Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11645 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
SRAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso n. 33404/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
CURATELA FALLIMENTARE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Contratto d’opera
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1765/2018 depositata il 24/07/2018.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 23 aprile 2024.
Udita la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME , la quale ha chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso.
Udit o l’avvocato NOME COGNOME.
Udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 12/01/2004, la RAGIONE_SOCIALE (in seguito: ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 651 del 2004, emesso dal Tribunale di Pistoia, con il quale le veniva ordinato di pagare alla RAGIONE_SOCIALE (in seguito: ‘RAGIONE_SOCIALE‘) € 131.280,91, oltre interessi e spese, per i servizi di pulizia da quest’ultima prestati , e ha dedotto: (i) che le fatture azionate in INDIRIZZO, emesse tra il mese di maggio 2003 e quello di febbraio 2004, recavano prezzi più alti di quelli fino ad allora applicati in base al contratto di appalto del 02/01/1997, e che, nel nuovo contratto concluso dalle parti, quello del 13/02/2001, i contraenti non avevano previsto tariffe diverse da quelle precedenti, sicché RAGIONE_SOCIALE non aveva titolo per aggiornare unilateralmente le tariffe (orarie) da € 11,37 a € 13,92, per il lavoro feriale, e da € 13,02 a € 17,40 , per il lavoro festivo; (ii) che, nel frattempo, aveva pagato i servizi indicati nelle fatture oggetto di causa secondo i prezzi previsti dal primo contratto (quello del 1997) e che n ull’altro doveva.
La RAGIONE_SOCIALE ha altresì dedotto l’inefficacia (per tardiva comunicazione) del recesso della RAGIONE_SOCIALE dal contratto di appalto, con decorrenza da febbraio 2004; con domanda riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al
risarcimento del danno connesso al maggiore costo sostenuto dall’opponente per i medesimi servizi di cui al contratto risolto, con riferimento al periodo febbraio 2004-febbraio 2005.
RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, ha allegato che il motivo per il quale le parti avevano concluso il nuovo contratto di appalto del 13/02/2001 era il previsto aumento del costo del lavoro a carico delle cooperative, e che l’aggiornamento delle tariffe era stato chiesto e applicato in conseguenza dell’entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 e (appunto) del correlato maggiore costo del lavoro.
Ha soggiunto che l’aggiornamento delle tariffe era giustificato sulla base di una specifica (seppur poco chiara) clausola del contratto e che, in subordine, trovava applicazione la disposizione dell’art. 1657, cod. civ., sulla determinazione del corrispettivo in materia di appalto.
In conclusione, ha chiesto sia la conferma del decreto ingiuntivo in relazione alla minore somma di € 85.209,11, dato che l’opponente, in pendenza del giudizio, aveva pagato parte del debito, sia il rigetto della domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’indeterminatezza del petitum e anche perché il costo sostenuto da controparte, nel periodo febbraio 2004-febbraio2005, non era superiore all’importo che essa avrebbe dovuto corrispondere all’opposta.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1129/2008, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha respinto la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE.
Proposti appello principale dalla RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Firenze , in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell’appello principale, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al
pagamento di € 85.209,11; infine, ha rigettato l’appello incidentale della parte soccombente.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie per la pubblica udienza.
Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile, per inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.; infatti:
(i) l’art. 369, cod. proc. civ., dispone, a pena di improcedibilità, che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.).
Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione;
(ii) nella specie, nel ricorso (pag. 1) si dà atto che la sentenza n. 1765 del 2018 emessa dal la Corte d’appello di Firenze , pubblicata il 24/07/2018, è stata notificata in data 21/09/2018.
Tuttavia, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale che il Collegio, che è giudice del fatto processuale, ha consultato, non risulta depositata la relazione di notifica, né una copia della sentenza d’appello, con allegata la relazione di notificazione, è stata rinvenuta nel fascicolo depositato dalla controricorrente, ciò che avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01);
(iii) infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 24/07/2018, e la notifica del ricorso, in data 16/11/2018, è maggiore del termine breve per impugnare (art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.: sessanta giorni).
Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo, come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.500 ,00, oltre a € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024.