Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3648 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11326/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
-controricorrente e ricorrente
incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’Appello d i L ‘Aquila n. 1362/2020 depositata il 16/10/2020.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso principale e dichiarare inammissibile il ricorso incidentale.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione introduttivo RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Chieti la RAGIONE_SOCIALE (di seguito: WEA), chiedendo fosse accertata e dichiarata la risoluzione, per grave inadempimento di NOME, o in subordine per cause di forza maggiore, del RAGIONE_SOCIALE Agreement , nonché la risoluzione per inadempimento di NOME dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Agreement e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di essa attrice alla restituzione dei depositi, come individuati nelle suddette scritture contrattuali e nella loro relativa integrazione del 26 marzo 2007, per l’effetto condannando la società convenuta alla restituzione; chiedeva altresì accertare e dichiarare l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Agreement e per l’effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali, nella somma risultante all’esito dell’istruttoria o ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni morali, da
determinarsi in via equitativa.
A sostegno delle proprie domande RAGIONE_SOCIALE deduceva: 1) che tra essa esponente e NOME erano stati stipulati tre contratti relativamente alle tratte Albenga/Fiumicino;Palermo/Pantelleria/Lampedusa/Catania;Anco na/Pescara/Brescia; 2) che NOME non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, per cui RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto cancellare numerosi voli in ragione di problemi tecnici degli aeromobili (spesso fermi per avarie, dovute anche a cattiva manutenzione) e dall’assenza ingiustificata del personale di volo; 3) che inoltre NOME non aveva ottenuto la certificazione IATA/IOSA; 4) che NOME aveva ammesso le proprie responsabilità, impegnandosi a risolvere i problemi, il che poi non era avvenuto; 5) che dunque essa RAGIONE_SOCIALE aveva risolto i rapporti contrattuali inter partes; 6) che per parte sua NOME aveva -secondo RAGIONE_SOCIALE illegittimamenterisolto il contratto relativo alla tratta Palermo/Pantelleria/Lampedusa/Catania; 7) che NOME era tenuta a restituire gli importi versati a titolo di deposito al momento della sottoscrizione dei contratti nonché a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, patiti da Air One.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, resistendo e contestando le allegazioni avversarie e lamentando l’abusiva risoluzione del contratto nonché la non conformità a correttezza e buona fede del comportamento di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno sofferto.
1.2. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Chieti: accertava l’inadempimento di NOME; dichiarava l’intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra le parti per inadempimento di NOME; condannava NOME alla restituzione ad RAGIONE_SOCIALE dei depositi nonché -parzialmente- al risarcimento dei danni; rigettava la domanda riconvenzionale di NOME.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avanti la
Corte d’Appello di L’Aquila.
Si costituiva resistendo RAGIONE_SOCIALE, in via di appello incidentale chiedendo la rideterminazione del quantum dovuto da WEA a titolo di risarcimento del danno.
2.1. Con sentenza n. 1362/2020 del 16 ottobre 2020 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del gravame, e ponendo definitivamente a carico dell’appellante principale l’onorario della consulenza tecnica, avendo infatti la Corte nominato un consulente esperto di diritto dell’Inghilterra e del Galles onde fornire elementi utili alla ricostruzione del quadro normativo applicabile per la decisione della controversia.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste Air One con controricorso, anche contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
La causa, fissata in un primo tempo in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., è stata poi rimessa alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni.
Parte resistente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che la corte di merito ha ritenuto infondata la sua eccezione di nullità della consulenza, per essere la relazione peritale fondata sull’esame di documenti non presenti nel fascicolo di parte e consegnati brevi manu al consulente di parte attrice.
Nel rilevare che sarebbe stata la stessa parte appellante a dichiarare che i documenti in questione erano presenti nel
fascicolo di parte ed oggetto di specifica elencazione, la corte di merito erroneamente ha dedotto che non si trattasse di documenti nuovi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che la corte di merito ha arbitrariamente interpretato la norma citata, che invero consente al giudice di accertare la legge straniera, ma non anche di richiederne al c.t.u. l’interpretazione.
Aggiunge espressamente (v. p. 10 del ricorso) che <>.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia <>.
Deduce che dalla complessiva considerazione di queste clausole si desume che, qualora si fosse verificato un imprevisto tecnico e la RAGIONE_SOCIALE lo avesse risolto oltre le 24 ore, il suo compenso sarebbe stato ridotto proporzionalmente; diversamente qualora il problema fosse stato risolto entro tale termine non ci sarebbe stata alcuna decurtazione.
Osserva ancora che l’ inadempimento della RAGIONE_SOCIALE era escluso dagli eventi che non fossero sotto il suo controllo, tra cui il caso della irreperibilità o difficoltà nel reperire nel tempo necessario e con ogni dovuto sforzo eventuali pezzi di ricambio dell’aeromobile.
Deduce infine che esisteva una ulteriore ipotesi di esenzione da responsabilità della WEA, e cioè nel caso in cui l’indisponibilità del personale fosse dipesa da circostanze al di fuori del suo controllo, tra cui, per esempio, malattia o risoluzione del
contratto da parte del lavoratore.
Conclude pertanto affermando che una corretta interpretazione dei suindicati artt. 3,4 e 5 avrebbe permesso di accertare che mai si era verificato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che il documento NUMERO_DOCUMENTO prodotto da Air One contenesse un’ammissione di responsabilità da parte di RAGIONE_SOCIALE e che tale dichiarazione fosse di per sé sufficiente a rappresentare la gravità dell’inadempimento.
Deduce che la corte ha omesso di valutare l’agire delle parti secondo il criterio generale della buona fede, pervenendo così a considerare inadempimenti della WEA anche su obbligazioni estranee ai contratti inter partes ovvero non attribuibili direttamente a NOME; il tutto sostanzialmente senza tener conto del diritto d’Inghilterra e Galles, secondo cui grava sull’attore, in caso di rapporti contrattuali, l’onere della prova dei singoli inadempimenti e dei singoli danni e dunque del fundamental breach .
Da tutto ciò consegue che la risoluzione dei contratti da parte di Air One è illegittima, mentre risulta invece legittima la risoluzione da parte di RAGIONE_SOCIALE, con contestuale richiesta di risarcimento del danno.
Con unico motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE denuncia <>.
Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente rigettato il suo appello incidentale, per non aver rilevato che la documentazione depositata da essa RAGIONE_SOCIALE dimostri inconfutabilmente danni di gran lunga superiori a quelli riconosciuti nella sentenza; inoltre la corte di merito ha omesso di considerare che la valutazione espressa dal c.t.u. è palesemente inadeguata, sia nei criteri utilizzati, sia nel valore di danno quantificato in relazione alla richiesta di RAGIONE_SOCIALE di risarcimento del danno all’immagine della società.
6. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.
Anzitutto perché dedotto in violazione dell’art 366, n. 6 cod. proc. civ., in quanto si limita a menzionare dei <> senza riportarne o trascriverne -per quanto qui di interesse- il contenuto e senza specificarne la localizzazione nei precedenti gradi di merito.
Questa corte ha chiarito, da tempo, come il requisito di natura contenutistica (v. Cass., Sez. Un., 28547/2008) per essere assolto postula sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, <> (cfr. Cass., Sez. Un., 7161/2010; Cass., 20/11/2017, n. 27475).
Il doppio onere della localizzazione e della trascrizione ha avuto seguito nella giurisprudenza successiva (tra le altre v. Cass., 18679/2017; Cass., 6937/2010; Cass., 4220/2012).
In particolare, circa l’indicazione della sede processuale ove i documenti risultino prodotti, è stato sovente ribadito che è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass., 8569/2013; Cass., 27/07/2017, n. 18679) con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 12239/2007; Cass., 26888/2008; Cass., 22607/2014).
Quanto poi alla trascrizione dei contenuti, si è detto in generale che <> (v. Cass., 22303/2008; conformi: Cass., 2966/2011; Cass., 15847/2014; Cass., 18024/2014).
Mancando, nel motivo in disamina, la <> dei documenti e degli atti processuali su cui si fonda, nei sensi espressi dagli orientamenti di legittimità innanzi richiamati, il medesimo risulta inammissibile, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il fondamento sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso diretto agli atti del giudizio di merito (v., tra le tante, Cass., 15/01/2020, n. 710; Cass., 8569/2013; Cass.,
3158/2003; Cass., 12444/2003; Cass., 1161/1995).
6.1. Il motivo è ulteriormente inammissibile dal momento che omette di considerare la motivazione, alla quale dunque non si correla, con cui la corte territoriale ha espressamente affermato che <> (p. 4 sentenza).
