Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
atti’, non abbia considerato quei documenti o i fatti da essi veicolati, sicché la censura si traduce nella pretesa di una diversa interpretazione dei menzionati accordi, verbali o comunicazioni, in sé inammissibile, sia perché non condotta con il richiamo ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass, 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 20 gennaio 2021, n. 995; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350) sia perché meramente finalizzata ad una diversa lettura di merito di quei documenti (Cass. 6 giugno 2013, n. NUMERO_DOCUMENTO);
2.2
inammissibili sono anche i passaggi del motivo con i quali si fa leva su quanto scaturente dal CCNL delle imprese turistiche da cui si dovrebbe desumere un obbligo di riassunzione in capo alla stazione appaltante in caso di cessazione della gestione appaltata e prosecuzione da parte di essa dell’attività;
trattandosi di obblighi asseritamente scaturenti da un rapporto di tipo privatistico e da un CCNL privato -il motivo esclude espressamente che la pretesa fosse intesa a perseguire un rapporto di lavoro pubblicistico, ovverosia di impiego ‘privatizzato’ era onere dei ricorrenti sia quello di addurre quando e come fosse stato prodotto quel CCNL (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507), sia quello di esplicitare il contenuto delle norme collettive di cui essi assumono la violazione, attraverso la loro trascrizione ed allegazione critica, non limitando la censura
alla mera indicazione numerica di esse, in violazione dei criteri di specificità sottesi all’art. 366, co. 1, c.p.c.;
in mancanza, il motivo resta generico ed inidoneo a far apprezzare come e perché le norme collettive sarebbero state tali da radicare un obbligo di riassunzione in capo alla concedente o appaltante RAGIONE_SOCIALE o a chi per essa;
parimenti generico e inadeguato a veicolare un’idonea censura di legittimità è altresì il richiamo nel corpo del motivo alle ‘disposizioni contenute nel d.lvo 157/95’;
2.3 rispetto alle causae petendi riepilogate nell’esame del motivo il ricorso per cassazione va dunque complessivamente disatteso, per le ragioni di inammissibilità sopra evidenziate; 3.
le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 8.2.2024.