Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6042 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6042 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 05/02/2025 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 11111/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11111 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CRL RNN 62T17 L400Q) COGNOME NOME (C.F.: CRL FST 69L07 L400Y)
rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: BNM PLA 63E10 A794K) e NOME COGNOMEC.F.: GDC PLA CODICE_FISCALE
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Brescia n. 452/2023, pubblicata in data 15 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
5 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME e NOME COGNOME nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti da RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito dell’originario creditore procedente Intesa San Paolo S.p.A., hanno proposto opposizione al
fine di ottenere la declaratoria di invalidità del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione in favore dell’aggiudicatario dei beni pignorati, NOME COGNOME nonché la decadenza di quest’ultimo dall’aggiudicazione, in ragione dell’illegittima proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione da parte del giudice dell’esecuzione stesso.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo.
La Corte d’a ppello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dei debitori .
Ricorrono i Carioli, sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’omesso deposi -to, da parte dei ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c..
Gli stessi ricorrenti dichiarano espressamente -nel ricorso -che la sentenza impugnata, la quale risulta depositata in data 15 marzo 2023, sarebbe stata loro notificata in data 20 marzo 2023.
Unitamente al ricorso, notificato in data 19 maggio 2023, hanno però prodotto esclusivamente una copia autentica del provvedimento impugnato, ma non hanno prodotto la relazione di notificazione dello stesso , come prescritto dall’art. 369 c.p.c.. Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione
Ric. n. 11111/2023 – Sez. 3 – Ad. 5 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4
della sentenza: 15 marzo 2023; data di notificazione del ricorso: 19 maggio 2023); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dall e controparti, che sono rimaste intimate.
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. La eventuale concessione alla parte ricorrente di un ulteriore termine, a tal fine, non è possibile, in questa fase, non solo perché non è prevista da alcuna disposizione di legge, ma anche, e soprattutto, perché sarebbe una modalità operativa in palese contrasto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determinerebbe il superamento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, a vantaggio di una delle parti in caus a e a detrimento dell’altra parte. Determinerebbe, inoltre, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trattare davanti a questa Corte Suprema, un inevitabile non indifferente prolungamento del processo, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata dello stesso, senza che l’esito contrario (di improcedibilità) possa ritenersi eccessivamente pregiudizievole per la parte ricorrente e, quindi, costituire sanzione sproporzionata, considerato che la stessa ha avuto un lasso di tempo più che ragionevole per adempiere agli oneri su di lei gravanti, peraltro di più che agevole natura e chiaramente conoscibili, in quanto ampiamente e dettagliatamente chiariti da una consolidata e ferma giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustificazione.
La Corte, pertanto, ritiene la sanzione di improcedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla necessità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, del tutto congrua per la fattispecie in esame.
Non è neanche necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto del motivo del ricorso.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-