Il motivo pertanto non coglie e non censura la precisa ratio decidendi della sentenza impugnata, in violazione del costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, perché il motivo di impugnazione debba
essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass., 02/03/2023, n. 6339; Cass., 19/10/2021, n. 28919).
6.2. Infine, l’intero contenuto del motivo attiene a valutazioni relative a questioni di merito che, siccome sorrette da adeguata motivazione, non sono più sindacabili in questa sede di legittimità (tra le tante, v. Cass., 20/07/2021, n. 20753; Cass., 22/06/2018, n. 16498; Cass., 02/02/2022, n. 3119).
Il secondo motivo, che ripropone doglianze già svolte in appello e rigettate dalla corte di merito, è inammissibile.
Sebbene per costante orientamento di questa Corte al c.t.u. è preclusa la formulazione di valutazioni giuridiche, per cui il consulente tecnico non può essere incaricato di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità a diritto di comportamenti (Cass., 22/01/2016, n. 1186; Cass., 28/08/2011, n. 17720; Cass., 04/02/1999 n. 996; Cass., 06/03/1984, n. 1567; Cass., 16/12/1986, n. 7557) l’odierna parte ricorrente, in palese violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non ha specificatamente indicato in che termini sarebbe errata la ricostruzione della corte di merito ed ha del tutto omesso di riportare il contenuto del mandato al c.t.u. e di specificare in che termini questi abbia esercitato una attività interpretativa e di qualificazione giuridica unicamente spettante al giudice di merito.
Il nominato consulente, peraltro, ha correttamente accertato la legge inglese applicabile alla fattispecie di causa fornendo al giudice, non una mera traduzione, bensì la illustrazione e la visione complessiva degli istituti giuridici del diritto inglese e del Galles rilevanti nel caso di specie.
Il terzo ed il quarto motivo, che per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.
In disparte il non marginale rilievo per cui parte ricorrente ha dichiarato che tali censure derivano dal secondo motivo, relativo all’interpretazione dell’art. 14 della legge 218/1995, con la conseguenza per cui l’inammissibilità di tale motivo dovrebbe allora trasmettersi anche ai successivi, si rileva che entrambi i motivi sono -di per sé- inammissibili.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., 13/12/2018, n. 32224; Cass., 20791/2004; Cass., 6401/2015).
Con i motivi dedotti il ricorrente, in violazione del principio suindicato, svolge considerazioni in relazione al profilo della gravità dell’inadempimento e perviene quindi a sollecitare un inammissibile riesame della quaestio facti .
8.1. Le ulteriori censure che compongono i motivi, con cui la ricorrente deduce l’errata interpretazione del regime delle warranties contrattuali e del concetto di fundamental breach , parimenti finiscono per sollecitare un riesame del merito, precluso nella presente sede di legittimità.
Come questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare, la doglianza con cui si censura l’interpretazione del contratto, va dedotta in sede di legittimità con la specifica indicazione nel ricorso del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici, altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di una interpretazione, diversa da quella censurata inammissibile come tale in sede di legittimità; il
ricorrente è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o contraddittorie (v. tra le tante Cass., 772/2016; Cass., 16897/2017).
E’ infatti fermo orientamento di questa Corte che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici (cfr. Cass., 10/01/2018, n. 375; Cass., 28/06/2017, n. 16181), cui aggiungasi l’ulteriore, consolidato principio, secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 15/11/2017, n. 27136; Cass., 17/03/2014, n. 6125; Cass., 20/11/2009, n. 24539).
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto la censura di erronea interpretazione delle clausole contrattuali in maniera non conforme ai suindicati principi, finendo per sollecitare un sindacato, inammissibile in sede di legittimità, non sulla sola verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica, bensì sulle motivate valutazioni svolte dalla corte di merito e dunque sul risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito (Cass., 4901/2016; Cass., 2465/2015).
L’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
La ricorrente incidentale deduce un’errata considerazione e interpretazione delle risultanze probatorie documentali e lamenta
una errata liquidazione del danno all’immagine, svolgendo delle autonome considerazioni di merito, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata e finendo nuovamente per sollecitare una rinnovata delibazione degli elementi istruttori e delle questioni di fatto, già motivatamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio (per la preclusione del sindacato di legittimità in ordine alla valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, che costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissione dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia, v. tra le tante Cass., 02/02/2022, n. 3119; Cass., 02/09/2020, n. 18252).
In conclusione, sia il ricorso principale sia ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
Per entrambe sussistono tuttavia le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione