Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1206/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’ Amministratore e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, i n persona dell’Amministratore Delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, i n persona dell’Amministratore Delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’ Amministratore e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente al ricorso incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di TORINO n. 1127/2022, depositata il 24/10/2022 e notificata il 4/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 542/2016, il Tribunale di Alessandria respingeva la domanda della RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno asseritamente patito per la perdita di sei barre d’oro, parte di quelle affidatele affinché fossero consegnate alla società RAGIONE_SOCIALE, quale reso di lavorazione.
Il Tribunale riteneva che non era possibile né escludere che la manomissione si fosse verificata durante la permanenza dei fusti presso la sede RAGIONE_SOCIALE – tenuto conto anche del fatto che il carico era rimasto per circa un’ora in un locale privo di video -sorveglianza – né presumere che la manomissione fosse stata perpetrata sicuramente durante la tratta di competenza di RAGIONE_SOCIALE, sub-vettore, e/o quella di competenza di RAGIONE_SOCIALE, essendo stata la merce sottratta in tempo e luogo
non precisati, grazie ad una falla del sistema di imballaggio predisposto da RAGIONE_SOCIALE; escludeva anche la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per l’omessa verifica del contenuto dei colli, non avendo quest’ultima detto obbligo.
Con la sentenza n. 1668/2018, la Corte di Appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 2.938.743,70, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della scoperta del furto al saldo.
Per quanto ancora di rilevo in questa sede, disattendeva l’eccezione proposta dalle appellate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di difetto di legittimazione attiva in capo alla società RAGIONE_SOCIALE in ordine alla pretesa risarcitoria, osservando che non si trattava della legittimazione ad agire intesa quale condizione dell’azione, bensì della titolarità sostanziale del diritto risarcitorio vantato da RAGIONE_SOCIALE e discendente dal contratto di trasporto, di cui l’appellante era stata parte in veste di mittente.
Reputava inammissibile anche l’eccezione delle appellate secondo cui RAGIONE_SOCIALE non aveva mai rivestito la qualità di proprietaria delle merci affidate al vettore per il trasporto e riteneva pacifico che il destinatario finale fosse la ditta RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che i diritti nascenti dal contratto di trasporto sarebbero spettati a quest’ultima; specificamente, riteneva detta eccezione riproposta a titolo di mera difesa ex art. 346 cod.proc.civ., in quanto nemmeno implicitamente rigettata dal Tribunale, là dove aveva fondato la decisione sull’accertamento delle modalità del furto, superando la questione della titolarità del diritto da parte di RAGIONE_SOCIALE, senza appellarsi al criterio della c.d. ‘ragione più liquida’ ed anzi menzionando espressamente e previamente in motivazione, nella ricostruzione dei fatti, come accertate, le circostanze che l’oro era stato mandato a RAGIONE_SOCIALE dalle società estere RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in
conto lavorazione e che era stato spedito da RAGIONE_SOCIALE, dopo la lavorazione, presso la RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, in forza di Cass., Sez. Un., n. 11799/17, osservava che l’appellata avrebbe dovuto sollevare appello incidentale, perché, essendo sul punto rimasta virtualmente soccombente non era sufficiente la mera riproposizione della difesa; sicché sulla qualità della RAGIONE_SOCIALE come accertata al giudice di prime cure si era formato il giudicato.
Questa Corte, investita da RAGIONE_SOCIALE del ricorso per la cassazione della sentenza n. 10780/2021, accoglieva il primo motivo di ricorso (e dichiarava assorbiti quelli successivi), perché «in tema di impugnazioni, qualora sia stata formulata in primo grado un’eccezione di difetto di legittimazione attiva o di titolarità del diritto azionato al risarcimento di un danno, essa non può dirsi respinta attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, quando il primo giudice abbia dato soltanto atto in narrativa dell’allegazione dei presupposti di quella legittimazione o titolarità e della loro contestazione per poi fondare il rigetto della pretesa sul solo accertamento dei fatti sotto il diverso profilo dell’esclusione della responsabilità del convenuto; pertanto, in tale caso la questione del difetto di legittimazione o titolarità attiva del diritto può essere oggetto di mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. e non necessita di impugnazione incidentale, dovendo allora essere compiutamente esaminata nel merito dal giudice dell’appello».» (cfr. pp.5-9)
Nel giudizio di rinvio che RAGIONE_SOCIALE ha riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Torino, la stessa domandava, previo accertamento della sua legittimazione a far valere i diritti risarcitori derivanti dal contratto di trasporto, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno, per responsabilità contrattuale e/o
anche in subordine precontrattuale e/o, in ulteriore subordine, extracontrattuale, per la perdita di 74.310,70 grammi di oro puro.
Il giudice del rinvio, rilevato che tra le parti non era pacifico chi fosse il destinatario dell’oro trasportato (se le due imprese belghe fornitrici della RAGIONE_SOCIALE o la RAGIONE_SOCIALE), cioè il soggetto cui spettava il diritto al risarcimento del danno, atteso che il vettore aveva provato che la RAGIONE_SOCIALE aveva accettato la consegna dell’oro, ha ritenuto, «visti gli atti e i documenti prodotti dalle parti», che destinatarie finali del trasporto fossero le imprese RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le stesse che avevano fornito le barre d’oro per la lavorazione, le quali nei DDT prodotti erano indicate espressamente come acquirenti/cessionarie (mentre NOME veniva indicata come eventuale destinatario/primo cessionario).
Non attribuiva rilievo al fatto che il RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE menzionasse solo RAGIONE_SOCIALE sotto l’espressione ‘name of consignee and address’, ritenendo che tale documento avesse il solo scopo di indicare il luogo in cui la merce avrebbe dovuto essere consegnata, e considerava decisivo, per contro, il fatto che RAGIONE_SOCIALE non avesse provato che la RAGIONE_SOCIALE, anziché mero soggetto presso cui effettuare la consegna dell’oro per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fosse parte beneficiaria del contratto di trasporto, anche in considerazione del fatto che non era mai emerso che la RAGIONE_SOCIALE avesse chiesto – a RAGIONE_SOCIALE o a RAGIONE_SOCIALE – la riconsegna della merce non pervenuta ovvero il risarcimento dei danni per la mancata consegna.
Avendo però RAGIONE_SOCIALE allegato e provato, sin dal giudizio di primo grado, di aver effettuato la consegna di un quantitativo d’oro corrispondente alla merce non giunta a destinazione per rifondere le due imprese belghe – data la sua responsabilità nei confronti delle stesse – e che, a seguito di ciò, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE le avevano ceduto i diritti vantati nei confronti del trasportatore, dell’assicurazione o dei responsabili del furto, la Corte d’appello di Torino ha ritenuto che tale cessione di diritti avesse comportato il trasferimento della titolarità a domandare il risarcimento del danno in capo a RAGIONE_SOCIALE
Nel merito, la Corte d’appello ha accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE e condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 2.938.743,70, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domandata consegna della merce al saldo, oltre alle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Segnatamente, ha ritenuto:
provata la consegna dell’oro al vettore RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inversione dell’onere probatorio a suo carico (p. 35, p. 37), perché ha considerato solo possibile, ma non probabile che la manomissione dei fusti fosse avvenuta presso lo stabilimento del vettore (pp. 37-38), ed invece più probabile, con probabilità prossima alla certezza, che la sostituzione dell’oro con gli attrezzi da palestra fosse avvenuta presso i locali della RAGIONE_SOCIALE (il sub-vettore) con la complicità dei suoi dipendenti (le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza relativa alla notte in cui i fusti erano stati depositati presso i locali del subvettore erano state cancellate; nella stessa notte era scomparso il sigillo di uno dei fusti, i fusti risultavano spostati nella notte, i fusti erano stati caricati su un furgone blindato, ma non nella cassaforte, collocato in una zona accessibile liberamente);
b) non offerta da parte del vettore la prova liberatoria che il furto del carico fosse stato causato da un difetto dell’imballaggio del mittente o che fosse stato perpetrato prima dell’affidamento al sub -vettore (RAGIONE_SOCIALE) o al vettore;
c) irrilevante, sull’efficacia causale del danno, che la polizia belga presso la RAGIONE_SOCIALE avesse riscontrato un difetto di chiusura del sistema dei fusti, perché «quand’anche il collo fosse stato sigillato a
regola d’arte il furto sarebbe stato ugualmente commesso, pur con modalità esecutive diverse» (p. 36);
d) che il vettore fosse tenuto, in quanto operatore altamente specializzato in trasporti preziosi, ad agire secondo un elevato standard di diligenza e che fosse stato contrario a buona fede (p. 35) il fatto che non avesse accertato la natura della merce trasportata.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, basato su due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 cod.proc.civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale
1) Il ricorso principale è improcedibile.
Oggetto di ricorso è la sentenza n. 1127/2022 della Corte d’appello di Torino, depositata il 24/10/2022, la quale, per dichiarazione della ricorrente, è stata notificata il giorno 4/11/2022.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza, appunto – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod.proc.civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna il dichiarante a subire le conseguenze di quanto dichiarato e, specificamente, fa sorgere a suo carico l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza
munita della relata di notifica – ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL – senza che sia possibile sanare detta omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ. ( ex plurimis , cfr. Cass., Sez. Un., 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque – salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, 3° comma, cod.proc.civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio -l’improcedibilità del ricorso, rilevabile di ufficio e non sanata dalla mancata contestazione della controricorrente, trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra , Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).
Detta sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).
Ebbene, la società ricorrente non ha provveduto al soddisfacimento di detto onere.
Nel termine di cui all’art. 369 cod.proc.civ., infatti, ha depositato copia della gravata sentenza priva della relata di notifica e/o, nell’eventualità che la sentenza impugnata le fosse stata notificata tramite Pec, delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione; la relata di notifica o le copie cartacee di spedizione e di
ricezione non sono state neppure prodotte dalla controricorrente e non sono acquisite agli atti del fascicolo di ufficio (evenienze cui Cass., Sez. Un., 2/05/2017, n. 10648 attribuisce effetto sanante).
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, non potendosi neppure applicare il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis , v. Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, 2° comma, n.. 2, cod.proc.civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 24/10/2022, la notifica del ricorso è avvenuta il 3/01/2023, quando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, che scadeva il 23/12/2022, era già decorso.
L’improcedibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (è tardivo perché è stato notificato il 9/02/2023 e la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24/10/2022).
In proposito si rileva che «Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, 2° comma, cod.proc.civ. -dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale , bensì in base ad un’interpretazione logico -sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità». (Cass. 19/07/2018, n.
19188; Cass. 09/07/2020, n. 14997, Cass. 21/08/2023, n. 24877).
Soltanto per completezza argomentativa – cioè ipotizzando in astratto la procedibilità del ricorso principale -si rileva che il ricorso principale, se fosse stato esaminabile, sarebbe stato dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale privo di efficacia, ex art. 334 cod.proc.civ., per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1689 e 1411 cod.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
Richiamato il principio di diritto secondo cui il contratto di trasporto, qualora il destinatario sia una persona diversa dal mittente, si configura come un contratto a favore di terzo, nel quale la consegna delle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra la “dichiarazione di volerne profittare” prevista dall’articolo 1411 cod.civ., con la conseguenza che il terzo fa propri gli effetti del contratto (Cass. 20/08/2013, n. 19225, Cass. 15/05/2018, n. 11744; Cass. 02/09/2022 n. 25969; Cass. 03/08/2021 n. 22149), alla Corte d’appello la ricorrente imputa di avere negato alla RAGIONE_SOCIALE, terzo beneficiario del contratto ex art. 1411 cod.civ., che ricevendo la merce aveva dichiarato di volerne approfittare, la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto, incorrendo nella violazione degli artt. 1689 e 1411 cod.civ.
Il motivo è inammissibile, perché:
per un verso assume la motivazione relativa alla posizione di NOME in modo del tutto frammentario, giacché considera, riproducendoli, una prima breve frase (peraltro priva di senso compiuto), una seconda ed infine una terza, sicché lo svolgimento della critica, essendosi omessa la considerazione di tutto ciò che la sentenza enuncia a pag. 33 fra le frasi riportate, risulta inidoneo a svolgere la funzione di motivo di ricorso per cassazione, perché la
censura non considera l’effettiva motivazione della sentenza: viene in rilievo il consolidato principio di diritto espresso a suo tempo da Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito, ex multis , in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 20/03/2017;
b) per altro verso -al di là della decisiva carenza indicata -risulta del tutto assertorio, posto che tale carattere hanno le tre conclusioni enunciate sotto i numeri 1, 2 e 3 in chiusura dell’illustrazione.
In definitiva risulta del tutto inidoneo ad enunciare la predicata violazione e falsa applicazione delle norme evocate, non avendo la ricorrente addotto alcuna giustificazione in iure a supporto della denunciata violazione di legge, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente ha ritenuto in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non permettendo a questa Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione ( Cass. 26/07/2024, n. 208709 ).
5) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che destinatarie finali del trasporto fossero le imprese RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ripercorre i passaggi argomentativi su cui si era basato il Tribunale di Alessandria per individuare nella RAGIONE_SOCIALE il beneficiario del contratto di trasporto e censura l’impugnata sentenza per non avere il giudice a quo esplicitato il percorso logico seguito per concludere diversamente; gli rimprovera, in particolare, di aver espresso una motivazione in alcune parti apparente ed in altre gravemente illogica e/o contraddittoria; segnatamente: a) di
non aver considerato il GSI fonte di obbligazioni per il vettore e produttivo di effetti giuridici per le parti, ma irrilevante per determinare l’identità del destinatario; b) di aver ritenuto sfornita di prova la tesi secondo cui la RAGIONE_SOCIALE era solo destinatario della consegna, ma non anche beneficiario della consegna, senza considerare che non vi era prova che il mittente e il vettore si fossero accordati affinché la consegna al destinatario venisse effettuata in luogo allo stesso non direttamente riconducibile; c) di avere attribuito esclusivo rilievo probatorio ai DDT, ignorando il GSI, per individuare nelle società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE le beneficiario del contratto di trasporto sebbene in essi le stesse non fossero indicate come destinatarie della consegna, ma come acquirenti/cessionarie; d) di avere trascurato alcune parti dei DDT, ponendosi anche in contrasto con accertamenti in fatto definitivi effettuati dal Tribunale di Alessandria.
Il motivo è inidoneo a dedurre la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., e dunque è inammissibile, in quanto basato su elementi aliunde rispetto alla motivazione e, dunque, dedotto senza rispettare i criteri indicati dalle Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014.
L’assunto che non sarebbe stato spiegato perché l’espressione ‘ name of consignee and address ‘ individuasse non il beneficiario del contratto di trasporto, bensì il soggetto cui i beni dovevano essere consegnati, è palesemente privo di pregio, perché non ha bisogno di una spiegazione che non emerga dai due termini usati, mancando ogni dubbio sul significato della riferita espressione.
In aggiunta, si osserva che, nonostante gli sforzi argomentativi di parte ricorrente, la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione degli accertamenti
fattuali rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
6) Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1693 e 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 cod.proc.civ.
La Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire rilievo alle modalità ed alle cause del furto senza prima aver preteso che RAGIONE_SOCIALE provasse che i cinque colli sigillati affidati al vettore contenevano esattamente la merce descritta nel documento di trasporto GSI, cioè oro e non i pesi da palestra in essi rinvenuti.
La Corte d’appello, ritenendola tenuta a provare il fatto liberatorio «posto che il furto non libera il vettore», avrebbe sovrapposto due profili attinenti a fasi distinte e successive del trasporto, mentre avrebbe dovuto, proprio come aveva fatto il Tribunale di Alessandria, richiedere, onde addossare la responsabilità della sottrazione ad uno dei vettori convenuti, la prova in negativo che durante la giacenza dei fusti presso lo stabilimento della RAGIONE_SOCIALE i colli non potessero aver subito alcuna manomissione o la prova in positivo che la manomissione fosse sicuramente avvenuta durante una delle tratte indicate e che a consentirla fosse stata la mancata adozione di misure di prevenzione adeguate.
Il vettore è responsabile della perdita delle cose consegnategli per il trasporto solo dal momento in cui le riceve, l’onere della prova di aver consegnato al vettore le cose descritte nel documento di trasporto grava sul mittente quale fatto costitutivo della sua pretesa, fino a che non è data la prova del fatto costitutivo della responsabilità del vettore, quest’ultimo non può essere onerato della prova del fatto liberatorio.
Il motivo nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 2697 cod.civ. che dovrebbe avere determinato quella dell’art. 1693
cod.civ. non rispetta i criteri di deduzione indicati a suo tempo da Cass., Sez. Un., 6/08/2016, n. 16598 del 2016, ribaditi ex multis da Cass. 23/10/2008, n. 26769 del 2018, cui adde Cass. 29/05/2018, n. 13395 e le successive conformi, secondo cui « La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 cod.proc.civ.) » .
7) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Attinta da censura è la seguente parte della motivazione: «dai documenti prodotti (docc. 16, 17, 18 e 19 RAGIONE_SOCIALE) … risulta provata l’avvenuta consegna dell’oro da NOME spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (Cass. n. 5960/2005; n. 21140/2007). RAGIONE_SOCIALE». La ricorrente osserva che il giudice a quo ha dato prova di avere ritenuto come fatto acquisito che, in un momento ignoto, i fusti sigillati erano stati manomessi, che parte dei lingotti d’oro che doveva formare oggetto della spedizione era stata sostituita con pesi da palestra, che nessuno se ne era accorto fino a Bruxelles, perciò è illogica la parte di motivazione in cui ha sostenuto che il GSI, la conferma della copertura assicurativa, i DDT e le lettere di vettura costituissero prova dell’avvenuta consegna dei dieci lingotti d’oro al vettore.
Inoltre, la Corte d’appello limitandosi ad affermare «dai documenti prodotti (docc. 16, 17, 18 e 19 RAGIONE_SOCIALE) … risulta provata l’avvenuta consegna dell’oro da NOME a RAGIONE_SOCIALE», senza fare riferimento alle clausole c.d. ‘said to contain’ o ‘detto contenere’ che avrebbero dovuto indurre il giudice a quo a escludere che il vettore che aveva ricevuto colli previamente sigillati ne avesse verificato il contenuto, avrebbe statuito in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 6218/1981, Cass. n. 663/1988; Cass. n. 15589/2007)) e con la dottrina, le quali ritengono, infatti, che dette clausole sono inserite per indicare che le merci ricevute sono imballate o contenute in recipienti chiusi, privando di valore probatorio l’indicazione della natura della merce descritta nel titolo.
Proprio perché la Corte d’appello ha ritenuto provato che i beni erano stati consegnati al vettore in fusti sigillati dal mittente si sostiene che non poteva logicamente ritenere che i documenti di trasporto potessero costituire prova che al vettore fosse stato consegnato oro.
Il motivo è inammissibile, perché con esso si deduce nuovamente la violazione dell’art. 132, 2° comma, cod.proc.civ., sulla base di elementi estranei alla motivazione della sentenza e dunque in contrasto con Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054.
8) Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 244 cod.proc.civ. nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
La censura attinge la parte di motivazione in cui il giudice a quo ha ritenuto provato, dall’escussione del teste NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta consegna dell’oro da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, non avendo il teste mai affermato di avere assistito alle fasi di confezionamento della spedizione e di consegna al vettore, non essendo stato ammesso dal Tribunale di
Alessandria il capitolo di prova avente ad oggetto l’effettivo inserimento dei lingotti nei cinque fusti sigillati consegnati al vettore stato. Né la RAGIONE_SOCIALE aveva mai fatto leva sulla testimonianza del COGNOME a tal fine, avendo nel suo atto di appello dedotto che la prova della consegna dell’oro al vettore era documentale e che vi erano molti indizi che facevano presumere che la scomparsa della merce fosse avvenuta successivamente alla consegna.
In sostanza alla Corte d’appello si imputa di aver posto a fondamento della decisione un fatto -ovvero che il teste COGNOME fosse a diretta conoscenza dell’avvenuta consegna di lingotti d’oro al vettore che l’attore non aveva allegato, sul quale non c’era stato contraddittorio tra le parti, estraneo rispetto all’oggetto dei motivi di appello di RAGIONE_SOCIALE
In aggiunta, la Corte d’appello, incorrendo in evidente contraddizione, avrebbe dapprima ritenuto provato, tramite le dichiarazioni del teste COGNOME, che i lingotti d’oro erano nei fusti affidati al vettore, e poi confermato l’accertamento condotto dalla prima Corte d’appello, secondo cui sarebbe stato possibile manomettere i fusti e rubare l’oro prima della consegna al vettore, essendo rimasti i fusti per un’ora privi di sorveglianza.
Il motivo è inammissibile.
Queste le ragioni.
Il paradigma del n. 4 del secondo comma dell’art. 132 c.p.c. è nuovamente invocato nel modo inidoneo già detto.
La violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. viene inammissibilmente individuata nel fatto che la Corte d’appello abbia dato rilievo all”affermazione di un teste relativa ad un fatto che non era stato allegato, ignorando, al di là della genericità della pretesa mancata allegazione, il principio di c.d. acquisizione processuale.
9) Peraltro, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono in tutta evidenza il risultato di una non idonea individuazione delle
rationes decidendi su cui si è basata la decisione qui gravata, avendo il giudice a quo ritenuto provata la consegna di fusti al vettore e possibile, ma non probabile che la loro manomissione fosse avvenuta presso la RAGIONE_SOCIALE nell’ora in cui erano rimasti privi di sorveglianza (spiegandone le ragioni) e presumibile, sulla scorta di una pluralità di indici, gravi, precisi e concordanti, che la manomissione fosse avvenuta quando l’oro era stato consegnato alla RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello, infatti, ha accolto il motivo d’appello con cui RAGIONE_SOCIALE deduceva di avere provato l’avvenuta consegna dell’oro al vettore e che ciò aveva determinato una inversione dell’onere della prova a carico di quest’ultimo, il quale per vincere la presunzione trovante fonte nell’art. 1693 cod.civ. avrebbe dovuto dimostrare che la perdita delle cose era dipesa da caso fortuito, da vizi della cosa, da difetto dell’imballaggio, o da fatto del mittente o del destinatario (p. 35-36), disattendendo la tesi qui riproposta che fosse onere del mittente provare l’avvenuta consegna della merce al vettore, poiché il contratto di trasporto non implica ammissione da parte del vettore di avere ricevuto la merce dallo stesso indicata. Parte ricorrente nella sostanza ripropone le medesime argomentazioni già disattese dal giudice a quo , ma ciò non è consentito, atteso che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art.366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098; Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632). Con un percorso argomentativo chiaro,
suffragato da precisi riferimenti, la Corte d’appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 20/12/2013, n. 28612 e successiva giurisprudenza conforme).
Né può esserle rimproverato di avere male utilizzato la deposizione del COGNOME, perché come questa Corte «ha già avuto modo di affermare nell’ambito di un contratto di trasporto di valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti. In tal caso, pertanto, oltre all’obbligazione tipica del vettore, sorge anche l’obbligo di custodia tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. 6/11/2024, n.28565)». Ora, nel caso di specie la consegna dei fusti sigillati contenenti l’oro aveva evidentemente fatto nascere la presunzione ex recepto di cui all’art. 1693 cod.civ. in capo al vettore e per vincerla spettava al mittente provare che l’evento dannoso si era verificato prima che l’oro gli era stato consegnato; prova che neppure il vettore contesta, invero, di avere fornito.
10) Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 cod.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 132 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
Con la sua sentenza, il Tribunale di Alessandria aveva ritenuto che il mittente non aveva provato di aver consegnato al vettore il quantitativo di oro indicato nel Documento di Trasporto NUMERO_DOCUMENTO
(‘description of shipment’). Con la sentenza n. 1668/2018, invece, la Corte d’appello di Torino aveva riformato quella di primo grado e, nell’accogliere il secondo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto convincente l’ipotesi investigativa della Procura della Repubblica di Arezzo secondo cui il furto sarebbe stato commesso da personale di RAGIONE_SOCIALE (pagg. 14-16). In seguito, nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Torino, con la pronuncia oggetto del ricorso qui scrutinato, ha ritenuto che «sulla scorta degli elementi fattuali accertati … può affermarsi senz’altro possibile ma non così probabile che la manomissione dei colli attuata tramite l’apertura dei fusti, la sostituzione dei lingotti con i pesi da palestra per circa 75 kg ed il successivo riconfezionamento siano avvenuti già presso lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE Un tasso ben più elevato di probabilità prossimo alla certezza assiste dunque l’ipotesi presuntiva che il furto sia stato perpetrato in ambiente RAGIONE_SOCIALE e con la complicità dei suoi addetti…» (pp. 37 -39).
Ad avviso della ricorrente, la Corte torinese sarebbe incorsa nel divieto di trarre una presunzione da un’altra presunzione ( praesumptum de praesumpto non admittitur ), perché il fatto che il furto fosse avvenuto mentre RAGIONE_SOCIALE custodiva la spedizione è presunto e presunto è anche «che la manomissione dei fusti … la sostituzione dei lingotti con i pesi da palestra … siano avvenuti già presso lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE» (pag. 37-38), né ad escluderlo varrebbe il fatto che la Corte territoriale abbia escluso che «lo stazionamento della merce in locali non videosorvegliati per la durata di un’ora e nei locali di spedizione per breve tempo non è valutabile come indizio inequivoco parendo all’uopo la tempistica insufficiente a consentire una complessa operazione di questo tipo…», perché comunque avrebbe ricavato una prova piena da un fatto che lei stessa ha qualificato come indizio, attribuendo rilievo ad una circostanza -la mancanza del tempo necessario per compiere la complessa operazione apertura dei fusti sigillati e di
richiusura degli stessi, dopo avere sostituito i lingotti con gli attrezzi da palestra- mai allegata da alcuno, non emergente da alcuna delle prove agli atti e che non aveva mai formato oggetto del contraddittorio delle parti.
Il motivo è inammissibile.
Anche senza considerare che la giurisprudenza di questa Corte non ritiene inammissibile sempre e comunque il ricorso alla presunzione di presunzione (Cass. 17/07/2025, n. 19993) , nel caso di specie il ragionamento della Corte territoriale è stato espresso -e ciò il ricorrente non ha colto -secondo il criterio della ‘probabilità prevalente’, cioè dal novero delle ipotesi valutabili ha escluso quella meno probabile (che la manomissione dei fusti avesse avuto luogo presso il vettore) ed è passata ad analizzare l’altra ipotesi, quella che il furto avesse avuto luogo presso la RAGIONE_SOCIALE, e per il tramite dei suoi dipendenti, ritenendola più probabile in forza di una ragionamento di tipo inferenziale basato sul riscontro di una serie di elementi di fatto aventi la consistenza di indizi gravi, precisi e concordanti.
Né può farsi a meno di rilevare che la censura ex art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. prospettata a pag. 37 del ricorso -stavolta basata solo sulla motivazione della sentenza impugnata – è del tutto capziosa e non correlata effettivamente alla motivazione, atteso che confronta solo un dato quello di 27 minuti durante i quali il dipendente del sub-vettore si era trattenuto in un’area non vigilata da telecamera, omettendo di considerare che la Corte territoriale ha attribuito rilievo alla circostanza che i fustini erano rimasti per tutta la notte privi di efficace sorveglianza, dopo essere stati consegnati al sub-vettore.
10) Con il settimo motivo la ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ. e dell’art. 1227 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione di
inadempimento e/o quella di concorso del fatto colposo del danneggiato, fondate sul fatto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva imballato a regola d’arte i fusti e che proprio detto difetto di imballaggio aveva permesso la manomissione dei fusti, affermando che «quand’anche il collo fosse stato sigillato a regola d’arte il furto sarebbe stato ugualmente commesso … con la conseguenza che l’irregolarità rilevata non ha avuto incidenza causale sul danno» (p. 36) e che «il difetto di imballaggio non pare essere stata una circostanza causativa del danno -avendo al più facilitato la commissione del furto -e posto che, in ogni caso, ciò risulta essere irrilevante data l’interruzione del nesso causale dovuto alle modalità specialistiche con cui i malfattori hanno superato ogni presidio di sicurezza» (p. 40).
La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’idoneità del comportamento del mittente circa le cautele da adottare per evitare il rischio di furto ex ante e non ex post , considerare che la mancata adozione di cautele si pone come antecedente causale del danno e che se il comportamento del mittente è (con)causa del danno egli è (cor)responsabilità nei confronti del vettore ai sensi degli articoli 1693 e 1227 cod. civ.
Anche questo motivo presta il fianco ad una declaratoria di inammissibilità, perché il motivo si sostanzia nella espressione di un mero dissenso rispetto valutazione in fatto della Corte torinese, la quale ha considerato il comportamento asseritamente omissivo -il non avere utilizzato un imballaggio che garantisse la sigillatura a regola d’arte causalmente irrilevante, sulla scorta di un giudizio di tipo controfattuale, cioè tenendo conto di cosa sarebbe accaduto se la condotta omessa fosse stata tenuta, escludendo che il furto non si sarebbe verificato, cioè escludendo la rilevanza causale e concausale al verificarsi dell’evento dannoso del mancato impiego di un imballaggio a prova di manomissione, individuando la causa esclusiva dell’evento dannoso nel comportamento del vettore.
Ricorso incidentale
11) Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia «a norma dell’art. 360, co. I, n. 3, cpc: violazione e falsa applicazione dell’art. 1689 cc», sostenendo che non si sarebbe verificata la condizione formale del trasferimento della titolarità del diritto a chiedere il risarcimento del danno, non avendo il destinatario della merce mai avanzato una richiesta di risarcimento del danno; di conseguenza, l’unico soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno prodottosi durante il trasporto era il mittente.
12) Con il secondo motivo la ricorrente incidentale prospetta a norma dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. in relazione all’art. 115, 1° comma, cod.proc.civ.
La sentenza della Corte di appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto non contestato che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fossero i destinatari del contratto di trasporto e, come tali, titolari del diritto al risarcimento, implicitamente rigettando l’eccezione di tardività che la qui ricorrente aveva formulato rispetto alla contestazione sul punto di RAGIONE_SOCIALE
13) Per le ragioni esposte, il ricorso principale è improcedibile e detta improcedibilità determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale.
Deve aggiungersi che la stessa conseguenza avrebbe comportato l’inammissibilità de ricorso principale, se fosse stato possibile esaminarne i motivi.
15) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente principale, atteso che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con
riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME