Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2032 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2032 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15651/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza n. 3038/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Prato, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, perché fosse risolto il contratto di vendita per aggiudicazione d’asta di oggetti d’arte stipulato in data 30/05/2009, deducendo che l’acquirente NOME COGNOME non aveva corrisposto il prezzo delle opere aggiudicate e chiedendo, conseguentemente, la condanna dello stesso al pagamento di euro 387.200,00 a titolo risarcitorio.
NOME COGNOME chiese rigettarsi la domanda, sostenendo che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la dilazione del pagamento, subordinato alla prestazione di determinate garanzie.
Il Tribunale di Prato rigettò la domanda della RAGIONE_SOCIALE, che condannò alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE propose appello, ribadendo la mancanza di un accordo definitivo sulla dilazione del pagamento e l’inadempimento dell’acquirente.
Si costituì NOME COGNOME, il quale eccepì in via preliminare l’inammissibilità dell’appello e chiesto nel merito il rigetto del gravame. La RAGIONE_SOCIALE rimase contumace.
La Corte d’appello di Firenze, accol to l’appello, ‘ dichiarò ‘ la risoluzione del contratto di vendita per aggiudicazione del 30/05/2009 e condannò NOME COGNOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 387.200,00, oltre interessi legali.
Condannò inoltre NOME COGNOME alla restituzione di euro 26.335,50 corrisposti da RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza di primo grado.
NOME COGNOME ha proposto ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Il ricorrente ha chiesto decidersi il ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U., n. 9611, 10/04/2024, Rv. 670667 -01).
Ciò chiarito e passando all’esame del ricorso, c on il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1336 e 1989 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato come contratto di vendita l’aggiudicazione avvenuta in asta, senza considerare che mancavano gli elementi essenziali della proposta e che non era stato sottoscritto il modulo di prenotazione.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. , per aver la Corte d’appello omesso di verificare la legittimazione ad agire dell’odierna controricorrente, la quale non era parte contrattuale della compravendita ma una mera mandataria.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. art. 1223 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo oggetto.
La Corte d’appello avrebbe riconosciuto la responsabilità risarcitoria in capo all’odierno ricorrente, pur senza accertare l’esistenza di un contratto tra le parti e un dannoconseguenza subito dall’odierna controricorrente.
Il ricorso è improcedibile.
Il ricorrente ha attestato (pag. 1 del ricorso) che la sentenza d’appello gli è stata notificata il 5/2/2020, limitandosi, tuttavia, a depositare col ricorso copia della sola sentenza impugnata non corredata dalla relata di notifica violando così il disposto dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc il quale prescrive il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato. Neppure la parte controricorrente ha provveduto al deposito di copia della sentenza corredata della relata di notifica, sicché la stessa non risulta comunque acquisita nella disponibilità della Corte (Cass. Sez. Unite, n. 10648 del 2017; Sez. U -, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022).
Neppure rileva la mancata contestazione dell’omesso deposito della relazione di notificazione ad opera della parte controricorrente.
Infine, non soccorre neppure il principio (cfr. tra le tante, Sez. 6 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che
tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 16.12.2019 e ricorso notificato in data 8.6.2020).
Inoltre, a tale omissione non è possibile rimediare mediante tardiva produzione nel termine ex art. 372 cpc (cfr. tra le varie, Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 cit.).
Solo per completezza, è il caso di aggiungere che secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17; sentenza del 28 ottobre 2021, Ricorso n. 55064/11 e altri), l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, giacché consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione .
Quanto ai rilevi svolti in memoria, si rinvia alla recente Sez. 3 – , Ordinanza n. 24199 del 29/08/2025.
Sulla scorta degli esposti principi, ribaditi anche di recente da varie pronunce di questa Corte (cfr. tra le varie Sez. 2, Ordinanza n. 6758 del 2025 ), l’improcedibilità è inevitabile.
Alla declaratoria d’improcedibilità del ricorso consegue la condanna alle spese; inoltre, all’epilogo conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ‘ratione temporis’
(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 4.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME