Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e presso il suo studio sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO elegge speciale domicilio
-ricorrente-
contro
il
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso da RAGIONE_SOCIALE PEC : EMAIL e RAGIONE_SOCIALE, PEC: EMAIL;
-intimato- avverso l’ ordinanza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE n. 270/2023 del
Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione
16/02/2023 (NUMERO_DOCUMENTO R.g.n.c.)
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U.I., come attuato dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonchè violazione del diritto all’unità familiare. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – grave errore di valutazione illogicità/contraddittorietà della motivazione
Con il secondo motivo: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con ordinanza n. 8279/2023 La Consigliera Delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
In data 27.6.2023 è stata presentata Richiesta di decisione dall’ AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, giusta procura speciale allegata, che ha fatto richiesta di prosecuzione e di decisione dell’anzidetto giudizio.
Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è inammissibile, giacché questa Corte ha affermato, con orientamento che qui si condivide e al quale devesi dare ulteriore continuità, che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa poiché la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha pronunciato il provvedimento, sicché deve essere dichiarato inammissibile quello proposto contro il RAGIONE_SOCIALE dell’interno e a esso notificato presso l’avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., n. 27555/2022, Cass., n. 22694/2021; Cass., n. 4853/2023; Cass., n.28220/2023).
Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva da parte intimata
nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal comma 3, ultima parte, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Non opera il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata, e perciò non si provvede sulle spese; ma va disposta, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per la colpa grave del ricorrente nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di una chiara proposta di definizione in via accelerata di inammissibilità, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (S.U. n.32001/2022; S.U. n.27433/2023), con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge e come quantificata in dispositivo – in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente, a i sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione