Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24788 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
CONVALIDA OFFERTA REALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21201/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 267/2022 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il giorno 27 maggio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME richiese giudizialmente declaratoria di validità del deposito – facente seguito ad un’ offerta reale non accettata – della somma di euro 23.545, dovuta al fratello NOME COGNOME a titolo di
conguaglio stabilito in sede di divisione giudiziale nonché declaratoria di estinzione della relativa obbligazione con ordine di cancellazione della ipoteca legale iscritta a garanzia della stessa;
nella attiva resistenza della parte convenuta, l’adito Tribunale di Terni, all’esito del giudizio di prime cure, accolse le domande attoree;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da NOME COGNOME;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
ambedue le parti depositano memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
il ricorso è improcedibile;
parte ricorrente impugna la sentenza n. 267/2022 della Corte d’appello di Perugia pubblicata il 27 maggio 2022 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il giorno 3 giugno 2022;
la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ( ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832);
il descritto onere non risulta nella specie adempiuto;
parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio;
ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza;
invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 27 maggio 2022, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 1° settembre 2022, elasso quindi il menzionato arco temporale;
soltanto per completezza argomentativa, si espongono in appresso le ragioni di inammissibilità delle doglianze esposte in ricorso;
il primo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 2817, 2878 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3, cod. proc. civ.. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e, per quanto di ragione, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. »;
deduce, in sintesi, che l’impostazione difensiva del ricorrente nei gradi di merito non era volta a censurare l’ordinanza di divisione ma atteneva alla « corretta individuazione dei rapporti esistenti sul paino
sostanziale e giuridico tra la predetta ordinanza e la richiesta avversaria di una pronuncia che ordinasse la cancellazione dell’ipoteca legale »; assume che il giudice territoriale ha ignorato (o genericamente richiamato) l’accordo intervenuto tra le parti successivamente alla ordinanza di assegnazione, « con il quale il versamento del conguaglio e la conseguente cancellazione dell’ipoteca legale venivano subordinati alla effettiva e concordata soluzione ed esecuzione delle modalità e delle attività necessarie per giungere alla materiale divisione »;
il motivo è inammissibile, per almeno due ragioni;
a tacer della commistione tra plurime fattispecie di impugnazione di legittimità – che rende il motivo, nel suo complesso, di non agevole intellegibilità -, l’argomenta re del ricorrente non attinge criticamente, in maniera puntuale, specifica e precisa come imposto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la trama motivazionale della sentenza, laddove nega al pagamento del conguaglio la valenza di condizione di efficacia della pronuncia di divisione;
in secondo luogo, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la Corte territoriale non ha omesso l’apprezzamento degli accordi inter partes stipulati, bensì li ha considerati: per un verso, come attinenti « in via esclusiva agli ordinari rapporti tra condomini »; per altro verso e sulla scorta del tenore dei documenti versati in atti, tali da escludere « espressamente la contestualità tra i lavori da eseguire e il pagamento del conguaglio e la cancellazione dell’ipoteca »;
ad ogni buon conto, la correttezza di siffatta lettura degli accordi non è stata censurata sotto il profilo della inosservanza delle regole di ermeneutica negoziale, minimamente evocate in ricorso, ma, al fondo, sollecitando questa Corte ad una nuova lettura delle emergenze istruttorie finalizzata ad una differente ricostruzione della quaestio facti, attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità;
r.g. n. 21201/2022 Cons. est. NOME COGNOME
il secondo motivo prospetta « violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di mutamento e conversione del rito nell’ambito dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. e connessa declaratoria di rigetto della domanda riconvenzionale ai sensi degli artt. 702ter, 164 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e, per quanto di ragione, num. 4, cod. proc. civ. »;
censura il rigetto della istanza di mutamento del rito (da sommario ad ordinario), invece doverosamente da accogliere in considerazione dell’attività istruttoria « articolata e complessa » e della domanda riconvenzionale spiegata, erroneamente dichiarata nulla;
anche questo motivo è inammissibile;
in palmare trasgressione del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente omette di riprodurre o di trascrivere – seppur per stralci essenziali o nei passagg i d’interesse -« la documentazione prodotta » (così nebulosamente indicata in ricorso) e il contenuto della domanda riconvenzionale « di danni » sulle quali fonda la valutazione di complessità dell’attività istruttoria che avrebbe giustificato il mutamento del rito della controversia; del resto neppure specificando come e perché il suo diritto di difesa sarebbe restato compresso anche nel rito a trattazione sommaria e, segnatamente, neppure indicando le ragioni in rito per le quali in quest’ultimo gli sareb be stato impedito il dispiegamento di quell’attività ;
la descritta lacunosità espositiva non consente alla Corte una adeguata (o quantomeno) sufficiente cognizione del fatto processuale: e tanto preclude il vaglio sulla fondatezza del motivo;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione in conformità alla nota depositata dalla controricorrente;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.080 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione