Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17014 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3384 -2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente e intimato incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO
Discepolo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso , con indicazione dell’indirizzo pec ;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2111/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti;
rilevato che:
-con sentenza n. 568/2001, il Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda del RAGIONE_SOCIALE, condannò RAGIONE_SOCIALE alla demolizione dell’opera, da lei realizzata, di trasformazione del portico di sua proprietà esclusiva in unità abitativa, perché vietata dal regolamento condominiale; con sentenza n. 406/2007, la Corte di appello di Ancona confermò questa sentenza;
-questa Corte, con sentenza n. 17493/2014, affermò l’in opponibilità nei confronti della società ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in assenza di una specifica trascrizione, della clausola di regolamento di condominio posta a fondamento della domanda di demolizione;
riassunta la causa in sede di rinvio, con sentenza n. 2111/2016, la Corte di appello di Bologna in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, ha rigettato le domande di demolizione;
avverso questa sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per un unico motivo, rispetto a cui il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese;
considerato che:
è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile;
il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 23/11/2016, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;
-il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017);
-risulta dall’attestazione di cancelleria del 28/11/2023 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti;
la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedime ntale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);
la copia non può essere in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non
sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 23/1/2017, l’improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (21/11/2016), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019);
non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
-il ricorso incidentale, poi, è inammissibile ancorché espressamente condizionato. Infatti, anche se qualificato come condizionato, esso deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in
caso di annullamento della sentenza (v. ordinanza n. 29662 del 25/10/2023; conforme, sentenza n. 12680 del 2003).
nella specie, il ricorso incidentale ha ad oggetto una questione rimasta assorbita tanto nel precedente giudizio di legittimità, quanto nel successivo giudizio di rinvio;
la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese;
stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione