Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11709 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
sul ricorso 5288/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME VINCENZO, COGNOME GANFRANCO, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 776/2021 depositata il 07/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.1 La Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola ricorre per la cassazione dell’epigrafata sentenza con la quale a Corte d’Appello di Potenza, definendo il contenzioso insorto tra essa e la RAGIONE_SOCIALE ed i suoi garanti, ha rigettato il gravame della banca avvero la decisione di primo grado -con cui era stata accolta l’opposizione della società e dei medesimi garanti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca a fronte del saldo passivo risultante dal conto corrente intestato alla prima -considerando, nell’ordine, che della pattuizione degli interessi anatocistici non vi era prova, non essendo stato rinvenuto agli atti del giudizio il modulo attestante l’accordo al riguardo intervenuto tra le parti; che la mera indicazione della commissione di massimo scoperto portata dal documento di sintesi non configurava alcun accordo sul punto; che il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il primo giudice circa il chiesto rigetto dell’opposizione dei garanti non impediva ai medesimi di eccepire la nullità della clausola anatocistica; che le spese del giudizio avanti a sé andavano regolate in vista dell’esito complessivo della lite.
Il mezzo ora azionato dalla soccombente si vale di quattro motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali non ha inteso replicare parte intimata, che non ha svolto attività processuale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 120 TUB per aver il decidente escluso la sussistenza della pattuizione in punto di anatocismo in ragione del mancato rinvenimento agli atti di causa del relativo allegato contrattuale, quantunque alla luce delle documentate circostanze di fatto (pubblicazione sulla G.U. delle nuove condizioni contrattuali; estratti
conti scalari; risultanze della CTU) e del fatto notorio dovesse ritenersi acquisita la prova dell’avvenuta stipulazione del patto e della legittimità dunque della pretesa attorea anche in punto di anatocismo, è inammissibile in quanto inteso a rinnovare l’apprezzamento in fatto operato dal giudice d’appello e a promuovere così l’adozione da parte di questa Corte di un’interpretazione delle risultanze di causa sostitutiva di quella enunciata dal decidente di secondo grado rigettando il gravame.
2.2. Rispetto, invero, al dato inoppugnabilmente riscontrato dalla Corte d’Appello dell’assenza agli atti di causa del relativo modulo negoziale di approvazione del regime anatocistico applicato al contratto, che ha indotto la corte a ricusare la fondatezza della pretesa attorea sulla base perciò di un incontestato rilievo di fatto, il motivo postula, attraverso la rappresentazione di circostanze da valersi in chiave indiziaria e l’argomento del fatto notorio, la riapertura del sindacato istruttorio in guisa del quale il giudizio esperito dalla Corte d’Appello andrebbe doverosamente rimodulato in senso favorevole all’appellante, ma in tal modo mostra di obliterare la particolare natura del giudizio di cassazione -che non è notoriamente un terzo grado di giudizio in cui poter porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata -e chiama, perciò, questa Corte ad esercitare un ufficio sostitutivo rispetto alla sentenza impugnata estraneo ai propri compiti istituzionali, non essendo la Corte di Cassazione giudice del fatto sostanziale.
La residua doglianza che la ricorrente allega alle pagina 23 del ricorso non è poi scrutinabile in ragione della sua novità, non constando che essa sia stata previamente sottoposta al vaglio dei primi giudici.
3.1. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1826 cod. civ., richiamato dall’art. 1857 cod. civ. per avere il decidente escluso la sussistenza della pattuizione in punto di commissione di massimo scoperto, giudicando inidonea allo scopo la mera indicazione risultante dal documento di sintesi, quantunque in applicazione ratione temporis del regime antevigente all’art. 2bis d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in l. 28 gennaio 2009, n. 2 si dovesse ritenere che la clausola in questione fosse valida, se pattuita per iscritto e calcolata come provvigione sul credito accordato, è inammissibile poiché non intercetta la ratio della decisione.
3.2. La Corte d’Appello non ha infatti statuito l’invalidità della clausola, in modo che ne sia oggi contestabile l’approdo, per averne escluso ogni effetto, malgrado essa fosse stata convenuta per un arco temporale in cui le condizioni per decretarne legittimità erano riconducibili alla pattuizione per iscritto e alla messa a disposizione di una somma di denaro; la Corte d’Appello, ben diversamente di quanto presuppone il motivo, ha negato ogni effetto alla pretesa pattuizione sul punto perché ha ritenuto la stessa insussistente, giudicando che all’uopo non fosse bastevole la mera indicazione di essa risultante dal documento di sintesi. Affermazione, questa, che il motivo non contesta e che essendo rimasta perciò incensurata sottrae la decisione al vizio denunciato.
4.1. Il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1322 cod. civ. per avere il decidente, pur riconoscendo la fondatezza sul punto del vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di primo grado, comunque respinto, a mezzo di una motivazione succinta, errata ed illogica la domanda intesa a rigettare l’opposizione dei garanti, quantunque l’obbligazione di costoro concretasse un contratto autonomo di garanzia, perciò indifferente
alle eccezioni opponibile in relazione al contratto principale, è, prim’ancora che infondato per le ragioni già più volte enunciate da questa Corte da ultimo con sentenza 9071/2023 -che si ritiene qui di confermare non rinvenendosi nell’illustrazioni del motivo ragioni per un suo ripensamento -, inammissibile.
4.2. La capitolazione della declinata doglianza non si attiene per vero allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, atteso che, come si insegna stabilmente -poiché l’errore in parola deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione -risulta «inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata» (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).
Ed è questo il vizio che attanaglia esattamente la prospettazione ricorrente, dato che essa non spiega perché la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 1322 cod. civ., non potendo certo ritenersi che
essa abbia voluto giudicare il contratto autonomo di garanzia immeritevole di riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico.
Peraltro, anche se a dispetto della rubrica si volesse credere che il ricorrente avesse intenzione di denunciare un vizio di motivazione -in tal senso il rilievo in punto di motivazione di cui si è detto sopra -la doglianza non godrebbe di sorte migliore risultando meramente assertiva.
5.1. Il quarto motivo di ricorso, con cui denuncia la violazione dell’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 5, comma 1, d.m. 55/2014 per aver il decidente, nell’ordine, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria, quantunque nessuna attività di questo tipo vi fosse stata, omesso di motivare la mancata compensazione delle spese, quantunque l’appello fosse stato parzialmente accolto, e liquidato le spese sulla base del valore iniziale della lite, quantunque esso si fosse considerevolmente ridotto alla stregua dell’accoglimento dell’opposizione, è inammissibile quanto alla prima e alla seconda allegazione, mentre va giudicato infondato con riferimento alla terza allegazione.
5.2. Per vero, la prima allegazione e la seconda allegazione urtano contro la preclusione dell’art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., posto che, secondo gli orientamenti correnti di diritto vivente, il d.m. 55/2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. II, 27/03/2023, n. 8561) e la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare
ragione con una espressa motivazione del mancato uso di essa, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. U, 15/07/2005, n. 14989).
5.3. La terza allegazione è invece, come detto, infondata in quanto la deroga, come bene ha spiegato questa Corte individuando la ratio della norma nella funzione calmieratrice delle liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante (Cass., Sez. III, 7/11/2023, n. 30999), non trova applicazione nel diverso caso -che è quello qui in esame -in cui la parte vincitrice non sia la parte attrice, in tal caso dovendo applicarsi la regola generale dell’art. 5, comm 1, d.m. 55/2014 della liquidazione delle spese in base al valore della lite; e dunque, essendosi attenuta la Corte d’Appello a questa regola, la decisione da essa adottata non merita censura neppure in parte qua .
Il ricorso va dunque respinto.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 6.3.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME