Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25021 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19551/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quali eredi legittimi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178 del 9/2/2022 della Corte d’appello di Lecce ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/6/2024 dal AVV_NOTAIO; letta la memoria della parte ricorrente;
RILEVATO CHE:
–NOME, NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi (Sez. distaccata di Mesagne) NOME AVV_NOTAIO, rivendicando la titolarità di un immobile -di proprietà del defunto COGNOME -che era stato erroneamente trasferito alla convenuta quale aggiudicataria del bene pignorato nella procedura esecutiva n. 107/1987; sostenevano gli attori che il predetto cespite era stato erroneamente staggito e incluso nel decreto di trasferimento;
–NOME COGNOME si costituiva in giudizio affermando la piena legittimità degli atti della procedura nell ‘ ambito della quale era risultata aggiudicataria del bene rivendicato;
-il Tribunale di Brindisi, respinte le istanze istruttorie degli attori, con la sentenza n. 13737 del 2/10/2019 dichiarava inammissibile la domanda;
-impugnata la decisione, la Corte d ‘ appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata (n. 178 del 9/2/2022), respingeva sia il motivo di gravame riguardante la mancata ammissione dei mezzi istruttori, sia quello riguardante l ‘ ammissibilità della domanda attorea;
-avverso tale decisione, NOME, NOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-in data 19/1/2024 veniva formulata (e poi comunicata il 26/1/2024) proposta di definizione ai sensi dell ‘ art. 380bis cod. proc. civ., in ragione della ritenuta improcedibilità del ricorso, sia perché «la copia della sentenza impugnata, prodotta, non è attestata conforme all ‘ originale, né avrebbe potuto esserlo, posto che essa è priva di ogni stampigliatura che ne indichi il numero e la data di pubblicazione», sia perché «i ricorrenti non hanno versato in atti la relata di notifica della sentenza impugnata e che non risulta superata la prova di resistenza (v. per tutte Cass. n. 17066/2013), atteso che -a dire degli stessi ricorrenti -la sentenza sarebbe stata pubblicata il
9.2.2022, mentre il ricorso è stato notificato il 25.7.2022 (e dunque oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione stessa)»;
-con l ‘ istanza di decisione presentata il 6/3/2024, i ricorrenti producevano copia della sentenza impugnata recante numero e data di pubblicazione del provvedimento, nonché relata di notificazione (della decisione della Corte d ‘ appello) eseguita a mezzo p.e.c. all ‘ indirizzo dell ‘ AVV_NOTAIO (EMAIL) in data 25/7/2022; sosteneva il difensore l ‘ idoneità del duplicato informatico originariamente versato in atti ad integrare il requisito del deposito di copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369 cod. proc. civ. e che il ricorso introduttivo conteneva un «errore materiale», atteso che non era in realtà stata notificata la decisione n. 178 del 9/2/2022 della Corte d’appello di Lecce, in ragione dell ‘ invalidità/inefficacia della notificazione compiuta («Trattasi di mero ‘ refuso ‘ poiché dall ‘ esame della relata di notificazione, che qui si deposita (doc. all. n. 3 alla presente memoria), emerge chiaramente come la notifica effettuata dall ‘ AVV_NOTAIO, difensore della COGNOME NOME in grado di appello, è nulla, invalida ed inefficace ai fini della decorrenza del termine breve poiché direttamente riferibile ai ricorrenti sigg. COGNOME e non anche ai procuratori AVV_NOTAIO, NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, costituiti in grado di appello per gli odierni ricorrenti (fascicolo di appello, atto di citazione in appello, doc. all. n. 11 al ricorso per cassazione). In effetti, si legge nella relata di notificazione della comunicazione p.e.c. inviata dall ‘ AVV_NOTAIO: «Io sottoscritto AVV_NOTAIO … nella mia qualità di difensore di COGNOME NOME, … notifico con modalità telematica gli allegati atti: sentenza n. 178/2022 (nome file carbone sentenza); procura ex art. 83 c.p.c. (nome file procura), … A: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME trasmettendolo all ‘ indirizzo di Posta elettronica certificata: EMAIL; … dichiaro che la presente notifica
viene effettuata in relazione al giudizio civile 1070/19 RGApp incardinato presso la Corte di Appello di Lecce – seconda sezione civile-.».);
-i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile;
-infatti -se il primo profilo di improcedibilità rilevato nella proposta di definizione ai sensi dell ‘ art. 380bis cod. proc. civ. è superato dalle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 -in relazione al secondo profilo si richiama l ‘ insegnamento di Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-01, secondo cui «La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell ‘ art. 372 c.c.»;
-è artificiosa la tesi sostenuta con la richiesta di decisione dalla parte ricorrente, la quale, evidentemente avvedutasi dell ‘ omissione, ha addebitato a un mero refuso l ‘ asserzione circa l ‘ intervenuta notificazione della sentenza impugnata: proprio dalla documentazione tardivamente prodotta si
evince che la decisione della Corte d ‘ appello era stata notificata, dal procuratore della COGNOME, all ‘ indirizzo p.e.c. di uno dei difensori degli odierni ricorrenti; è del tutto superfluo disquisire oggi sulla validità di detta notificazione (comunque rivolta ad un procuratore abilitato pure alla difesa disgiunta), perché non viene in rilievo l ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione (in relazione alla sua tempestività e all ‘ individuazione della decorrenza del termine per l ‘ impugnazione), bensì, a norma dell ‘ art. 369 cod. proc. civ., la sua (im)procedibilità;
-come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE c. Italia (ricorso n. 37943/17 e RAGIONE_SOCIALE) – la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati
da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84);
-inoltre, come già prospettato nella proposta di definizione accelerata, neppure soccorre i ricorrenti il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 9/2/2022 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 25/7/2022;
-all ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 cod. proc. civ.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro, sono condannati a pagare una ulteriore somma, che si stima equa in misura pari a quella delle spese di lite e quindi di Euro 5.100,00, a norma del citato art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di Euro 5.100,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,