Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
R.G.N. 1476/19
C.C. 12/1/2024
ORDINANZA
Vendita -Simulazione oggettiva relativa -Prezzo -Delegazione di pagamento sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e, giusta procura in calce alla memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c., dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di tale ultimo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2260/2018, pubblicata il 3 ottobre 2018, asseritamente notificata il 20 ottobre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2014, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Prato, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, oltre alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di delegazione tra la RAGIONE_SOCIALE delegante, la BA.MA. delegata e la RAGIONE_SOCIALE delegataria, per il pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, la BA.MA. fosse condannata, in favore dell’attrice, al pagamento di tale somma, anche all’esito della consegna, a cura di BA.MA., dell’assegno bancario intestato a RAGIONE_SOCIALE e rimasto insoluto, in esecuzione di tale delegazione.
Al riguardo, l’attrice esponeva: – che il 3 dicembre 2010 la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un
immobile sito in Prato in corso di realizzazione ad opera della prima, che la seconda si era impegnata ad acquistare, per sé o per terzi da nominare, al prezzo di euro 1.110.000,00, oltre IVA; che, con scrittura privata del 22 settembre 2011, le parti avevano modificato l’importo del prezzo in euro 1.256.000,00, oltre IVA, accordandosi anche per un’ulteriore integrazione del corrispettivo nella misura di euro 150.000,00, oltre IVA, la corrispondere al di fuori del preliminare e del rogito in favore della COGNOME; – che il 30 dicembre 2011 era stato stipulato il definitivo di compravendita con l’RAGIONE_SOCIALE, che aveva nominato quale acquirente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che -a sua volta -aveva accettato la nomina e concesso il bene acquistato in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE; che in quella sede l’RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto di non essere in grado di corrispondere l’importo aggiuntivo pattuito e aveva consegnato alla COGNOME un assegno in deposito, a garanzia del rispetto del proprio impegno; che la RAGIONE_SOCIALE aveva delegato il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, disponendo che venisse corrisposta direttamente a quest’ultima la somma di euro 49.500,00, oltre IVA, atteso che la RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito, per conto della RAGIONE_SOCIALE, opere e interventi di natura edile; – che la RAGIONE_SOCIALE aveva accettato la delegazione di pagamento effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE e, in sua esecuzione, aveva consegnato un assegno per la somma di euro 54.450,00, intestato alla RAGIONE_SOCIALE, oltre all’assegno di euro 121.669,13, intestato alla COGNOME, che tuttavia erano rimasti insoluti.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva altresì la RAGIONE_SOCIALE, la quale spiegava domanda riconvenzionale ‘trasversale’ nei confronti della BA.MA., chiedendo il pagamento della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in forza dell’accordo raggiunto sull’integrazione del prezzo della vendita.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 265/2016, depositata il 12 marzo 2016, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, in favore della RAGIONE_SOCIALE, e della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in favore della RAGIONE_SOCIALE.
2. -Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: 1) che la domanda riconvenzionale proposta dalla COGNOME era inammissibile, in quanto non notificata alla BA.MA.; 2) che non vi era prova in atti della debenza delle somme di cui ai titoli di credito consegnati, la cui causale era riconducibile ad altri lavori edili, di cui alle fatture di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, prodotte e annullate dalle note di credito in atti.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, le quali contestavano le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedevano il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la domanda riconvenzionale ‘trasversale’ proposta dalla RAGIONE_SOCIALE non
doveva essere notificata alla BA.MA., che era già costituita in giudizio al momento della sua proposizione; b ) che la ricorrenza di una delegazione di pagamento liberatoria era comprovata dalla consegna, da parte di BA.MA., degli assegni bancari di euro 121.669,13, in favore della COGNOME, e di euro 54.500,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE, assegni rimasti insoluti, avverso cui difettava un chiaro motivo di impugnazione; c ) che, infatti, in ordine a tale ratio decidendi , l’appellante non aveva formulato alcuna concreta e specifica doglianza, sicché il motivo era inammissibile, anche perché generico e vago.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito, con separati controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
4. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito tralasciato di considerare che la consegna dei titoli di credito oggetto della delegazione era avvenuta, da parte di BA.MA., a titolo di pagamento di prestazioni edili relative, per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE, alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO e, per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE, alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, mentre entrambe le causali della dazione dei titoli di credito erano state annullate dalla nota di credito RAGIONE_SOCIALE n. 21/2013 e dalla nota di credito RAGIONE_SOCIALE n. 60/2013.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. -e, di conseguenza, della nullità della sentenza impugnata -, per avere la Corte territoriale ritenuto contraddittoriamente provata come domanda autonoma e non soggetta a gravame la delegazione di pagamento -e, quindi, la simulazione del prezzo di compravendita immobiliare -sulla base della semplice dazione di titoli di credito, omettendo di valutare e considerare che la consegna di tali titoli era stata effettuata per altro motivo, come era emerso in corso di causa.
3. -Deve essere rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a fronte della dichiarazione della ricorrente dell’intervenuta notifica in data 20 ottobre 2018 della sentenza impugnata depositata il 3 ottobre 2018.
Sicché il ricorso è improcedibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche i controricorrenti hanno provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria).
Ed invero, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 3 ottobre 2018, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC solo il 19 dicembre 2018, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del
07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).
4. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda