Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34701 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20993/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Grado, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL ), domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO
-controricorrente –
C.C. 5 luglio 2024
r.g.n. 20993/2023
Pres. A. Scrima
Est. I. COGNOME
avverso la sentenza n. 291/2023 della Corte d’Appello di Trieste pubblicata l’ 11/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME
Considerato che
1. con atto di citazione del 12 aprile 2019 il Comune di Grado conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizia l’odierno ricorrente, Avvocato NOME COGNOME al fine di ottenerne la declaratoria di responsabilità professionale in due procedimenti giudiziari nei quali lo stesso difensore aveva assistito il predetto Comune: il primo proposto davanti al Consiglio di Stato e il secondo davanti la Corte d’appello di Roma, Sezione Usi civici, sostenendo che a causa degli errori professionali commessi dal difensore, consistiti nell’aver impugnat o tardivamente sia avanti al giudice amministrativo che ordinario le decisioni di prime cure, era risultato soccombente, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni; il Comune chiedeva altresì il ristoro dei danni subiti ‘ed in particolare l’importo di euro 24.067,94 per onorari corrisposti al difensore ed euro 25.025,78 per spese di lite dovute rimborsare alle controparti a seguito della soccombenza’ ;
con comparsa di costituzione e risposta del 7 ottobre 2019, NOME COGNOME chiedeva in via principale il rigetto della domanda ed in via subordinata, la riduzione di quanto preteso dal Comune, previa compensazione del controcredito vantato come compenso;
istruita la causa, il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 227/2021, – in parziale accoglimento della domanda del Comune di Grado, condannava l’ Avv. NOME COGNOME a pagare all’attore la somma di € 25.025,78 a titolo di risarcimento del danno nonché alle spese del grado in favore del Comune;
2. avverso la sentenza del Tribunale, NOME COGNOME proponeva appello ed il Comune di Grado proponeva appello incidentale;
la Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 291/2023, rigettava l’appello principale proposto da NOME COGNOME e accoglieva parzialmente quello incidentale proposto dal Comune di Grado, riformando parzialmente la
C.C. 5 luglio 2024
r.g.n. 20993/2023
Pres. A. Scrima
Est. I. Ambrosi sentenza del Tribunale e confermandola per il resto, con condanna dell’ Avv. NOME COGNOME a pagare al Comune di Grado, a titolo di risarcimento del danno, l’ulteriore somma di Euro 24.067,94 (e quindi complessivamente Euro 49.093,72) e alle spese del grado di appello;
avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sorretto da un unico composito motivo; con controricorso si è costituito il Comune di Grado;
il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e il nominato Consigliere Relatore, NOME COGNOME ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso in data 21.02.2024 e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 8.03.2024;
parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 29.03.2024, corredata da nuova procura speciale;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c. ;
la parte ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che
con l’unico motivo di ricorso , rubricato ‘ Violazione di legge in relazione agi artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. ‘, i l ricorrente lamenta che entrambi i giudici di merito hanno omesso di valutare con giudizio prognostico l’esito che avrebbero avuto le due cause se il difensore non lo avesse commesso, con ciò omettendo di fatto l’applicazione del noto principio del ‘ più probabile che non ‘ ;
la proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i presupposti per la definizione anticipata del giudizio osservando che: «Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità tale da rendere la censura inidonea al raggiungimento dello scopo della critica della decisione: la censura consta dell’esposizione dei principi di diritto all’esito della quale, secondo modalità assertorie e senza un confronto con la motivazione della
C.C. 5 luglio 2024
r.g.n. 20993/2023
Pres. A. Scrima
Est. I. COGNOME decisio ne viene affermata puramente e semplicemente, l’inottemperanza ai detti principi della sentenza impugnata»;
superfluo l’esame dell’unico motivo di ricorso tenuto conto che il ricorso è improcedibile;
ebbene, non è stata depositata, come imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., la copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, che la stessa parte ricorrente indica in ricorso essere avvenuta in data 31 luglio 2023;
il ricorso è, inoltre, tardivo per essere stato proposto in data 26 ottobre 2023, ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 11 maggio 2023;
in conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile;
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune controricorrente;
per non essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 commi dell’art. 96 cod. proc. civ .;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Per questi motivi
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge;
C.C. 5 luglio 2024
r.g.n. 20993/2023
Pres. A. Scrima
Est. I. Ambrosi ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,