Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19375 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6188/2022 R.G. proposto da:
, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; N.H.
-ricorrente intimato-
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrente ricorrente incidentale- avverso DECRETO della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 306/2020 depositata il 06/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
1. ricorre con ricorso straordinario per due mezzi, nei confronti di , contro « il decreto n. cron. 1718/2021 del 06.08.2021 RG. 306/2020 pronunciato dalla Corte d’Appello di Milano in composizione collegiale, comunicato a mezzo pec dalla cancelleria in data 06.08.2021, ad oggi non notificato, reso inter partes , che si produce in copia autentica, che conferma l’ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e quindi rigettava il reclamo del ex art. 708 ul. comma c.p.c. ». RAGIONE_SOCIALE
resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per due mezzi. C.A.
CONSIDERATO CHE
3. – Il ricorso principale contiene i seguenti motivi:
violazione e/o falsa applicazione art. 4 l. 898/70, art. 101, 115 e 168 bis co. 4 c.p.c., artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.;
ii) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 co. 6 l. 898/70, art. 2967 cc., artt. 115 e 112 c.p.c., art. 3 Cost., art. 315 bis cc, l. 219/2012, art. 179 lett. b c.c. , dell’art. 219 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., circa plurimi fat ti concatenati e decisivi.
– Il ricorso incidentale denuncia:
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti;
ii) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, articolo nove, primo comma, della legge numero 898 del 1970 e successive modifiche.
RITENUTO CHE
5. – I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorrente ribadisce a pagina 3 del ricorso che « a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, non notificata, il ricorrente in data 07.04.2020 impugnava la stessa con reclamo ex art. 708 ul. comma c.p.c. avanti la Corte d’Appello ». A propria volta la ricorrente incidentale assume a pagina 3 del controricorso con ricorso incidentale di aver proposto contro il provvedimento del tribunale « reclamo ex Art. 708, comma IV, c.p.c. ».
Non resta allora se non ribadire che l’ordinanza della Corte di appello, pronunciata su reclamo reso ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 708 c.p.c. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 15 maggio 2018, n. 11788).
6. – L’esito della lite giustifica compensazione integrale di spese del giudizio di legittimità, mentre sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di entrambe le parti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili il ricorso principale e l’incidentale a spese compensate, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente e di quella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023.