Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5048 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5048  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26906/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  che  lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del dott. NOME COGNOME in qualità di amministratore  delegato  e  legale  rappresentante  pro-tempore, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo studio  dell’avvocato  COGNOME  EREDE  NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  FIRENZE  n. 386/2022 depositata il 25.02.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  15/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La  presente  controversia  trae  origine  dalla  richiesta  del  signor NOME COGNOME di ottenere da RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 494.104,60, quale vincita ‘Jackpot’ indicata dal ticket ottenuto all’esito  di  una giocata effettuata al sistema di gioco Videolottery, presso il punto Snai sito in Corridonia, il 16 aprile 2012.
Con la sentenza n. 1207/2018 il Tribunale di Lucca, rigettava la domanda del Lucchetti ritenendo che il possesso della ricevuta non fosse sufficiente per il conseguimento della somma indicata essendo anche necessaria, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del Decreto 2010, la convalida della vincita da parte del sistema di gioco attraverso la procedura di validazione che, nel caso di specie, non vi era stata a causa dell’accertato malfunzionamento del sistema, occorso nella giornata del 16 aprile 2012. Il tribunale rigettava, inoltre, la domanda risarcitoria del Lucchetti per difetto di prova del danno.
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 386/2022 del 25  febbraio  2022,  rigettava  l’appello  del  COGNOME  confermando  la sentenza impugnata.
Avverso  tale  pronuncia  NOME  COGNOME  propone  ricorso  per RAGIONE_SOCIALEzione con sei motivi.
3.1 . Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
3.2. È formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, per i suoi  riscontrati  profili  di  improcedibilità;  in  esito  al  deposito  della procura  a  chiedere  la  decisione  del  ricorso,  ne  è  disposta  la trattazione  in  adunanza  camerale,  per  la  quale  entrambe  le  parti depositano memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va,  preliminarmente,  rilevato  che,  in  esito  alla  proposta  di definizione accelerata, risulta depositata agli atti, sebbene priva di argomentazioni a confutazione della proposta, la richiesta di definizione del procedimento.
4.1. Con  il  primo  motivo,  il  COGNOME  deduce  la  violazione  e  falsa applicazione  dell’art.  6,  d.m.  22.01.2010,  n.  124,  dell’art.  110 T.U.L.P.S., nonché degli artt. 1992 e 2002 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale sarebbe consistito nell’aver subordinato la riscossione della sua vincita alla procedura di validazione del sistema di gioco. Quando invece ‘l’unico elemento fondamentale ed essenziale per la riscossione del credito è dato dal contratto di gioco VTL, a seguito della giocata effettuata al gioco c.d. videolottery dal COGNOME‘. Secondo tale prospettazione, il ticket in suo possesso proverebbe la vincita e la conclusione del contratto ed avrebbe valore di riconoscimento del debito (cfr. p. 12, ricorso).
4.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e  falsa  applicazione  degli  artt.  115  e  116  c.p.c.,  nonché  una motivazione insufficiente e contraddittoria ‘riguardo all’apprezzamento della consulenza tecnica di parte e al messaggio 601’ (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
La sentenza impugnata sarebbe viziata per aver la Corte erroneamente attribuito valore di prova alla consulenza depositata da RAGIONE_SOCIALE (che indicava come assente il c.d. messaggio 601), quando invece si tratterebbe di una mera allegazione. Inoltre, non avrebbe motivato ‘l’assenza ergo l’accertamento della data della perizia di parte’. E poi, ancora avrebbe erroneamente individuato le Specifiche di comunicazione dell’AAMS quale ‘fonte normativa della ritenuta necessità del messaggio 601 ai fini della vincita’ (cfr. p. 15, ricorso). Al contrario, risulterebbe provato che il ticket del signor COGNOME, diverso da tutti quelli degli altri giocatori di quel
giorno,  ‘non  riporta  alcuna  dicitura  o  alert  in  conseguenza  del malfunzionamento del sistema’ (cfr. p. 16, ricorso).
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, il signor COGNOME prospetta la violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  112  e  116  c.p.c.,  in relazione  al  principio  del  giusto  processo  di  cui  all’art.  111  Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provato il malfunzionamento del sistema di gioco attraverso il richiamo ad altre pronunce, che riguarderebbero però procedimenti similari e non uguali a quello di specie, essendo i tickets posti a loro fondamento diversi da quello del signor COGNOME, riportando la dicitura dell’errore. Ciò, integrerebbe una violazione del predetto principio del giusto processo. Aggiungasi che il giudice del gravame non avrebbe compiuto alcun accertamento di fatto sul verificarsi di tale effettivo malfunzionamento denunciato dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.4. Con  il  quarto  motivo,  parte  ricorrente  lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2907 c.c., non avendo la Corte d’appello acquisito la transazione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che, invece, costituirebbe punto decisivo  della  controversia.  Sotto  tale  profilo,  denuncia  anche  il vizio di omesso esame, in relazione anche agli artt. 36 e 112 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5, c.p.c.).
La motivazione offerta dal giudice d’appello, in ordine alla mancata acquisizione della transazione, sarebbe meramente apparente. Con la conseguenza che, a suo dire, su un aspetto determinante del contenzioso, non vi sarebbe stato accertamento, da parte del giudice di merito, delle reali ragioni per cui la RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto il risarcimento. Quest’ultimo, sempre a suo avviso, sarebbe stato riconosciuto ‘sulla base di una responsabilità contrattuale, derivante dal dovuto (anche se non effettuato) pagamento della medesima società nei confronti del COGNOME, e di conseguenza il
pagamento è dovuto al COGNOME perché in caso contrario ci sarebbe un indebito arricchimento’ (cfr. p. 20, ricorso).
4.5. Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa  applicazione  degli  artt.  1147,  1175,  1366,  1375  c.c.,  anche con riferimento all’art. 2 Cost. avuto riguardo ai principi di apparenza del diritto e di legittimo affidamento (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
La Corte d’appello ha errato nel respingere la domanda risarcitoria, proposta in via subordinata dal signor COGNOME, sul presupposto che costui  non  avrebbe  dimostrato  di  aver  ‘assunto  [sulla  base  della pretesa vincita] particolari impegni rimasti inadempiuti’. In realtà, un  tale  obbligo  non  sarebbe  prescritto  e,  in  forza  dei  richiamati principi, detta domanda doveva essere accolta.
4.6. Con il sesto motivo di ricorso, il signor COGNOME si duole della nullità della sentenza impugnata per illogicità manifesta, in relazione agli artt. 115-132 c.p.c.
Entrambi i giudici di merito non avrebbero ammesso le prove orali dallo  stesso  richieste,  malgrado  la  loro  ammissibilità  e  rilevanza, per poi contraddittoriamente ritenere la sua domanda non provata.
La disamina dei motivi di ricorso (anche sotto i profili messi in luce dalla controricorrente) è preclusa dal doveroso dirimente previo rilievo dell’improcedibilità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perché notificato in data 23 settembre 2022 e non iscritto a ruolo, da parte ricorrente, entro i successivi venti giorni, previsti da detta norma. Risulta, invece, che l’iscrizione a ruolo sia stata richiesta dal controricorrente che ha notificato e depositato il controricorso, rispettivamente il 2 e 22 novembre 2022.
In  proposito,  osserva  la  Corte  che  l’art.  369  c.p.c.,  nella  sua formulazione ratione temporis applicabile, pone a carico del ricorrente l’onere di depositare, oltre al ricorso, gli atti e i documenti di causa -che sono enunciati, a pena rispettivamente di inammissibilità  e  di  improcedibilità,  dall’art.  366,  comma  1,  n.  6
c.p.c. e dallo stesso art. 369 c.p.c. -individuando il termine, per l’appunto, di venti giorni dopo l’ultima notifica per procedere.
Nel caso in esame, nulla di tutto ciò è stato fatto dal ricorrente, di tal che vale l’insegnamento di questa Corte secondo cui ‘l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio’ (cfr. ex multis, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27079; Cass. civ., Sez. V, Ord., 14 ottobre 2024, n. 26678; Cass. civ., Sez. II, Ord., 24 giugno 2024, n. 17329; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 5 marzo 2024, n. 5821; Cass. civ., Sez. II, Ord., 1° agosto 2023, n. 23365; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 6 agosto 2020, n. 16799). Improcedibilità che non può essere sanata qualora la parte resistente -come nel caso de quo -abbia notificato il controricorso senza eccepire l’improcedibilità del ricorso principale. Ciò perché, il suddetto termine è perentorio e, come tale, deve essere rispettato a pena di decadenza, anche ai sensi dell’art. 152 c.p.c. (cfr. ex plurimis Cass., Sez. II, Ord., 10 marzo 2023, n. 7157; Cass., Sez. III, Ord., 19 gennaio 2022, n. 1580; Cass., Sez. VI-5, Ord., 15 ottobre 2021, n. 28380; Cass., Sez. VI-5, Ord., 22 maggio 2020, n. 9499; Cass., Sez. VI-lav., Ord., 29 novembre 2016, n. 24178). In altri termini, la sanzione processuale dell’improcedibilità non è disponibile dalle parti.
5.1. Infine, quanto alle spese di giudizio, l’iscrizione a ruolo della causa, da parte del controricorrente, ne evidenzia sia ‘l’interesse al recupero delle spese, sia l’interesse a che si eviti, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione’ (v. Cass. civ., Sez. V, 4 dicembre 2023, n. 33884; Cass. civ., Sez. V, Ord., 23 settembre 2024, n. 25413; Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 5 agosto 2020, n. 16728; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327).
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Infine, considerato il principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20621/2023, secondo cui ‘la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma’ (cfr. Cass. civ., SS.UU., 17 luglio 2023, n. 20621; nelle successive pronunce, v. Cass. civ., Sez. V, Ord., 9 settembre 2024, n. 24236; Cass. civ., Sez. V, Ord., 27 maggio 2024, n. 14756; Cass. civ., Sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11615; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 21 marzo 2024, n. 7631), questo collegio dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, attesa anche la richiesta di fissazione d’udienza e di definizione del giudizio, depositata dal ricorrente dopo la notifica della proposta di definizione.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis, co. 2°, c.p.c. a seguito di proposta di improcedibilità del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, applica l’art. 96 3° e 4° co., c.p.c. come previsto dall’art. 380 bis , ult. comma, c.p.c.: individuando le  somme  oggetto  delle  relative  condanne  negli importi reputati congrui come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.200, di cui
200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Condanna,  inoltre,  il  ricorrente  al  pagamento  di  ulteriori  euro 8.000,00  in  favore  della  controricorrente  ai  sensi  dell’art.  96  3° comma c.p.c. e di ulteriori euro 5.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, c.p.c.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza