 10.2.2023 e non supera pertanto la c.d. ‘prova di resistenza’, non essendo stata eseguita la notifica del ricorso nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (10.11.2022), data prima della quale la notifica della sentenza impugnata non potrebbe essere stata effettuata ‘ .
La ricorrente pur ammettendo la mancata allegazione della relata di notifica della sentenza impugnata e notificata, deduce che dagli atti era desumibile comunque la tempestività del ricorso, atteso che vi è in atti una copia della sentenza (‘in formato p7m’) con la firma digitale dell’avv. COGNOME ovverosia di uno dei difensori di COGNOME nei precedenti gradi di giudizio, apposta il 14.12.2022, che corrisponde alla data in cui la ricorrente dichiara di aver ricevuto la notifica.
Preliminare quindi all’esame dei motivi verificare la procedibilità del ricorso.
Parte ricorrente non ha ottemperato l’onere di deposito di copia autentica della sentenza notificata, munita di relata di notificazione, comprensiva del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc civ.; né peraltro la copia notificata della sentenza si rinviene nella produzione della controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c.(Cass. Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022; Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648).
Tale regola, lungi dall’essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata.
Per questa ragione, il principio subisce una -apparenteeccezione quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la
prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass.30/04/2019, n. 11386).
Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 10 novembre 2022 ed il ricorso è stato notificato il 10 febbraio 2023.
Ad avviso di parte ricorrente il ricorso per cassazione sarebbe tempestivo, pur ammettendo la mancata allegazione della relata di notifica della sentenza notificata, poiché dagli atti era desumibile infatti che la data di tale notifica non possa essere precedente al 14 dicembre 2022 è provato dalla firma dell’avvocato di COGNOME sulla copia della sentenza in atti, estratta dal sistema informatico. La prova della data di tale notificazione era comunque integrata dalla auto-dichiarazione del difensore.
Queste difese sono infondate, in quanto la avvenuta notificazione non può attestarsi mediante una autodichiarazione ma occorre che, in caso di notifica via pec, alla relata predisposta dal legale si accompagnino le ricevute di consegna e accettazione. Solo le ricevute di accettazione e consegna in formato ‘.eml’ ‘.msg’ e all’inserimento dei dati identificativi nel file ‘datiAtto.xml’, permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. 16189 del 08/06/2023; V. anche Cass. n. 25686 del 04/09/2023).
La copia della sentenza in atti, in quanto non corredata dalle relate di notifica è al più indicativa del fatto che questa specifica
copia è stata estratta dal sistema informatico in data 14 dicembre 2022, ma non dimostra né la avvenuta notifica in quella data né la assoluta impossibilità di una notifica anteriore (con altra copia di sentenza).
La improcedibilità va quindi dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che la controparte abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione (Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312; Cass., sez. 2, 26/10/2017, n. 25453, Cass., sez. 6- L, 29/11/2016, n. 24178).
Si rileva, inoltre, che la decisione da parte del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. e che tale conformità è integrale in quanto riguarda non solo l’esito del ricorso, inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione, ma anche le ragioni che tale esito sostengono. Anche nella proposta di definizione accelerata, infatti, l’improcedibilità del ricorso è prefigurata sul rilievo che il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c.
Ricorrano quindi i presupposti non solo per liquidare le spese secondo il principio della soccombenza, ma anche per applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c., regola questa, a cui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanze n.28619, 27195 e 27433 del 2023) la novità normativa contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del
legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96 quarto comma); risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 -ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).»
Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento, a favore della controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2,500,00.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 6.000,00 ex art.96, comma 3, c.p.c.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Roma camera di consiglio del 21 dicembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME