Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32100 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9688-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
VARELA PERTICAROLI NOME, DA FONSECA COSTA PIRES INDIRIZZO ELMINA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 1608/2016;
Oggetto
ACCERTAMENTO
LAVORO
SUBORDINATO
R.G.N. 9688/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale di Velletri, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE Var ela per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato da luglio 2009 a giugno 2015, rilevando la genericità delle allegazioni contenute nello ‘stringatissimo ricorso di primo grado’ che non consentivano di individuare il titolare (dal lato passivo) del rapporto di lavoro nØ di comprendere l’orario di lavoro giornaliero svolto e, soprattutto, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa dispiegato (contestualmente) in due Comuni diversi alle dipendenze di entrambe le datrici di lavoro; 2. la Corte territoriale ha, inoltre, precisato che la ricorrente non aveva avanzato, in primo grado, alcuna domanda di integrazione del ricorso (ex art. 164 cod.proc.civ.) al fine di sanarne la nullità dell’atto per genericità, con conseguente inammissibilità di tale istanza in sede di appello e che correttamente il Tribunale non aveva ammesso lo svolgimento della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente in quanto articolata sulle (anzidette) circostanze di fatto generiche e, quindi, prive di concreta rilevanza;
3. avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice con cinque motivi, illustrati da memoria, e le resistenti sono rimaste intimate;
4. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 414 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, errato nel confermare la pronuncia di rigetto (nel merito) del ricorso introduttivo del giudizio pur avendo rinvenuto la ‘nullità’ del ricorso per inesatta determinazione dell’oggetto della domanda, cui doveva conseguire una pronuncia (di rito) di nullità;
2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 414 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, errato nel confermare la pronuncia di rigetto (nel merito) del ricorso introduttivo del giudizio pur avendo condiviso (con il Tribunale) la inammissibilità della prova testimoniale, cui doveva conseguire una pronuncia (di rito) di nullità;
3. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 164 e 414 cod.proc.civ., relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, erroneamente respinto -in sede di appello -la domanda di regolarizzazione ed integrazione del ricorso introduttivo del giudizio, adempimento che la Corte distrettuale avrebbe dovuto consentire proprio
in quanto solamente in detto grado era stato ritenuto ‘nullo’ il ricorso introduttivo del giudizio;
4. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 164, 414 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, illegittimamente ritenuto inammissibili i capitoli di prova che costituivano una pista di indagine relativa all’accertamento del rapporto di lavoro domestico mai regolarizzato; posto che il ricorso introduttivo non era assolutamente generico, nel petitum e nella causa petendi, non potevano ritenersi assolutamente generici nemmeno i capitoli di prova che erano articolati sulle medesime circostanze di fatto; 5. con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115 e 244 cod.proc.civ., 164, 414 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., essendo ‘illegittima la decisione nel merito di una domanda avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, peraltro ‘ in nero ‘, sul presupposto della inammissibilità dell’unica prova – testimoniale (e per interpello) – possibile, attesa la sua presunta genericità con riguardo ai soli capitoli di prova sull’orario, contenuti nell’esposizione di fatto del ricorso (sentenza di primo grado) ovvero sul presupposto della nullità integrale del ricorso per genericità (sentenza di secondo grado), potendo, in tale ipotesi, per salvaguardare il diritto di azione della ricorrente in uno alla corretta articolazione della domanda, quanto al petitum e causa pretendi , concludersi solo con una declaratoria di nullità del
ricorso ma non già di rigetto nel merito della domanda;
i motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in parte infondati e, per la parte residua, inammissibili;
la Corte distrettuale, confermando la sentenza di rigetto (nel merito) del Tribunale (sintetizzata nei suoi tratti salienti nella sentenza impugnata), ha ritenuto ‘infondato’ l’appello, concordando con il giudice di primo grado sulla genericità delle circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, ove -a fronte della domanda di accertamento della natura subordinata dell’attività lavorativa svolta -‘le modalità di svolgimento del preteso rapporto di lavoro subordinato (contestualmente) in due Comuni diversi (Pomezia e Roma) senza alcuna precisazione sugli orari lavorativi impegnati alle dipendenze di entrambi le due resistenti e senza alcuna indicazione su tale eventuale doppia regolamentazione del rapporto’ ‘sono state rappresentate in termini assolutamente generici’; con tale pronuncia la Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto che il petitum, mediato e immediato ( ossia la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la sussistenza di un vincolo di subordinazione) non mancava nØ era assolutamente incerto e che la causa petendi – seppur delineata in maniera insufficiente (in quanto generica) -non mancava (requisiti richiesti dall’art. 164, quarto comma, cod.proc.civ. ai fini di una pronuncia di nullità dell’atto
introduttivo del giudizio, invocata in sede di appello e in questa sede dal ricorrente);
8. la Corte distrettuale si Ł, dunque, conformata al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ( ex art. 414 cod.proc.civ.) per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorchØ sia assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perchØ in tal caso il convenuto non Ł posto in condizione di predisporre la propria difesa nØ il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio (Cass. n. 19009 del 2018; Cass. n. 3816 del 2020); invero, Ł stato affermato che la nullità della citazione comminata dall’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal n. 4 dell’art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. n. 11751 del 2013);
9. questa Corte ha, altresì, affermato che Ł estensibile, al processo del lavoro, la sanabilità del ricorso nullo, ex art. 164, quinto comma, cod.proc.civ. (ma che in tal caso la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nØ specificati in ricorso) e che da tale ipotesi (del ricorso nullo per mancanza o assoluta indeterminatezza del petitum o mancanza della causa petendi) deve essere distinta dal caso dell’inidoneità delle prove offerte al fine di desumere la fondatezza della domanda e dell’irrilevanza della documentazione prodotta, perchØ, in questo ultimo caso, dal mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto del ricorso, ed Ł orientamento consolidato presso questa Corte che l’accertamento in ordine alla sussistenza e all’idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente (Cass. n. 3816 del 2020);
10. la Corte distrettuale si Ł conformata anche a tali principi di diritto nella misura in cui, escludendo la nullità del ricorso (in quanto l’esame complessivo dell’atto consentiva di individuare sia il petitum che la causa petendi), non ha ammesso la prova testimoniale dedotta dalla lavoratrice, ritenendo ‘l’assoluta irrilevanza’ delle richieste istruttorie articolate su capitoli di prova scarni di elementi di fatto, quindi inidonei a provare la natura subordinata del rapporto; nØ tali capitoli di prova potevano essere integrati attraverso le allegazioni
degli elementi di fatto riportate nel contenuto del ricorso in quanto, come specificato dalla Corte territoriale, anch’esse generiche sia in ordine alla individuazione del soggetto a cui ricondurre la titolarità (dal lato passivo) del rapporto di lavoro sia con riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività nell’ambito di due Comuni diversi; 11. infine, le altre censure non individuano errori di diritto ma, piuttosto, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza, nemmeno riconducibili nel paradigma normativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. 12. invero, la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): l’intervento di modifica, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al ‘minimo costituzionale’, ossia al ‘controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)’ , nel caso di specie, inoltre, impedito da una pronuncia c.d. doppia conforme (art. 360, quarto comma, c.p.c.); 13. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non Ł assente o meramente apparente, nØ gli argomenti addotti a giustificazione
dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;
14. come piø volte precisato da questa Corte (Cass. n. 22799 del 2017; n. 7653 del 2012), il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 cod.proc.civ. (da ricondursi, piø correttamente, nel paradigma normativo di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 11844 del 2006; n. 27387 del 2005; n. 1170 del 2004), presupposti che non ricorrono nel caso di specie (nØ sono stati prospettati);
15. la violazione dell’art. 2697 cod.civ. Ł censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella specie
parte ricorrente lamenta la mancata assunzione di mezzi istruttori;
16. la dedotta violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. Ł ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020), prospettazione nemmeno avanzata dal ricorrente;
17. infine, nel rito del lavoro affinchØ le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità Ł sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali (senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova) purchØ i fatti allegati siano indicati in maniera specifica nell’atto introduttivo (Cass. n. 6214 del 2003; Cass. n. 19915 del 2016), requisito mancante nel caso di specie;
18. in conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese in assenza delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.