Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26068/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica , RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO SASSARI n. 229/2022 depositata il 20/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi l’insussistenza di un obbligo di pagare somme a titolo di conguaglio partite pregresse 2005/2011, per consumi idrici, nei termini di cui alle fatture emesse dal preteso creditore, con diritto alla ripetizione di quelle corrisposte per evitare l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa fornitura;
deduceva trattarsi di pretesa illegittima poiché diretta a sanare perdite di bilancio in modo del tutto svincolato dalla corrispettività e senza specifici accertamenti giustificativi, ed eccepivano comunque la prescrizione quinquennale dei crediti;
COGNOME eccepiva il difetto di giurisdizione ordinaria, trattandosi RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei provvedimenti amministrativi, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che avevano stabilito il recupero dei costi di gestione in forza RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria di riferimento, mentre, nel merito, si trattava RAGIONE_SOCIALE‘addebito, ora per allora, dei riscontrati costi sostenuti dal gestore, non contemplati dalle precedenti determinazioni tariffarie e coerenti con l’integrazione del rapporto di somministrazione derivante dal regime prescrittivo in parola, mentre non poteva dirsi decorsa alcuna prescrizione atteso che prima RAGIONE_SOCIALEa determinazione di tali costi, avvenuta nel 2014, non avrebbe potuto procedersi a fatturazione;
il Tribunale accoglieva la domanda osservando pregiudizialmente che si trattava di controversia inerente a corrispettivi su base
contrattuale, e nel merito che la pretesa era fondata su atti amministrativi illegittimamente volti a regolare retroattivamente il rapporto in modo, conclusivamente, e al contempo, lesivo dei principî di affidamento e buona fede negoziale;
la Corte di appello confermava la decisione osservando, in particolare, che la descritta condotta contrattualmente illecita non poteva legittimare il credito a mezzo di atti amministrativi da disapplicare perché incidenti su diritti soggettivi in carenza di uno specifico potere impositivo abilitato a tanto rispetto a rapporti privatistici;
avverso questa decisione ricorre, sulla base di un unico motivo, RAGIONE_SOCIALE;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha formulato altresì ricorso incidentale condizionato, basato su due motivi, cui parte ricorrente principale ha resistito con distinto controricorso;
Rilevato che
con l’unico motivo di ricorso principale si prospetta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154, d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10, d.l. n. 70/2011 convertito con modificazione con la legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 DPCM 22 luglio 2012; art. 1339 cod. civ.; delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16), poiché, secondo la ricorrente:
in applicazione del principio del c.d. ‘ full recovery cost ‘ , la tariffa applicata all’utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio;
ii) non il singolo gestore ma RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, valuta l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe tariffe, al fine di garantire
all’intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità;
iii) il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione RAGIONE_SOCIALEa tariffa ovvero per un’eventuale esclusione di determinate voci;
iv) il contratto con gli utenti stabilisce che l’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di RAGIONE_SOCIALE è disciplinata dal Regolamento per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Integrato, che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…) e detto Regolamento, al par. B.16 «Fatturazione» dispone che «alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE»;
il precedente sistema tariffario, basato sul c.d. ‘ price cap ‘ , di cui al D.M. 1° agosto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza, ma non escludeva che l’RAGIONE_SOCIALE determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al gestore;
vi) in sede di revisione del piano d’RAGIONE_SOCIALE per la Regione RAGIONE_SOCIALE, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 223/2010, e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011, era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche;
vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap;
viii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l’efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all’RAGIONE_SOCIALE per
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, la definizione RAGIONE_SOCIALEe componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché RAGIONE_SOCIALEe regole e dei criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe, ex art. 3 DPCM 22 luglio 2012, ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni e RAGIONE_SOCIALEe regole definite dalle predette RAGIONE_SOCIALE Pubbliche, ex art. 154, comma 5, del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente;
ix) l’RAGIONE_SOCIALE, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR, ha approvato il nuovo «Metodo Tariffario RAGIONE_SOCIALE», il quale, quanto alla «quantificazione e riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe partite pregresse», stabilisce che «gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’RAGIONE_SOCIALE o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’RAGIONE_SOCIALE», ed ha affidato ai singoli Enti d’RAGIONE_SOCIALE la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili RAGIONE_SOCIALEe singole gestioni, riferite agli anni precedenti;
con riferimento alla Regione RAGIONE_SOCIALE, il Commissario Straordinario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle «partite pregresse», autorizzando il gestore a effettuarne la riscossione, per l’importo complessivo di 106 milioni di euro, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall’art. 31.2 RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013 e dalla delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 18/2014;
xi) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui era stata specificata la natura dei maggiori costi richiesti nonché i riferimenti
regolatori mediante i quali era stata determinata la componente tariffaria;
ciò posto, NOME ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscono un costo ammesso e da recuperare, ora per allora, secondo il nuovo metodo tariffario, con eterointegrazione del contratto regolatorio;
con il primo motivo di ricorso incidentale, indicato come condizionato, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 2948, cod. civ., 115, 360, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla eccepita eccezione di prescrizione ritenuta dalla Corte territoriale assorbita;
con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 18 del 2014 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sopra ricordata, RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, allegato A, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, 643/2013/R/IDR, anch’essa menzionata, per violazione degli artt. 13, 14, legge n. 36 del 1994, poi trasfusi nell’art 154, d.lgs. n. 154 del 2006, e per eccesso di potere, poiché gli atti amministrativi in parola, si risolverebbero in una illegittima determinazione forfettaria e retroattiva RAGIONE_SOCIALEa tariffa in assenza di accertamento concreto e verificabile da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente, con conseguente necessità di disapplicazione;
Considerato che
il ricorso principale è improcedibile, con assorbimento di quello incidentale condizionato;
da parte ricorrente non risulta prodotta agli atti, unicamente telematici, e infatti neppure risulta localizzata nel fascicolo, la relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, necessaria alla c.d. prova di resistenza, non essendovi tempestività, nel termine c.d. breve, RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso, avvenuta il 24 ottobre 2022, rispetto alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘invece prodotta sentenza n. 229 del 20 luglio 2022;
né tale documento risulta prodotto ai medesimi atti da parte controricorrente (cfr. Cass., 15/09/2017, n. 21386, e succ. conf.); spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna parte ricorrente principale alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di parte controricorrente e ricorrente incidentale, liquidate in 3.200,00 euro di cui 200,00 euro per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, se dovuto e nella misura dovuta, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.