Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25243 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5675/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio digitale in atti.
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO FIRENZE.
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 2295/2023, depositata il 24/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 2295/2023 il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’avv. NOME COGNOME titolare di un’unità immobiliare facente parte del Condominio di INDIRIZZO al pagamento di € 230,66 a titolo di quote condominiali per anni 2014-2015 e 2016. Il giudice ha ritenuto anzitutto che l’ amministratore potesse resistere in giudizio pur senza la delibera assembleare di autorizzazione, discutendosi della riscossione delle quote condominiali; ha dichiarato
infondata l’eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità o omessa notifica entro il termine di cui all’art. 644 c.p.c. , affermando che correttamente le spese per i consumi idrici erano state suddivise in base ai millesimi di proprietà in attuazione delle delibere di ripartizione delle spese dichiarate valide con pronuncia passata in giudicato.
H a detratto dall’importo ingiunto il controcredito dell ‘ opponente, reputando infine irrilevanti e generiche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla COGNOME.
NOME COGNOME ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze con ricorso in sette motivi, illustrati con memoria. Il Condominio di INDIRIZZO di Firenze è rimasto intimato.
Il Consigliere delegato, ravvisati profili di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Su istanza della ricorrente, che ha chiesto la decisione, la causa è stata rimessa all’adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la nullità del decreto ingiuntivo n. 5368/2016, del precetto e della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c. , deducendo il difetto di attribuzione del giudice e la mancanza di sottoscrizione della pronuncia.
Il ricorrente censura la nullità della sentenza di appello anche per vizio di motivazione nella parte in cui ha dichiarato generiche le questioni di legittimità costituzionale proposte dall’appellante.
Il secondo motivo deduce la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo e del precetto e la carenza di capacità processuale dell’amministratore di condominio , non autorizzato dall’assemblea a procedere nei confronti della ricorrente.
Il terzo motivo contesta la violazione di legge e l’ omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il giudice tenuto conto dell’omessa o irregolare notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., lamentando il deposito del fascicolo telematico di parte dopo la scadenza dei termini dell’art. 190 c.p.c. Disconosce la conformità con l’originale delle copie degli atti/documenti depositati in primo grado e l’assenza dell’att estazione di conformità, nonché la mancata notifica del decreto ingiuntivo al custode dei beni soggetti ad esecuzione forzata.
Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e per l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale non abbia dichiarato nulli il decreto ingiuntivo e l’att o di precetto. Lamenta che, dato l’ammontare del controcredito eccepito in compensazione, l’ingiunzione doveva essere integralmente revocata.
Il quinto motivo deduce violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo l’illegittimità del riparto dei costi di consumo di acqua, affermando che i crediti azionati non avevano natura condominiale e che la relativa quantificazione sarebbe stata effettuata senza considerare che la ricorrente occupa da sola l’ unità immobiliare. Si contesta al giudice di aver erroneamente ripartito la spesa complessiva per la fornitura idrica ad uso privato in base al criterio generale di cui all’art. 1123 com ma 1 c.c., ossia in misura proporzionale al valore delle proprietà di ciascun condominio.
Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c. , asserendo che gli atti depositati dal Condominio erano privi dell’attestazione di conformità all’originale, inclusa la procura alle liti.
Il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado erroneamente compensato le spese di lite.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, che svolge l’ attività di avvocato e si è difesa in proprio in questa sede, ha dichiarato di esser stata cancellata dall’albo
speciale degli avvocati abilitati all’ esercizio del patrocinio dinanzi a questa Corte di legittimità prima della proposizione del ricorso.
L’impugnazione è inammissibile , dovendo essere sottoscritta da un avvocato che, ai sensi degli artt. 33 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, fosse abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4 del R.D.L. citato, dovendo evidenziarsi che innanzi alla suprema Corte la difesa personale del difensore è ammissibile solo se il ricorrente sia in possesso di entrambi i menzionati requisiti.
D’altronde g ià per altri ricorsi esperiti dalla medesima avv. COGNOME per quanto emerge anche dalle risultanze degli albi tenuti dal Consiglio Nazionale Forense, nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, è stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata iscrizione all’ albo speciale, ‘ requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito del g iudizio ordinario (Cass. SU 30777/2024; Cass. 886/2025; Cass. 14629/2023; Cass. 9367/2024).
Nulla sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese.
Poiché la proposta è difforme dalla decisione finale, non sussistono i presupposti , previsti dall’art. 380 -bis , terzo comma, c.p.c., per condannare la ricorrente al pagamento di una somma di denaro da destinare alla Cassa delle ammende.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione