Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24986/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende , come da procura speciale in atti.
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI PERUGIA, QUESTURA DI PERUGIA, domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di PERUGIA n. 1473/2022 depositata il 16/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Con ordinanza in data 16.11.2023 il Giudice di Pace di Perugia ha confermato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Perugia in data 6.5.2022 nei confronti di COGNOME NOME, proveniente dal Marocco.
Il cittadino straniero ha presentato ricorso con un mezzo chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in esame.
Il RAGIONE_SOCIALE, la Prefettura RAGIONE_SOCIALE Perugia e la Questura di Perugia hanno depositato mero atto di costituzione.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza chiedendo la decisione del ricorso.
È stata disposta la trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
2. -L’unico motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto -Vizio di motivazione. A parere del ricorrente l’impugnata ordinanza deve essere cassata in quanto affetta da un evidente vizio di motivazione che si traduce in un una vera e propria omessa pronuncia sui motivi proposti con il ricorso.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa convivenza con cittadina italiana.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di pace ha rilevato, in punto di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, che il decreto prefettizio era stato emesso per essere lo straniero entrato illegalmente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera in data ‘5.6.2027’, rectius 2017, alla frontiera di Lampedusa, e che non risultava che lo stesso avesse mai fatto istanza di alcun tipo di soggiorno.
Il ricorso risulta del tutto generico ed aspecifico: in particolare, tale genericità ed astrattezza si riscontra anche in ordine alla denuncia di omessa motivazione/omesso esame sulla ‘convivenza more uxorio con cittadina italiana’ priva di ogni concreta e specifica e circostanziata indicazione.
3. -In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione intimata.
Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma pari ad euro 1.500,00, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (Cass. Sez. Un. 32001/2022).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso;
-Condanna la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.500,00= in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende;
-Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater , del d.P .R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima