Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25629 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7640/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall ‘avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA n. 439/2022 depositata il 06/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME ;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/06 del Tribunale di Nicosia con il quale, in accoglimento delle richieste avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE, gli veniva ingiunto di pagare, in favore di quest’ultima, la somma di € 10.451,75 per una fornitura di materiali edili effettuata tra il maggio 1999 e il maggio 2004 dalla società predetta.
Parte opposta si costituiva contestando tutte le domande ed eccezioni formulate da NOME COGNOME, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Enna revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE così come la domanda riconvenzionale proposta da NOME.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava l’appello. In particolare, secondo la Corte, il giudice di primo grado aveva correttamente osservato che la missiva del 7/2/2005 del difensore della società che specificava la causa del debito sia per le forniture effettuate ‘ a vantaggio di sua figlia ‘ sia per quelle a COGNOME NOME, confermava quanto dedotto dal medesimo NOME in relazione al rapporto commerciale tra le parti, e cioè la definitiva cessazione del rapporto stesso con COGNOME NOME alla fine del 2003 e la successiva instaurazione del rapporto di fornitura esclusivamente con COGNOME NOME. Tale diversa titolarità del rapporto di fornitura era stata cristallizzata nell’incontro avvenuto a Nicosia presso l’ufficio del COGNOME, amministratore e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE (e delle altre due società le RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alle quali di volta in volta venivano intestate le fatture relative alle forniture ordinate in
Ric. 2023 n. 7640 sez. S2 – ud. 17/09/2024
relazione ai prodotti acquistati) durante il quale erano presenti oltre al COGNOME NOME stesso ed al COGNOME, anche COGNOME NOME e COGNOME NOME collaboratore di COGNOME. In tale occasione fu espressamente convenuto che doveva considerarsi definitivamente concluso il rapporto con COGNOME NOME e che eventuali future forniture richieste dalle figlie NOME o NOME avrebbero dovuto essere effettuate a carico economico soltanto delle richiedenti, nella fattispecie da COGNOME NOME.
In definitiva, sulla base delle prove assunte poteva ritenersi acclarato il diverso rapporto dopo il 2003 della RAGIONE_SOCIALE con la figlia di NOME anche se le fatture continuavano ad essere intestate al padre a fini fiscali, essendo il titolare della concessione edilizia e potendo godere dei benefici di legge per riduzione dell’Iva (fatto incontroverso).
Anche la censura relativa al prospetto riepilogativo era infondata in quanto lo stesso allegato alla conclusionale per comodità di conteggio corrispondeva esattamente a tutta la documentazione già prodotta dal COGNOME (assegni e fatture) consentendo al Tribunale di compiere semplici calcoli tanto da non essersi reso necessaria una c.t.u. contabile pur richiesta nei termini ritualmente dal COGNOME.
L’attribuzione della firma a COGNOME si fondava sulla ‘verosimiglianza che emergeva ad occhio nudo’ tra le due firme del COGNOME e precisamente, tra quella apposta sul NUMERO_DOCUMENTO consistente in unico foglio ove erano indicati l’assegno di lire 30 milioni insieme a quello di 20 milioni e la dicitura ‘ r icevuti’ con la firma di COGNOME NOME posta in calce al verbale di interrogatorio.
Il COGNOME era legale rappresentante delle due società e quindi gli assegni tratti a suo favore era no stati correttamente, nell’ambito
Ric. 2023 n. 7640 sez. S2 – ud. 17/09/2024
dei rapporti per cui è lite, imputati alla società alla quale si riferivano gli ordini effettuati, né era stato mai prospettato, e tanto meno, provato, alcun altro rapporto economico di NOME con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME diverso da quello in cui quest’ultimo era stato coinvolto quale rappresentante legale delle società predette.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità dell’odierna udienza la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 4 per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto -nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza per mancata pronuncia sulla intestazione delle fatture, in relazione alla titolarità della concessione edilizia e della richiesta di IVA agevolata.
Sarebbe stato omesso ogni riferimento alla corretta intestazione delle fatture, la cui richiesta era pervenuta dal NOME, in qualità di titolare della concessione edilizia e della
Ric. 2023 n. 7640 sez. S2 – ud. 17/09/2024
richiesta di IVA agevolata con evidenti conseguenze quanto al titolare della fornitura e, quindi, all’obbligato al pagamento.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione violazione o falsa applicazione delle norme di diritto -violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., 244 e 246 c.p.c. in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese, art. 230 c.p.c. in relazione al contenuto delle dichiarazioni degli interrogatori assunti
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto -violazione dell’art. 183, comma sesto, c.p.c. e 190 c.p.c. violazione del contraddittorio tra le parti -violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto -violazione dell’art. 1189 c.c. per difetto dei presupposti del pagamento liberatorio al creditore apparante;
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis è di improcedibilità del ricorso per le seguenti ragioni: «verificato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso appare improcedibile (Cass. S.U. n. 21349/2022; Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 1295/2018), posto che, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 6 dicembre 2022, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo EMAIL il 19 marzo 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. n.
15832/2021; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 17066/2013); atteso, dunque, che il ricorso si profila improcedibile».
La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni di cui al ricorso, tenuto conto anche delle conclusioni della proposta, osserva che la controparte, proponendo controricorso, non ha eccepito alcuna inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cassazione della sentenza che ribadisce essere stata notificata il 18 gennaio 2023 e il ricorso per Cassazione essere stato notificato il 19 marzo 2023, nel termine di sessanta giorni. In ogni caso alla data del ricorso non era scaduto il termine lungo per il ricorso di legittimità.
La memoria della ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata.
4.1 Il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc. Il ricorrente, infatti, pur avendo attestato che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 18 gennaio 2023, non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta il 19 marzo 2023, quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In particolare, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 dicembre 2022 e il ricorso, dunque, è stato notificato oltre il termine di 60 giorni.
La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione,
Ric. 2023 n. 7640 sez. S2 – ud. 17/09/2024
ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.)
Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte, sicché non può trovare applicazione neanche l’interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di
trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017).
Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, considerato che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore, come si è visto.
Il suddetto principio è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in molteplici occasioni e anche di recente il supremo collegio ha affermato che: La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01). Infine deve evidenziarsi che di recente questa Corte ha anche escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’omessa produzione della re lata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Si è detto, infatti, che tale
Ric. 2023 n. 7640 sez. S2 – ud. 17/09/2024
sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024, Rv. 671683 – 01).
Il ricorso è improcedibile con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte
Ric. 2023 n. 7640 sez. S2 – ud. 17/09/2024
contro
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda