Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1720 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1720 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3452/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 700/2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 700/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, con cui è stata confermata la pronuncia di primo grado del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva rigettato gli originari ricorsi, volti a ottenere la condanna del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle somme corrispondenti agli adeguamenti contributivi loro spettanti, in qualità di lavoratori RAGIONE_SOCIALE (dipendenti comunali con contratto ‘Edili e affini’).
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., in quanto insieme con esso non è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata.
Nulla va disposto sulle spese, essendo il Comune di RAGIONE_SOCIALE rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 21 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME