Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26459/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Lanciano L.tto INDIRIZZONOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 964/2021 depositata il 15/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con sentenza 960/2021 la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto NOME COGNOME nei confronti di Bper Banca S.P.A avverso la pronuncia del Tribunale di Sulmona con cui erano state rigettate le pretese azionate verso la Banca dirette ad. accertare e dichiarare la nullità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali: di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca Popolare dell’Emilia -Romagna S.c.r. Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito Bper Banca s.p.a con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Va preliminarmente rilevato che non vi è prova dell’avvenuto deposito da parte del ricorrente principale della copia della sentenza munita della relativa notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., benché questi abbia allegato che tale attività notificatoria sia stata posta in essere, né la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice;
la notifica del ricorso non rispetta poi la c.d. prova di resistenza, nel senso che, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (22.6.2021), il ricorso risulta notificato oltre il termine di giorni sessanta (9.11.2021);
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non essendo consentito a questa Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 20.06.2025