Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
Sui ricorsi riuniti R.G.N. 13128/2023 e 13145/2023
proposti da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
Prefetto di Asti ;
intimato
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Asti, pubblicata il 12/12/2022 nel procedimento n. 1146/2022 R.G.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME, cittadino nigeriano, impugnava con ricorso per cassazione il provvedimento del 12/12/2022, con il quale il Giudice di pace di Asti aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Asti il 19/10/2022.
ll Giudice di AVV_NOTAIO rigettava il ricorso, e – richiamate le difese della Prefettura, ove si precisava che la delega al firmatario del decreto di espulsione era chiaramente indicato sul provvedimento;
al cittadino straniero non era concedibile lo status di protezione speciale, dato che non risultava essere stata formulata alcuna nuova istanza, successivamente ai dinieghi precedentemente adottati, e considerato che il medesimo era stato raggiunto da tre provvedimenti espulsivi tutti non ottemperati né impugnati -evidenziava quanto segue: a) il provvedimento di espulsione impugnato era stato legittimamente adottato ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto il ricorrente era rimasto sul territorio dello stato in assenza di permesso di soggiorno; b) il ricorrente non risultava essere nelle condizioni di poter ottenere un permesso di soggiorno, e comunque non risultava aver proposto alcun procedimento per la regolarizzazione della propria posizione (nello specifico il ricorrente non aveva documentato alcun radicamento con il territorio o alcun effettivo legame familiare, né risultava avere promosso il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale; c) le motivazioni addotte con il ricorso costituivano espressione di richiami legislativi e pronunce giurisprudenziali, senza tuttavia alcun riferimento concreto alla situazione personale di NOME, il quale avrebbe potuto adire le autorità competenti per chiedere la protezione internazionale e non limitarsi all’impugnazione del provvedimento espulsivo.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
L’intimato non si è difeso con controricorso.
Lo stesso ricorso per cassazione è stato iscritto prima con il n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e poi con il n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G., pertanto i relativi procedimenti sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono identici in entrambi i procedimenti riuniti.
Con il primo motivo di ricorso, in entrambi i procedimenti riuniti, è dedotto quanto segue: « Violazione dell’art. 360 primo comma n. 3, c.p.c. in riferimento alla carenza di potere del provvedimento prefettizio e comunque motivazione apparente sul medesimo punto.»
Secondo il ricorrente, il giudice di merito si è limitato a riportare quanto scritto nella comparsa di costituzione della Prefettura, ovvero che ‘l’atto di delega era chiaramente indicato nel provvedimento’.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Violazione dell’art. 360 primo comma n. 3, c.p.c. in riferimento all’applicazione dell’art. 19 c. 1 e 1.1. Dlgs 286/1998 e omesso esame di fatti decisivi prospettati (allegato 3 del ricorso -DOC. 4) e comunque motivazione apparente sul medesimo punto.»
Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, impone al Giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo dell’opponente, in quanto la norma introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga accertata dal giudice, aggiungendo che lo stesso Giudice di pace ha il potere di valutare il concreto pericolo ex art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. cit. In tale ottica, la parte ha denunciato che il Giudice di pace ha omesso qualsiasi valutazione in merito.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: « Violazione dell’art. 360 primo comma n. 3, cpc in riferimento all’inadeguata istruttoria della PA e dell’inadeguata motivazione del decreto di espulsione e comunque motivazione apparente sul medesimo punto.»
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione si era limitata a rilevare che lo straniero è irregolare e non ricorrevano i motivi per
concedere un permesso di soggiorno di qualsiasi tipo, né sussistevano divieti di espulsione, ma di fatto non risultava aver informato lo straniero sulla possibilità di richiedere asilo e aveva omesso di svolgere la sia pur minima istruttoria sul divieto di espulsione ex art. 19 comma 1.1 TUI, aggiungendo che nel ‘Foglio notizie’, fatto firmare all’espellendo dalla Questura, e allegato alla comparsa di costituzione della Prefettura di Asti (DOC. 5), non risultava che fosse stato chiesto allo stesso se volesse presentare domanda reiterata di protezione internazionale. A fronte di tale situazione, secondo il ricorrente, Il Giudice di pace, nonostante le contestazioni dell’espellendo, nulla diceva sulla dedotta mancata istruttoria dell’Amministrazione e in merito all’inadeguata motivazione del decreto di espulsione.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «Omessa/apparente motivazione ovvero inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 cpc n. 4 (esporre in fatto e diritto), in riferimento all’inadeguata motivazione del decreto di espulsione e inadeguata istruttoria della PA e non avendo il Giudice di merito motivato a proposito della legittimità formale del decreto di espulsione, del rischio di rimpatrio, di alcuna delle argomentazioni del ricorso.»
Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento ni punti a) e b) ripetevano quanto scritto nella comparsa di costituzione della Prefettura senza tenere presenti le deduzioni della difesa in relazione alle condizioni ostative al rimpatrio di cui all’allegato 3 del ricorso originario.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
La censura è estremamente generica e non illustra gli argomenti utilizzati dalla parte davanti al giudice di merito, né le ragioni per le quali, in rapporto alle contestazioni in concreto
formulate (ma nel motivo di ricorso per cassazione non riportate), il provvedimento dovrebbe ritenersi viziato.
La motivazione del provvedimento impugnato, sopra riportata, è esistente e chiara, e non è possibile valutare il dedotto vizio della stessa, genericamente dedotto, a fronte di riferimenti generici a fatti non meglio specificati che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere esaminati.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per gli stessi motivi.
La censura è estremamente generica e non illustra di cosa avrebbe dovuto tenere conto il Giudice di pace, sulla base di concrete deduzioni e allegazioni della parte, eventualmente offerte al giudice di merito, non menzionate nel ricorso per cassazione.
Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché contiene generiche critiche per valutazioni omesse, senza riportare allegazioni specifiche in ordine alla situazione valutabile in concreto, con riferimento alla persona del ricorrente, eventualmente offerte al giudice di merito, compresa la dedotta mancanza di informazioni sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, che la parte ha menzionato in sede di legittimità, ma non ha dedotto in modo specifico di avere prospettato anche al giudice di merito (indicando quando e in quale atto l’avrebbe prospettata).
La motivazione del provvedimento impugnato, sopra riportata, è esistente e chiara, e non è possibile valutare il dedotto vizio della stessa, genericamente dedotto, a fronte di affermazioni generiche riferite a fatti non specificati o non specificamente indicati come prospettati al giudice di merito.
Anche il quarto motivo è inammissibile, poiché la censura è estremamente generica e non illustra che cosa avrebbe dovuto esaminare il Giudice di pace che invece, secondo la prospettazione del ricorrente, non ha valutato.
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in mancanza della difesa con controricorso della parte intimata.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. n. 150 del 2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione