Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3107  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
R.G.N. 1476/19
C.C. 12/1/2024
ORDINANZA
Vendita -Simulazione oggettiva relativa -Prezzo -Delegazione di pagamento sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e, giusta procura in calce alla memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c., dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di tale ultimo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  P_IVA),  in  persona  del  suo  legale rappresentante pro -tempore ,  rappresentata  e  difesa,  giusta procura  in  calce  al  controricorso,  dagli  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  e NOME  COGNOME,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
e
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  P_IVA),  in  persona del  suo  legale  rappresentante pro -tempore ,  rappresentata  e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
COGNOME,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Firenze  n. 2260/2018, pubblicata il 3 ottobre 2018, asseritamente notificata il 20 ottobre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera  di consiglio  del  12  gennaio  2024  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME;
lette le  memorie  illustrative  depositate  nell’interesse  delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2014, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Prato, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, oltre alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di delegazione tra la RAGIONE_SOCIALE delegante, la BA.MA. delegata e la RAGIONE_SOCIALE delegataria, per il pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, la BA.MA. fosse condannata, in favore dell’attrice, al pagamento di tale somma, anche all’esito della consegna, a cura di BA.MA., dell’assegno bancario intestato a RAGIONE_SOCIALE e rimasto insoluto, in esecuzione di tale delegazione.
Al  riguardo,  l’attrice  esponeva: –  che  il  3  dicembre  2010  la RAGIONE_SOCIALE  e  l’RAGIONE_SOCIALE  avevano  stipulato un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un
immobile sito in Prato in corso di realizzazione ad opera della prima, che la seconda si era impegnata ad acquistare, per sé o per terzi da nominare, al prezzo di euro 1.110.000,00, oltre IVA; che, con scrittura privata del 22 settembre 2011, le parti avevano modificato l’importo del prezzo in euro 1.256.000,00, oltre IVA, accordandosi anche per un’ulteriore integrazione del corrispettivo nella misura di euro 150.000,00, oltre IVA, la corrispondere al di fuori del preliminare e del rogito in favore della COGNOME; – che il 30 dicembre 2011 era stato stipulato il definitivo di compravendita con l’RAGIONE_SOCIALE, che aveva nominato quale acquirente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che -a sua volta -aveva accettato la nomina e concesso il bene acquistato in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE; che in quella sede l’RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto di non essere in grado di corrispondere l’importo aggiuntivo pattuito e aveva consegnato alla COGNOME un assegno in deposito, a garanzia del rispetto del proprio impegno; che la RAGIONE_SOCIALE aveva delegato il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, disponendo che venisse corrisposta direttamente a quest’ultima la somma di euro 49.500,00, oltre IVA, atteso che la RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito, per conto della RAGIONE_SOCIALE, opere e interventi di natura edile; – che la RAGIONE_SOCIALE aveva accettato la delegazione di pagamento effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE e, in sua esecuzione, aveva consegnato un assegno per la somma di euro 54.450,00, intestato alla RAGIONE_SOCIALE, oltre all’assegno di euro 121.669,13, intestato alla COGNOME, che tuttavia erano rimasti insoluti.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Si  costituiva  altresì  la  RAGIONE_SOCIALE,  la  quale spiegava  domanda  riconvenzionale  ‘trasversale’  nei  confronti della  BA.MA.,  chiedendo  il  pagamento  della  somma  di  euro 100.553,00, oltre IVA, in forza dell’accordo raggiunto sull’integrazione del prezzo della vendita.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 265/2016, depositata il 12 marzo 2016, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, in favore della  RAGIONE_SOCIALE,  e  della  somma  di  euro  100.553,00,  oltre  IVA,  in favore della RAGIONE_SOCIALE.
2. -Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: 1) che la domanda riconvenzionale  proposta  dalla  COGNOME  era  inammissibile,  in quanto non notificata alla BA.MA.; 2) che non vi era prova in atti della debenza delle somme di cui ai titoli di credito consegnati, la cui causale era riconducibile ad altri lavori edili, di cui alle fatture di  RAGIONE_SOCIALE  e  della  RAGIONE_SOCIALE,  prodotte  e  annullate dalle note di credito in atti.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE e la  RAGIONE_SOCIALE,  le  quali  contestavano  le  ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedevano il rigetto.
Decidendo  sul  gravame  interposto,  la Corte d’appello di Firenze,  con  la  sentenza  di  cui  in  epigrafe,  rigettava  l’appello spiegato  e,  per  l’effetto,  confermava  integralmente  la  pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per  quanto  di  interesse  in  questa  sede: a )  che  la  domanda riconvenzionale ‘trasversale’ proposta dalla RAGIONE_SOCIALE non
doveva essere notificata alla BA.MA., che era già costituita in giudizio al momento della sua proposizione; b ) che la ricorrenza di una delegazione di pagamento liberatoria era comprovata dalla consegna, da parte di BA.MA., degli assegni bancari di euro 121.669,13, in favore della COGNOME, e di euro 54.500,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE, assegni rimasti insoluti, avverso cui difettava un chiaro motivo di impugnazione; c ) che, infatti, in ordine a tale ratio decidendi , l’appellante non aveva formulato alcuna concreta e specifica doglianza, sicché il motivo era inammissibile, anche perché generico e vago.
-Avverso  la  sentenza  d’appello  ha  proposto  ricorso  per cassazione, affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito, con separati controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
4. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito tralasciato di considerare che la consegna dei titoli di credito oggetto della delegazione era avvenuta, da parte di BA.MA., a titolo di pagamento di prestazioni edili relative, per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE, alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO e, per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE, alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, mentre entrambe le causali della dazione dei titoli di credito erano state annullate dalla nota di credito RAGIONE_SOCIALE n. 21/2013 e dalla nota di credito RAGIONE_SOCIALE n. 60/2013.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. -e, di conseguenza, della nullità della sentenza impugnata -, per avere la Corte territoriale ritenuto contraddittoriamente provata come domanda autonoma e non soggetta a gravame la delegazione di pagamento -e, quindi, la simulazione del prezzo di compravendita immobiliare -sulla base della semplice dazione di titoli di credito, omettendo di valutare e considerare che la consegna di tali titoli era stata effettuata per altro motivo, come era emerso in corso di causa.
3. -Deve essere rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  369,  primo  comma, c.p.c.,  la  sentenza  impugnata  con  la  relata  di  notificazione,  ai sensi  dell’art.  369,  secondo  comma,  n.  2,  c.p.c.,  a  fronte  della dichiarazione della ricorrente dell’intervenuta notifica in data 20 ottobre  2018  della  sentenza  impugnata  depositata  il  3  ottobre 2018.
Sicché  il  ricorso  è  improcedibile  (Cass.  Sez.  U,  Sentenza  n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del  19/01/2018),  posto  che  neanche  i  controricorrenti  hanno provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria).
Ed  invero,  a  fronte  della  pubblicazione  della  pronuncia  il  3 ottobre  2018,  il  ricorso  di  legittimità  è  stato  notificato  a  mezzo PEC solo il 19 dicembre 2018, ossia oltre il termine breve di 60 giorni  dal  deposito  (Cass.  Sez.  6,  Ordinanza  n.  15832  del
07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).
4. -In  conseguenza  delle  considerazioni  esposte,  il  ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento  –  ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla  refusione,  in  favore  dei  controricorrenti,  delle  spese  di  lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda