Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7105/2020 proposto da:
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Perugia n. 235/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dipendente dell’INPS con la qualifica di avvocato, ha chiesto al Tribunale di Perugia di accertare che soggetto passivo dell’IRAP era il datore
di lavoro e che erano illegittime le trattenute eseguite dall’ente a tale titolo sulle sue retribuzioni, con condanna di quest’ultimo a restituire tali trattenute.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 93/2018, ha accolto il ricorso.
L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 235/2019, ha rigettato.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’intimato si è difeso con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva l’improcedibilità del ricorso.
Infatti, parte ricorrente ha dichiarato, nel suo atto di impugnazione, che la sentenza di appello, pubblicata il 2 dicembre 2019, sarebbe stata notificata il 12 dicembre 2019.
Al riguardo, si osserva che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass., SU, n. 10648 del 2 maggio 2017; Cass., Sez. 6-2, n. 19695 del 22 luglio 2019). In particolare, si è affermato che, in tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente formarsi del giudica to, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia
stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia n el fascicolo d’ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass., Sez. 1, n. 27313 del 22 ottobre 2024) .
Nella specie, non risulta agli atti, neppure fra quelli depositati nei termini di legge sul DESK del Magistrato, la relata della notifica in questione e, considerato che la procedura di notificazione del medesimo ricorso è iniziata il 10 febbraio 2020, a fronte di una pubblicazione della sentenza di appello il 2 dicembre 2019, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, nella misura del 15%;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6 marzo