Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3794 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
STIVALINI COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’ Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: fideiussione
-intimata-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE ora succeduto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e dife sa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Perugia -controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 582/2023 pubblicata il 14.8.2023, notificata il 5.10.2023.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’8.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Stivalini COGNOME e NOME COGNOME, quali fidejussori omnibus delle obbligazioni assunte dalla società RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena Gestione Crediti S.p.a. per sentir accertare e dichiarare l’infondatezza della pretesa creditoria per mancanza della forma scritta ad substantiam della fonte dell’obbligazione principale, oltre la liberazione dei fidejussori per violazione dell’art. 1956 c.c. e comunque per i principi di buona fede e correttezza, nonché l’infondatezz a della pretesa creditoria e per l’effetto rev ocare il decreto ingiuntivo n. 5/135973/12 RG emesso dal Tribunale di Perugia, con condanna alle spese.
─ Il Tribunale di Perugia, rigettando la richiesta di CTU contabile avanzata per l’accertamento del carattere usurario del tasso applicato al rapporto di conto corrente, perché tardiva, inammissibile oltre che generica ed esplorativa, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto .
─ Stivalini NOME e NOME hanno proposto gravame dinanzi la Corte di Appello di Perugia che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello ;
─ COGNOME NOME e NOME hanno presentato ricorso per cassazione con otto motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
5.Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. per inammissibilità del ricorso.
Con istanza del 5.4.2024 i ricorrenti hanno chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio conferendo specifica procura alle liti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. ─ Le ricorrenti deducono quanto segue.
Con il primo motivo: omesso rilievo e dichiarazione di plurime ragioni di nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 20070.77, riscontrabili in ogni stato e grado, anche d’ufficio, in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 58 t.u.b. e artt. 1346, 1324 c.c. in ordine alla cessione del credito de quo, conseguente violazione falsa applicazione dell’art. 1418 e dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p .c.
Con il secondo motivo: omesso accertamento e dichiarazione del rilievo di usurarietà, con conseguente dichiarazione di gratuità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1815, comma 2, c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. e art. 1421 c.c. per omessa pronuncia anche ex officio della nullità del medesimo contratto di mutuo in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Con il terzo motivo: omesso accertamento e dichiarazione di nullità delle prestate fideiussioni, violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il quarto motivo: omesso accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione del creditore procedente, quale conseguenza delle indicate ragioni di nullità del contratto de quo, violazione e falsa applicazione dell’art.1421 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 , c.p.c.
Con il quinto motivo: sulla mancata disposizione di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. ed ammissione di una CTU tecnico contabile richiesti, unici mezzi per determinare e rilevare i vizi indicati e la natura usuraria, con le debite conseguenze, del contratto de quo , violazione e falsa applicazione degli artt.115, 210 c.p.c. e
artt. 115, 61 e 198 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il sesto motivo: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.115 e 210 c.p.c. e 115, 61 198 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il settimo motivo: omesso accertamento e dichiarazione dell’errata e contraddittoria valutazione della violazione degli obblighi di buona fede ex art 1956 c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.
Con l’ottavo motivo: omesso rilievo e dichiarazione di plurime ragioni di nullità del contratto fideiussorio, riscontrabili in ogni stato e gra do, anche d’ufficio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
7. ─ La proposta ha il tenore che segue:
‘ il primo motivo è inammissibile, in quanto espone una questione nuova non trattata dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità per novità della censura, in quanto in tali casi il ricorrente ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzion e dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr., e multis, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646; e molte altre);
il secondo motivo è inammissibile, pretendendo dalla corte territoriale il rilievo d’ufficio della usurarietà dei tassi e la declaratoria di gratuità del mutuo: ma esso non coglie e non censura la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata, secondo cui sol tanto all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado è stata in modo generico dedotta per la prima volta la questione del tasso di
interesse come usurario, chiedendosi al riguardo una c.t.u., reputata da entrambi i giudici del merito meramente esplorativa, in quanto vertente su asserzioni indeterminate e questioni mai esplicitamente dedotte, onde tale motivazione resta idonea a sorreggere la decisione; il motivo è altresì inammissibile laddove pretende la gratuità del contratto, in contrasto con il principio affermato dalle S.U. (Cass., sez. un., n. 19597/2020);
il terzo, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, avendo la sentenza impugnata rilevato che un’istanza ex art. 210 c.p.c. fu avanzata dagli attori soltanto nella comparsa conclusionale, ma senza indicare i documenti richiesti (in contrasto con l’ar t. 94 att. c.p.c.), con ‘ratio’ non colta e non censurata; il quinto motivo è altresì inammissibile, perché il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile in Cassazione, se il giudice di merito ha motivato adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione, come nella specie avvenuto (e multis, Cass. n. 20264/2022; Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019; Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019; Cass. n. 12701/2019; Cass. n. 9896/2019; Cass. n. 25061/2018; Cass. n. 19840/2018; Cass. n. 18137/2018; Cass. n. 14290/2018; Cass. n. 6784/2018; Cass. n. 5492/2018; Cass. n. 5465/2018; Cass. n. 8521/2017; Cass. n. 7472/2017; Cass. n. 25732/2016; Cass. n. 17399/2015; Cass. n. 4853/2007) e, pertanto, la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice (Cass. n. 22622/2020; Cass. n. 326/2020; Cass. n. 6155/2009; Cass. n. 15219/2007); – il quarto motivo è inammissibile, non riverberandosi comunque eventuali nullità del contratto ceduto sulla legittimazione della parte cessionaria;
il settimo motivo è inammissibile, avendo la corte territoriale accertato, in punto di fatto, che i fideiussori erano amministratore e socio della debitrice principale, e che non è provata l’integrazione della fattispecie dell’art. 1956 c.c., essendo invec e stata accertata l’autorizzazione tacita alla concessione del credito bancario ed avendo comunque la banca sospeso il credito: onde il motivo si risolve in una riproposizione del giudizio sul fatto;
l’ottavo motivo è inammissibile, avendo la corte territoriale ritenuto proposta soltanto una eccezione di nullità assoluta della fideiussione e disatteso la medesima in ossequio a Cass. sez. un. n. 41994/2021, che ha escluso tale effetto radicale, senza che tale qualificazione della domanda e tale argomento in diritto siano stati affatto censurati dal motivo ‘ .
8 .─ I rilievi svolti nella nominata proposta meritano condivisione. Può aggiungersi, sul primo motivo, che ove una società si costituisca in giudizio in sostituzione di altra, della quale assuma di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione solo ove una delle parti costituite l’abbia contestata (con riferimento al giudizio di appello Cass., n. 9137/2020, ma già Cass., Sez. U., n. 11650/2006 con riguardo al giudizio di legittimità). In relazione al settimo mezzo, mette poi conto di ricordare la giurisprudenza di questa Corte sul rilievo che assume, nel quadro della disciplina dettata dal l’art. 1956 c.c., la qualità di amministratore della società debitrice in capo al fideiussore (ad es. Cass., n. 3761/2006; Cass., n. 20713/2023).
─ Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
─ Le spese processuali seguono la soccombenza. Per essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui al comma 3 e al comma 4 dell’art. 96 c.p.c.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 10.000 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione