Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8212 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22609/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente-
nonché
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3457/2018 depositata il 22/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22.5.2018, emessa ex art.281 sexies c.p.c., ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’ AVV_NOTAIO per il pagamento dei compensi professionali in favore della RAGIONE_SOCIALE
L’opponente aveva dedotto che l’incarico era stato conferito all’ AVV_NOTAIO, anch’egli citato in giudizio, e che l’ AVV_NOTAIO era un mero domiciliatario di quest’ultimo.
AVV_NOTAIO chiese la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, che si costituì nei giudizi di merito, chiedendo il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE sulla base di sette motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno resistito con rispettivi controricorsi.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.
In prossimità dell’adunanza, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile, in quanto il ricorrente, pur avendo allegato espressamente che la sentenza, contro cui ricorre, era stata notificata in data 27.5.2020, ha omesso di depositare la copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, adempimento prescritto dall’art.369 c.p.c., comma 2, n. 2 (Cass. Sez. Un. 16.4.2009, n.9005; Cass, Sez. Unite, 2.5.2017, n.10648).
A tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art.325 c.p.c., comma 2. (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass., sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386).
Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata in data 22 maggio 2018 ed il ricorso è stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 25 luglio 2018.
Né la copia autentica della sentenza notificata munita della relata di notifica è presente nel fascicolo dei controricorrenti o nel fascicolo d’ufficio, come risulta dall’esame degli atti processuali e dall’attestazione della Cancelleria del 5.3.2024; l’improcedibilità non può, infatti essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass. Sez. Unite, 2.5.2017, n. 10648; Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, n.15832; Cass. Sez. Un., 16.4.2009, n. 9004).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5 .500,00 per compensi in favore di COGNOME NOME ed in € 4 .200,00 per gli altri controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per ciascun controricorrente.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda