Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26459/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 964/2021 depositata il 15/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con sentenza 960/2021 la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia del Tribunale di Sulmona con cui erano state rigettate le pretese azionate verso la RAGIONE_SOCIALE dirette ad. accertare e dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEa determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali: di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, RAGIONE_SOCIALEe commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla RAGIONE_SOCIALE Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Va preliminarmente rilevato che non vi è prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita RAGIONE_SOCIALEa relativa notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., benché questi abbia allegato che tale attività notificatoria sia stata posta in essere, né la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice;
la notifica del ricorso non rispetta poi la c.d. prova di resistenza, nel senso che, rispetto alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (22.6.2021), il ricorso risulta notificato oltre il termine di giorni sessanta (9.11.2021);
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non essendo consentito a questa Corte di verificare la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 20.06.2025