Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
16959/2023 r.g., proposto
da
NOME NOME .
ricorrente non costituito
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura generale dello Stato.
contro
ricorrente
nonché
Baldecchi NOME .
intimata avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna n.r.g. 674/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, che tuttavia non ha depositato, restando ‘non costituito’.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio ed ha eccepito
OGGETTO:
ricorso per cassazione -mancato deposito -conseguenze
l’improcedibilità del ricorso.
Baldecchi è rimasta intimata.
Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso è improcedibile, in quanto non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nonostante la mancata costituzione del ricorrente, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. sez. un. 17/07/2023 n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione lavoro, in