Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24986/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende , come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI PERUGIA, QUESTURA DI PERUGIA, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE COGNOME di PERUGIA n. 1473/2022 depositata il 16/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. -Con ordinanza in data 16.11.2023 il Giudice di Pace di Perugia ha confermato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Perugia in data 6.5.2022 nei confronti di NOME COGNOME proveniente dal Marocco.
Il cittadino straniero ha presentato ricorso con un mezzo chiedendo la cassazione dell’ordinanza in esame.
Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Perugia e la Questura di Perugia hanno depositato mero atto di costituzione.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza chiedendo la decisione del ricorso.
È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
2. -L’unico motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto -Vizio di motivazione. A parere del ricorrente l’impugnata ordinanza deve essere cassata in quanto affetta da un evidente vizio di motivazione che si traduce in un una vera e propria omessa pronuncia sui motivi proposti con il ricorso.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del giudice della convivenza con cittadina italiana.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice di pace ha rilevato, in punto di legittimità dell’espulsione, che il decreto prefettizio era stato emesso per essere lo straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera in data ‘5.6.2027’, rectius 2017, alla frontiera di Lampedusa, e che non risultava che lo stesso avesse mai fatto istanza di alcun tipo di soggiorno.
Il ricorso risulta del tutto generico ed aspecifico: in particolare, tale genericità ed astrattezza si riscontra anche in ordine alla denuncia di omessa motivazione/omesso esame sulla ‘convivenza more uxorio con cittadina italiana’ priva di ogni concreta e specifica e circostanziata indicazione.
3. -In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.
Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma pari ad euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende (Cass. Sez. Un. 32001/2022).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso;
-Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00= in favore della cassa delle ammende;
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P .R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima