Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 110 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31789/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: studiolegalepetitta@pec.it)
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI n. 108/2020 pubblicata il 27 marzo 2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 108/2020 del 27 marzo 2020 la Corte d ‘ Appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari accoglieva, per quanto di ragione, l ‘ impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Tempio Pausania il 31 gennaio 2017 e, in parziale riforma della pronuncia gravata,
condannava l ‘ appellata RAGIONE_SOCIALE a pagare al Setzu la somma di 17.000 euro, oltre all ‘ IVA, con l ‘ aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni a lui cagionati per l ‘ inesatto adempimento del contratto d ‘ appalto stipulato inter partes , avente ad oggetto l ‘ esecuzione dei lavori di completamento di un immobile di proprietà del committente sito in Olbia, località Littumbrosu; nel contempo, condannava la prefata società alla rifusione della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che per il resto compensava.
Contro questa sentenza, dichiaratamente notificata il 4 aprile 2020, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare degli art. 112 e 36 c.p.c..
Il Setzu è rimasto intimato.
In data 6 marzo 2023 il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis , comma 1, c.p.c., ritualmente comunicata al difensore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE
A sèguito di tale comunicazione, la predetta società, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
La Corte ha, quindi, proceduto ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., fissando l ‘ odierna adunanza in camera di consiglio.
Nel termine previsto la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l ‘ accoglimento del ricorso.
La proposta di definizione del giudizio formulata dal Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 1, c.p.c. è del seguente tenore:
«( … )rilevato che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denu ncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse stata censurata, in
sede di gravame, l’omessa motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria mentre, con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione dell’art. 36 c.p.c., per avere la Corte distrettuale qualificato la domanda risarcitoria spiegata dall’opponente, con la memoria depositata il 20 maggio 2015, come domanda riconvenzionale;
evidenziato, in via preliminare, che agli (atti) non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, sicché il ricorso appare improcedibile (Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 1295/2018);
considerato, in ogni caso, che -anche ove la relata di notifica fosse stata prodotta -il ricorso per cassazione sarebbe stato comunque inammissibile, posto che quest’ultimo risulta notificato a mezzo PEC, ai sensi del l’art. 3 -bis della legge n. 53/1994, in data 11 dicembre 2020 e, dunque, sarebbe stato tardivo per superamento del termine breve di impugnazione di 60 giorni di cui al l’art. 325, secondo comma, c.p.c., pur tenendo conto della sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo all’11 maggio 2020, prevista dall’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020), per l’emergenza epide miologica da Covid-19 (Cass. n. 2095/2023; Cass. n. 30397/2021);
atteso, dunque, che il ricorso si profila improcedibile o comunque inammissibile;
propone la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.» . Il Collegio condivide il contenuto della proposta che precede; né la memoria illustrativa depositata dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, comma 1, c.p.c. -nella quale la ricorrente si è genericamente limitata a insistere per l ‘ accoglimento dell ‘ impugnazione- offre argomenti che possano indurre a un diverso esito del surriferito vaglio dei motivi di gravame.
Giova, al riguardo, evidenziare:
-che, per costante giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di avvenuta notifica dell ‘ impugnata sentenza contenuta nel ricorso per cassazione attesta un ‘ fatto processuale ‘ idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione eseguita a mezzo PEC); né detta dichiarazione può ritenersi emendabile, rimettendosi altrimenti alla disponibilità della parte stessa l ‘ applicabilità della sanzione dell ‘ improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 7528/2022, Cass. n. 15832/2021);
-che, nel caso di specie, poichè il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d ‘ appello, nemmeno può ritenersi superata la c.d. , in presenza della quale viene meno la necessità di depositare copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione, essendo tale incombente prescritto dalla legge al fine di consentire alla Corte di procedere in limine litis al controllo officioso, rispondente a un interesse di rilievo pubblicistico, circa la tempestività dell ‘ esperita impugnazione rispetto al termine breve di cui all ‘art. 325, comma 2, c.p.c. e al riscontro dell ‘eventuale formazione del giudicato (cfr. Cass. n. 28574/2023, Cass. n. 7528/2022, Cass. n. 15832/2021);
-che tale documentazione non è stata depositata dalla parte destinataria dell ‘ impugnazione, rimasta intimata;
-che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle eccezionali ipotesi in cui la legge dispone che la Cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento ai fini della
decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., sicchè la copia della sentenza con la relata di notifica non poteva essere eventualmente acquisita mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo d ‘ ufficio di cui all ‘ art. 369, ultimo comma, c.p.c. (sull ‘ argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016).
Sulla scorta delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile, dovendo precisarsi, in proposito, che la verifica di cui all ‘art . 369, comma 2, n. 2) c.p.c. precede quella relativa all ‘esi stenza di una causa di inammissibilità dell ‘impugnazione (cfr. Cass. n. 1389/2021, Cass. n. 1295/2018, Cass. 7469/2014, Cass. n. 6706/2013, Cass. n. 1104/2006).
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la parte nei confronti della quale il ricorso è stato proposto.
Poichè il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c., viene in rilievo la previsione del comma 3 dello stesso articolo, secondo la quale, ricorrendo una simile evenienza, la Corte «applica il terzo e il quarto comma dell ‘articolo 96».
Nel caso di specie, non avendo l ‘intimato svolto atti vità difensiva nel presente grado di giudizio, non può trovare applicazione la norma di cui all ‘ar t. 96, comma 3, c.p.c., la quale presuppone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite a favore dell ‘altra parte (come si ricava dall ‘inciso «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell ‘ar ticolo 91», ivi contenuto).
Cionondimeno, deve comunque emettersi a carico della ricorrente, in base all ‘art. 96, comma 4, c.p.c., statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, nella misura stabilita in dispositivo nel rispetto dei limiti di legge, trattandosi di misura avente una funzione deterrente e al
tempo stesso sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27195/2023).
Stante l’esito del giudizio, viene infine resa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico del le spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di 2.000 euro ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda