Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1956/2023 R.G. proposto da :
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME
COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di GIUDICE DI COGNOME CASERTA n. 2122/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME ha ricevuto una fattura per il pagamento del servizio idrico, da parte del Comune di San Nicola La Strada. La fattura n. 5659 del 25.9.2020 è stata emessa per un importo di 241 euro, relativamente ai consumi di acqua per il periodo 31.12.2005- 24.11.2016.
La COGNOME ha adito il Giudice di Pace di Caserta eccependo l’intervenuta prescrizione del credito al corrispettivo.
Il Comune di San Nicola La Strada si è costituito per chiedere il rigetto della domanda.
2.Il Giudice di pace l’ha invece accolta, applicando l’articolo 10 della legge n. 205 del 2017, il quale ha ridotto il termine di prescrizione per i crediti da consumo idrico da cinque a due anni, per le fatture successive all’entrata in vigore della legge, cioè al 1 gennaio 2020.
3.- Il Comune di San Nicola La Strada ricorre per cassazione avverso tale sentenza con un motivo di censura. Non si è costituita l’intimata.
Ragioni della decisione
1.- Il Comune di San Nicola La Strada prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quo fatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.
Il ricorso è inammissibile.
L’unico rimedio ammesso avverso la predetta pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativamente ad un contratto di cui non risulta che è stato concluso mediante moduli o formulari, e dunque ha deciso con un giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).
Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la natura equitativa della decisione, potrebbe anche non essere desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l’avverbio “esclusivamente” ivi utilizzato <>; ciò nonostante, pur se non desumibile chiaramente da quella espressione, la natura equitativa tuttavia si ricava <>, altresì in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.
Si ritiene infatti che <> (v. anche in riferimento a vicende che hanno coinvolto l’odierno ricorrente, senza pretesa di completezza: Cass. 20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass. 7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469).
Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione <>, ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/07/2017, n. 18658).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024