Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24203-2021 proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (denominata anche RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 195/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 391/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Improcedibilità
R.G.N. 24203/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, condannandolo alle spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso.
La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevandone l’improcedibilità.
Il difensore di parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
La sola controricorrente ha comunicato memoria.
AVV_NOTAIO ha depositato rinuncia al mandato conferito dal COGNOME.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Quanto alla rinuncia al mandato comunicata dall’AVV_NOTAIO, occorre preliminarmente rilevare che secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla
Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (così, tra le altre, Cass. n. 16121 del 2009; Cass. n. 26429 del 2017; Cass. n. 28365 del 2022).
Parimenti non può produrre alcun effetto nel presente procedimento ogni ulteriore irrituale istanza formulata personalmente dal ricorrente senza il tramite del proprio difensore.
Tanto premesso, il ricorso è improcedibile in conformità alla proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c.
Ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., insieme col ricorso per cassazione deve essere depositata, ‘a pena di improcedibilità’, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Nel caso di specie, come già rilevato dalla Consigliera delegata nell’ambito del procedimento ex art. 380 -bis c.p.c., risulta depositato un duplicato informatico della sentenza gravata non leggibile. Rispetto a tale rilievo, già contenuto nella proposta di definizione accelerata, nulla ha opposto parte ricorrente.
Non risulta, quindi, assolto l’incombente prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e ne consegue, secondo la legge processuale, la sanzione dell’improcedibilità (cfr., solo tra le recenti, Cass. n. 19475 del 2024 e Cass. n. 24724 del 2024, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione accelerata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come
previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%; condanna altresì parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 settembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME