Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29227 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29227 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1675/2022 R.G. proposto:
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 352/2021, depositata il 24/03/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
considerato che
dal controricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE si apprende che NOME aveva notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 352/2021 della Corte di appello di Lecce;
a detto ricorso ha per l’appunto resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso;
in esito all’adunanza 28 febbraio 2023 questa Corte, dato atto che il ricorso non risultava essere iscritto a ruolo, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sul quesito ad esse già sottoposto con ordinanze interlocutorie nn. 33270/2022 e 33271/2022;
essendosi le Sezioni Unite pronunciate su detto quesito con sentenza n. 20627/2023, la causa è stata nuovamente messa sul ruolo; il ricorso va dichiarato improcedibile;
questa Corte ha da lungo tempo avuto modo di precisare (tra innumerevoli: Cass. n. 27571/2020; 3193/2016) che: <>;
e, più di recente, è stato ribadito (Cass. n. 14756/2024) che <>;
dando continuità a detto principio, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, in quanto anche nel caso di specie vi è in atti certificazione del Cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo,
mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte;
le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 20627/2023, occorre poi attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma;
il Collegio si riserva il deposito nei successivi sessanta giorni;
p. q. m.
la Corte:
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.200 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024, nella camera di consiglio