Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28789 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9278-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2023 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 13/02/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 30.1.2007 il RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Olbia, invocandone la condanna, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1669 c.c., all’eliminazione dei difetti riscontrati nel complesso edilizio costituito in condominio, nonché al risarcimento del relativo danno.
Nella resistenza della società convenuta il Tribunale, con sentenza n. 69/2021, accoglieva in parte la domanda, condannando RAGIONE_SOCIALE ad eseguire opere correttive per un valore complessivo di € 85.544,04 oltre iva.
Con la sentenza impugnata, n. 53/2023, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I RAGIONE_SOCIALE.
Dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione con istanza in data 20.1.2024, cui è allegata nuova procura speciale come previsto dalla norma suindicata.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 189, 190, 112, 115 c.p.c. e 1669 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dal diritto di offrire prove, sollevare eccezioni e proporre domande, a fronte della sua tardiva costituzione in giudizio, senza considerare che il fascicolo era andato smarrito per due volte, a seguito del trasferimento della sede del Tribunale e che dunque non era possibile ricostruirne fedelmente la storia. Inoltre, il giudice di appello avrebbe erroneamente ravvisato la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione dell’intero complesso edilizio poi costituito in condominio, senza avvedersi che la stessa era stata contestata e che non poteva costituire prova sufficiente del fatto che fosse stata RAGIONE_SOCIALE a realizzare l’opera la semplice circostanza che la società risultasse intestataria della concessione edilizia n. 1330/2002 rilasciata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Olbia per la realizzazione del complesso di cui è causa.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole invece della violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 189, 190, 112, 115 c.p.c. e del principio dispositivo della prova, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per i vizi lamentati dal RAGIONE_SOCIALE attore, sul presupposto che fosse provato il fatto che era stata la società a realizzare l’edificio, laddove invece tale fatto era stato sempre contestato.
Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’impro cedibilità.
Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dato atto che lo stesso è improcedibile, perché -come rilevato dal consigliere delegato nella
proposta di definizione anticipata -unitamente allo stesso non è stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, che parte ricorrente dichiara espressamente esser stata, appunto, notificata in data 19.2.2023 (cfr. pag. 1 del ricorso). Il ricorso è stato notificato in data 19.4 .2023, ovverosia oltre la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza impugnata (13.2.2023).
Con l ‘istanza di decision e, la parte ricorrente deduce che tale carenza, non contestata, sia superata dal rilievo che, in presenza di notificazione eseguita ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 53 del 1994, la sanzione dell’improcedibilità sarebbe esclusa.
Va osservato, al riguardo, che la prescrizione normativa, cui la legge ricollega la specifica sanzione dell’improcedibilità del ricorso, non ammette equipollenti, essendo la parte ricorrente onerata, appunto per specifica disposizione di legge, a depositare in cancelleria, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della decisione impugnata, ove la relativa circostanza (ossia, l’avvenuta notificazione della detta pronuncia) sia stata dichiarata in ricorso. Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui ‘La previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2 -dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010, Rv. 613051; Cass. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010 Rv. 615089; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015, Rv. 634107). Non è invocabile, per superare tale orientamento, il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945). Né è sufficiente, per evitare la sanzione dell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da un lato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata costituisce onere della parte ricorrente,
espressamente sanzionato dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione, e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva del giudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo di ufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivo alla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397).
In definitiva, va affermato (in continuità con Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539) il seguente principio: ‘L’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione. Infine, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per
l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato’ .
L’indirizzo, come sopra ricostruito, non è messo in discussione, anzi è confermato da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento di questa Corte, operando unicamente un temperamento dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. Solo in tali casi, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio. Tale attenuazione, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, non essendo stata depositata neanche la copia dell’eventuale notificazione eseguita in via telematica, sia pure senza l’attestazione di conformità.
Per tali motivi deve concludersi nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata e dunque dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente,
di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore, pari ad € 6.000, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda