Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 994 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 994 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10238-2023 proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME rappresentata e difes a dall’avv. NOME COGNOME e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1127/2022 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 10/11/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 28.4.2009 COGNOME NOME, alla quale in corso di causa sono succeduti il coniuge NOME NOME e la figlia NOME, poi a sua volta succeduta anche al padre, evocava in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Ludovico innanzi il Tribunale di Lecce, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta estinzione di una servitù di passaggio insistente sul fondo attoreo a vantaggio di quello dei convenuti, il regolamento del confine tra i fondi delle parti, l’apposizione dei relativi termini, la condanna dei convenuti a demolire il muro da questi eretto, in quanto realizzato sulla proprietà della parte attrice, ed al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alle domande attoree ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione dell’area oggetto dell’eventuale sconfinamento e della servitù di passaggio a carico del fondo di parte attrice, anche in ragione della natura interclusa del loro terreno.
Con sentenza n. 4210/2017 il Tribunale rigettava la domanda di estinzione della servitù di passaggio, individuava il confine in coerenza con quanto accertato dal C.T.U., ordinava l’apposizione dei termini, accoglieva la domanda di demolizione del muto eretto dai convenuti e rigettava ogni altra domanda, compensando parzialmente le spese del grado, che poneva, nel resto, a carico della parte convenuta.
Con la sentenza impugnata, n. 1127/2022, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Greco Domenico, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
A seguito della proposta di decisione, formulata ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente, con istanza del 22.12.2023, cui è allegata nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 115 e 116 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato la durata del possesso esercitato dai germani Greco sulla parte del fondo Caiaffa oggetto di sconfinamento travisando, sul punto, le risultanze della prova orale.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata del giudizio del seguente tenore: ‘INAMMISSIBILITÀ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di accertamento dell’estinzione di una servitù di passaggio a favore di fondo intercluso, di regolamento del confine, di demolizione di un muro eretto sul terreno degli attori e di apposizione dei termini (doppia conforme).
Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si attinge la valutazione del fatto e delle prove operata dalla Corte di Appello, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto
decisivo. In presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, la deducibilità del vizio di omesso esame in sede di legittimità è preclusa per legge. Inoltre, la parte ricorrente contrappone alla complessiva valutazione del fatto e delle prove, all’esito della quale la Corte distrettuale ha confermato la decisione di prime cure, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da
apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logicoargomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639)’ .
Prima di esaminare il motivo, il Collegio rileva che, nella specie, manca, agli atti del giudizio di legittimità, la copia autentica della sentenza notificata, poiché nel fascicolo telematico, tra gli allegati al ricorso, si rinviene soltanto l’attestazione di conformità della predetta pronuncia all’originale, redatta e firmata telematicamente dall’avv. COGNOME e datata 15.5.2023, ma non anche il testo del provvedimento censurato. Il ricorso va di conseguenza dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c.
Poiché il ricorso non è deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata, non si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato-disposto degli artt. 380 bis e 96 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda