Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5675/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio digitale in atti.
-ricorrente- contro
CONDOMINIO INDIRIZZO.
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 2295/2023, depositata il 24/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 2295/2023 il Tribunale di Firenze, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha condannato l’AVV_NOTAIO , titolare di un’unità immobiliare facente parte del Condominio di INDIRIZZO, al pagamento di € 230,66 a titolo di quote condominiali per anni 2014-2015 e 2016. Il giudice ha ritenuto anzitutto che l’ amministratore potesse resistere in giudizio pur senza la delibera assembleare di autorizzazione, discutendosi RAGIONE_SOCIALEa riscossione RAGIONE_SOCIALEe quote condominiali; ha dichiarato
infondata l’eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità o omessa notifica entro il termine di cui all’art. 644 c.p.c. , affermando che correttamente le spese per i consumi idrici erano state suddivise in base ai millesimi di proprietà in attuazione RAGIONE_SOCIALEe delibere di ripartizione RAGIONE_SOCIALEe spese dichiarate valide con pronuncia passata in giudicato.
H a detratto dall’importo ingiunto il controcredito RAGIONE_SOCIALE ‘ opponente, reputando infine irrilevanti e generiche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla COGNOME.
NOME COGNOME ha chiesto la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Firenze con ricorso in sette motivi, illustrati con memoria. Il Condominio di INDIRIZZO di Firenze è rimasto intimato.
Il Consigliere delegato, ravvisati profili di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Su istanza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che ha chiesto la decisione, la causa è stata rimessa all’adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la nullità del decreto ingiuntivo n. 5368/2016, del precetto e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. , deducendo il difetto di attribuzione del giudice e la mancanza di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Il ricorrente censura la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello anche per vizio di motivazione nella parte in cui ha dichiarato generiche le questioni di legittimità costituzionale proposte dall’appellante.
Il secondo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEe notifiche del decreto ingiuntivo e del precetto e la carenza di capacità processuale RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di condominio , non autorizzato dall’assemblea a procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Il terzo motivo contesta la violazione di legge e l’ omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il giudice tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘omessa o irregolare notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c., lamentando il deposito del fascicolo telematico di parte dopo la scadenza dei termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 190 c.p.c. Disconosce la conformità con l’originale RAGIONE_SOCIALEe copie RAGIONE_SOCIALE atti/documenti depositati in primo grado e l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘att estazione di conformità, nonché la mancata notifica del decreto ingiuntivo al custode dei beni soggetti ad esecuzione forzata.
Il quarto motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge e per l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale non abbia dichiarato nulli il decreto ingiuntivo e l’att o di precetto. Lamenta che, dato l’ammontare del controcredito eccepito in compensazione, l’ingiunzione doveva essere integralmente revocata.
Il quinto motivo deduce violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo l’illegittimità del riparto dei costi di consumo di acqua, affermando che i crediti azionati non avevano natura condominiale e che la relativa quantificazione sarebbe stata effettuata senza considerare che la ricorrente occupa da sola l’ unità immobiliare. Si contesta al giudice di aver erroneamente ripartito la spesa complessiva per la fornitura idrica ad uso privato in base al criterio generale di cui all’art. 1123 com ma 1 c.c., ossia in misura proporzionale al valore RAGIONE_SOCIALEe proprietà di ciascun condominio.
Il sesto motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 c.p.c. , asserendo che gli atti depositati dal Condominio erano privi RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità all’originale, inclusa la procura alle liti.
Il settimo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado erroneamente compensato le spese di lite.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, che svolge l’ attività di avvocato e si è difesa in proprio in questa sede, ha dichiarato di esser stata cancellata dall’albo
speciale RAGIONE_SOCIALE avvocati abilitati all’ esercizio del patrocinio dinanzi a questa Corte di legittimità prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso.
L’impugnazione è inammissibile , dovendo essere sottoscritta da un avvocato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 33 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, fosse abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4 del R.D.L. citato, dovendo evidenziarsi che innanzi alla suprema Corte la difesa personale del difensore è ammissibile solo se il ricorrente sia in possesso di entrambi i menzionati requisiti.
D’altronde g ià per altri ricorsi esperiti dalla medesima AVV_NOTAIO, per quanto emerge anche dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, è stata dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per mancata iscrizione all’ albo speciale, ‘ requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esperimento RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito del g iudizio ordinario (Cass. SU 30777/2024; Cass. 886/2025; Cass. 14629/2023; Cass. 9367/2024).
Nulla sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese.
Poiché la proposta è difforme dalla decisione finale, non sussistono i presupposti , previsti dall’art. 380 -bis , terzo comma, c.p.c., per condannare la ricorrente al pagamento di una somma di denaro da destinare alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione