Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6884  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16816/2023 R.G. proposto da :
COMUNE DI CATANZARO, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  CATANZARO  n. 386/2023, depositata il 27/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
 Il  Comune  RAGIONE_SOCIALE  Catanzaro  ha  proposto  ricorso  per  cassazione avverso  la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Catanzaro  27  marzo
2023, n. 386, che ha rigettato il gravame fatto valere dal ricorrente contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Catanzaro, che aveva  accolto  la  domanda  di  NOME  COGNOME  di  acquisto  per usucapione  della  proprietà  di  una  corte  di  pertinenza  del  proprio immobile.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
 Il  Consigliere  delegato  dal  Presidente  della  sezione  ha  ritenuto che  il ricorso sia inammissibile per tardività  e  ha  formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1 c.p.c.
Il  ricorrente  ha  chiesto,  ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
E’ stata depositata memoria dal ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
 Il  ricorso  non  è  inammissibile,  ma  è  improcedibile  ai  sensi dell’art.  369,  comma  2,  n.  2  c.p.c.,  che  prescrive,  a  pena  di improcedibilità, che insieme al ricorso sia depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Il  ricorrente  ha  dichiarato  (v.  pag.  2  del  ricorso)  che  la  sentenza impugnata gli è stata notificata in data 23 maggio 2023 e però non ha depositato insieme al ricorso, la relazione di notificazione.
Agli atti -che la Corte è tenuta a consultare ai fini del preliminare controllo  di  procedibilità -non  risulta  depositata  la  relazione  di notificazione  della  decisione  impugnata.  D’altro  canto  nello  stesso ricorso,  a  pag.  21,  si  fa  riferimento  al  deposito  della  ‘ copia autentica sentenza Corte appello di Catanzaro n. 386/2023 ‘, senza richiamare la relazione di notificazione. Neppure il controricorrente ha depositato tale atto.
Considerato  che  il  ricorso  che  è  stato  notificato  in  data  21  luglio 2023, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione  della  sentenza,  avvenuta  il  27  marzo  2023,  non opera il principio (cfr. Cass. n. 11386/2019 Cass. n. 17066/2013) che  esenta  dalle  formalità  di  deposito  della  copia  della  sentenza notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine c.d. breve.
Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce infatti l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando – come avvenuto nel caso in esame – la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie, superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 21349/2022).
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non  avendo  il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta,  ai  sensi  dell’art.  380 -bis ,  ultimo  comma,  c.p.c.    non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art.  13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis dello  stesso  art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  adunanza  camerale  della  sezione