Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27729  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24203-2021 proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (denominata anche RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  COGNOME  NOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
 avverso  la  sentenza  n.  195/2021  della  CORTE  D’APPELLO  di CATANIA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 391/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Improcedibilità
R.G.N. 24203/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, in  riforma  della  pronuncia  di  primo  grado,  ha  respinto  le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, condannandolo alle spese del giudizio.
Per  la  cassazione  di  tale  sentenza,  ha  proposto  ricorso  il soccombente con tre motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso.
La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevandone l’improcedibilità.
Il  difensore  di  parte  ricorrente  ha  depositato  nei  termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è  stato,  quindi,  instaurato  il  procedimento  in  camera  di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
La sola controricorrente ha comunicato memoria.
AVV_NOTAIO ha depositato rinuncia al mandato conferito dal COGNOME.
All’esito  della  camera  di  consiglio,  il  Collegio  si  è  riservato  il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Quanto alla rinuncia al mandato comunicata dall’AVV_NOTAIO, occorre preliminarmente rilevare che secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla
Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (così, tra le altre, Cass. n. 16121 del 2009; Cass. n. 26429 del 2017; Cass. n. 28365 del 2022).
Parimenti non può produrre alcun effetto nel presente procedimento ogni ulteriore irrituale istanza formulata personalmente  dal  ricorrente  senza  il  tramite  del  proprio difensore.
Tanto premesso, il ricorso è improcedibile in conformità alla proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c.
Ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., insieme col ricorso per cassazione deve essere depositata, ‘a pena di improcedibilità’, copia autentica della sentenza o della decisione  impugnata,  con  la  relazione  di  notificazione,  se questa è avvenuta.
Nel caso di specie, come già rilevato dalla Consigliera delegata nell’ambito  del  procedimento  ex  art.  380 -bis  c.p.c.,  risulta depositato un duplicato informatico della sentenza gravata non leggibile. Rispetto a tale rilievo, già contenuto nella proposta di definizione accelerata, nulla ha opposto parte ricorrente.
Non risulta, quindi, assolto l’incombente prescritto dall’art. 369, comma  2,  n.  2,  c.p.c.,  e  ne  consegue,  secondo  la  legge processuale,  la  sanzione  dell’improcedibilità  (cfr.,  solo  tra  le recenti, Cass. n. 19475 del 2024 e Cass. n. 24724 del 2024, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Considerato  che  la  trattazione  del  ricorso  è  stata  chiesta  ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione accelerata  e  che  il  giudizio  viene  definito  in  conformità  alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come
previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni  per  discostarsi  nella  specie  dalla  suddetta  previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023).
Ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 -quater,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%; condanna altresì parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  del  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 settembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME