Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
sul ricorso 5364/2022 proposto da:
ASSAL NOME COGNOMECOGNOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. , elett.te domic presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappres. e difeso;
-resistente-
PREFETTURA DI VERONA, in persona del Prefetto p.t.;
-intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Verona, n. 21/22, emesso il 29.12.2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con provvedimento del 29.12.2021 il Giudice di pace di Verona dichiarava inammissibile il ricorso di NOME avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto, osser vando che: come rilevato dalla Prefettura, il ricorso era stato depositato il 2.12.21, mentre il provvedimento impugnato era stato (emesso e) notificato il 28.10.21, sicché non era stato rispettato il termine di 30 gg., di cui all’art. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11.
NOME COGNOME ricorre in cassazione, avverso il suddetto provvedimento, con unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienz a di discussione; non svolge difese la Prefettura di Verona.
Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo del ricorrente per la prova RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98,18, c.3, d.lgs. n. 150/11, per aver il Giudice di pace ritenuto tardivo il ricorso, sebbene proposto con lettera racc. spedita il 26.11.2021, poi pervenuta in cancelleria il 2.12.21, per cui alla data suddetta il termine di 30 gg. non era ancora decorso.
Il ricorso – alla luce RAGIONE_SOCIALEa documentazione di primo grado acquisita – è fondato.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero si deve avere riguardo, invero, alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale, non già alla data di ricezione, considerata la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale
n. 278 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente (Cass., 15981/2019; Cass., 21863/2010).
Nel caso concreto, il decreto di espulsione è stato notificato il 28/10/2021, e la spedizione del ricorso è stata effettuata il 26/11/2021, ossia nel termine di trenta giorni ex art. 18 d.lgs. 150/2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998.
Il Giudice di pace ha, invece, erroneamente considerato la data di arrivo del ricorso al destinatario, ossia 2/12/2021.
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Giudice di pace per l’esame del merito, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2024,