Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16759-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO CRAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso il DECRETO n. 294/2023 del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, depositato il 6/7/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 6/11/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il giudice delegato, a parziale accoglimento della domanda, ha ammesso NOME COGNOME allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per la somma di €. 30.000,00, in collocazione chirografaria.
1.2. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto.
1.3. NOME COGNOME con ricorso, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) delle norme di diritto ex art. 113 c.p.c., artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. nonché dell’art. 55 l.fall.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) avendo il Tribunale fatto erronea applicazione dell’art. 2943 c.c., oltre che per manifesta illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).
3.1. Il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato.
3.2. L’onere di provare l’osservanza del termine d’impugnazione e quindi la sua tempestività, incombe, del resto, sulla parte impugnante sicché il mancato assolvimento, come nel caso in esame, di tale onere comporta che il ricorso per cassazione dev’ essere valutato quale già carente di un requisito di ammissibilità.
3.3. L’intimato, d’altro canto, non ha provveduto a notificare il controricorso né ha depositato memoria o svolto in giudizio attività difensiva che attestasse l’avvenuta notifica, nel termine, del ricorso per cassazione.
3.4. Il ricorso è, dunque, improcedibile.
3.5. Nulla per le spese di lite.
3.6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso ; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 /2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima