Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
Oggetto: professioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19638/2022 R.G. proposto da: VETTORE COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con procura speciale in atti;
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, con procura speciale in atti;
-CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1224/2022 della Corte di appello di Venezia, pubblicata in data 26.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Vicenza, chiedendo la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei compensi per l’attività di consulenza e segnalazione commerciale indicata in atti.
Instaurato il contradditorio, il Tribunale di Vicenza ha accolto la domanda e ha ordinato il pagamento in favore dell’attore di €. 51.384,32, importo ridotto in appello ad €. 4521,60, oltre accessori. Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso in due mo tivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per manifesta improcedibilità dell’impugnazione. La ricorrente ha formulato opposizione, instando per la decisione.
In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il primo motivo di ricorso principale deduce la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che la fornitura di arredi all’Hotel Visconti di Roma non fosse stata procurata dal ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1754 e 1755, 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza conferito il valore di prova legale, senza apprezzarle criticamente, alle deposizioni di due testi omettendo ogni esame delle risultanze processuali contrarie.
Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L. n. 39/1989 73 del d.lgs. 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 e cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo, cod. proc. civ., secondo, Cost. e l’ omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, per aver la sentenza ritenuto non necessaria la prova dell’iscrizione nell’albo dei mediatori poiché non cont estata in giudizio.
Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia, sotto altro profilo, la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L. n. 39/1989, 73 del d.lgs. n. 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo
cod. proc. civ., 111, comma secondo Cost., e l’ omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, per non aver la Corte d’appello rilevato d’ufficio la carenza di iscrizion e nell’albo dei mediatori.
Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 6, comma primo, 8, L. n. 39/1989, 73 del d.lgs. n. 59/2010, nonché degli artt. 1418, 1421, 1765, 2697, 2729 e 2909 e c.c. e degli artt. 115, 116 e 345, comma secondo c.p.c.. e l’ omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione, sostenendo che la Corte di merito, omettendo di dar rilievo alla mancata iscrizione del Vettori nell’albo dei mediatori, abbia erroneamente respinto la richiesta di restituzione delle somme versate al mediatore.
Il ricorso principale è improcedibile; il ricorso incidentale è rinunciato per omessa presentazione dell’istanza di decisione .
Il Vettori ha dichiarato che la sentenza, pubblicata il 26.5.2022, è stata notificata in data 27.5.2022, ma ha provveduto al deposito della relata di notifica, che non è stata rinvenuta neppure nella produzione del controricorrente, solo al momento della formulazione della richiesta di decisione e, quindi, tardivamente, data la perentorietà del termine di cui all’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 21349/2022); l’impugnazione principale è stata proposta il 26.7.2022, oltre il termine di sessanta giorni dal deposito, che scadeva il giorno feriale 25.7.2022 (considerato che maggio è composto di 31 gg.), mentre la diversa data del 27.5.2022 presente sulla pronuncia attesta l’inserimento nel registro di repertorio in cui sono annotati gli atti soggetti a registrazione, ma non quella di pubblicazione.
Quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato d’ufficio non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. 17014/2024; Cass. 3466/2020).
Difatti, l’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo.
Detta sanzione può essere evitata se: a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass. , sez. un., 10648/2017; Cass. 3466/2020; Cass. 26291/2023); b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 17066/2013; Cass. 11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass. 15832/2021).
L ‘assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da precise scansioni temporali; né si profila alcun contrasto con l ‘art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell’ordinamento è tale da giustificare regole d’accesso più rigorose (Cass. 19475/2024; Cass., sez. un., 25513/2016: Cass., sez. un., 10648/2017).
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, mentre il ricorso incidentale è rinunciato.
Le spese sono compensate in considerazione dell’esito del presente giudizio di legittimità e delle ragioni difensive dedotte in questa sede. Poiché l’impugnazione principale è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., ma è stata disposta la compensazione delle spese, va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il solo quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. , sez. un., 27433/2023; Cass., sez. un., 27195/2023; Cass., sez. un., 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto, avendo il ricorrente incidentale rinunciato all’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e rinunciato il ricorso incidentale;
dispone l’integrale compensazione delle spese di legittimità; condanna il ricorrente principale al pagamento di € 3 .000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione