Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34489 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29197/2022 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
Unicredit RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 154/2022 pubblicata in data 19/10/2022, n.r.g. 55/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/10/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stato dipendente di Unicredit spa fino al 26/07/2019, quando aveva ricevuto lettera di licenziamento del 16/07/2019 per giusta causa.
Impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Larino con ricorso depositato in data 13/01/2021.
OGGETTO:
licenziamento – impugnazione – termini di decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966 – impedimento – ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. – idoneità
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva l’eccezione di decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966 sollevata da Unicredit spa. Quel giudice riteneva decorso il termine di decadenza di 60 giorni dal fallimento del tentativo di conciliazione, atteso che risaliva all’11/06/2020 la nota con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva comunicato la mancata adesione della banca alla procedura conciliativa intrapresa dal lavoratore. Riteneva altresì inidoneo ad impedire la decadenza il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n.r.g. 210/2020 (definito con rigetto confermato in sede di reclamo con ordinanza del 05/11/2020), avente ad oggetto il medesimo licenziamento, escludendo che potesse applicarsi C. Cost. 14/10/2020, n. 212, relativa al diverso caso in cui, entro i 180 giorni previsti dall’art. 6, co. 2, primo periodo, L. n. 604/1966 fosse stato depositato ricorso cautelare ante causam alternativo al ricorso ordinario.
Con sentenza il Tribunale rigettava l’opposizione del Campofredano.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva solo in parte il gravame interposto dal lavoratore, riformando la sentenza di primo grado soltanto con riguardo al capo di condanna al rimborso delle spese processuali.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
l’art. 6 L. n. 604/1966, come novellato dall’art. 32, co. 1, L. n. 183/2010, prevede una nuova fattispecie decadenziale (Cass. n. 22824/2015), costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati fra loro;
l’ipotesi ordinaria è quella per cui dopo aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento (entro 60 giorni dal licenziamento), il lavoratore depositi il ricorso giudiziario entro i 180 giorni successivi;
il legislatore ha previsto un’alternativa al ricorso giudiziario, ossia la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione e di arbitrato, che deve intervenire sempre entro i 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale;
in tal caso, se quel tentativo di conciliazione o di arbitrato fallisce, il lavoratore deve depositare il ricorso giudiziario entro i successivi 60
giorni decorrenti dal rifiuto della controparte o dal mancato raggiungimento dell’accordo;
nel caso di specie l’impugnazione stragiudiziale è avvenuta il 12/09/2019; il lavoratore ha poi comunicato in data 11/05/2020 la sua richiesta di tentativo di conciliazione, da considerarsi tempestiva alla luce della sospensione dei termini disposta per il COVID-19 dall’art. 83 d.l. n. 18/2020;
l’I.T.L. ha comunicato la mancata adesione di Unicredit spa con nota dell’11/06/2020;
il lavoratore ha depositato il ricorso giudiziario tardivamente, ossia in data 13/01/2021 e quindi oltre il termine di 60 giorni decorrente dall’11/06/2020;
la tesi del reclamante, secondo cui tale ultima decadenza sarebbe stata impedita dal deposito del ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in data 12/06/2020, non può essere condivisa;
non può essere applicata C. Cost. n. 212/2020, che è intervenuta in relazione al secondo termine, ossia a quello di 180 giorni, e non al terzo termine di decadenza (di 60 giorni) oggetto del presente giudizio, entro il quale il Campofredano avrebbe dovuto depositare il ricorso ordinario secondo il rito di cui all’art. 1, co. 48, L. n. 92/2012;
non sussiste neppure l’asserito contrasto fra giudicati, in quanto l’affermazione resa dal Tribunale in sede cautelare ossia che quel ricorso cautelare era tempestivo in quanto rispettoso del terzo termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 cit. decorrente dall’11/06/2020 non è idonea a passare in giudicato e quindi a porsi in termini incompatibili con la successiva contraria affermazione contenuta nell’ordinanza conclusiva della c.d. fase sommaria e poi della sentenza adottate secondo il rito c.d. Fornero;
in ogni caso il giudice del procedimento cautelare si è limitato ad affermare che il ricorso cautelare era tempestivo in quanto depositato entro il termine di 60 giorni dall’11/06/2020, ma non aveva affatto escluso la necessità che poi il ricorso ordinario secondo il rito c.d. Fornero dovesse essere depositato entro lo stesso termine per impedire la decadenza;
la soluzione accolta non pone la norma in contrasto con gli artt. 3 e 117, co. 1, Cost. nel senso prospettato dal reclamante, atteso che -diversamente dal caso cui si riferisce C. Cost. n. 212/2020 -il ricorso cautelare non ha inciso neppure sul secondo termine di 180 giorni essendo stata quella decadenza impedita dalla richiesta del tentativo di conciliazione;
d’altronde la tesi del reclamante porterebbe a ritenere privo di termine il successivo deposito del ricorso ordinario in caso di rigetto o di inammissibilità di quello cautelare, prestandosi ad abusi ed elusioni del termine di decadenza (il lavoratore potrebbe proporre un ricorso cautelare ante causam già consapevole della sua inammissibilità o infondatezza, ma confidando nell’impedimento in tal modo della decadenza), con conseguente frustrazione della ratio della disciplina della decadenza, che è quella di assicurare in tempi brevi la certezza dei rapporti giuridici.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- Unicredit spa ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per la sua contraddittorietà con riguardo agli effetti che il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. produce sul termine di decadenza processuale. In particolare si duole del rigetto del motivo di reclamo, con cui egli aveva lamentato il contrasto fra giudicati.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha motivato in modo coerente con l’affermazione dell’inidoneità dell’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. a passare in giudicato tale da rendere configurabile un ‘contrasto di giudicati’ rispetto alla successiva affermazione contenuta in una sentenza conclusiva del giudizio di merito. E tale affermazione è conforme a diritto, poiché nel nostro ordinamento il c.d. giudicato cautelare è destinato a soccombere di
fronte di un diverso giudicato di merito, in quanto quest’ultimo è a cognizione piena mentre il primo si forma all’esito di un procedimento a cognizione soltanto sommaria.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta rispettivamente ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 6, co. 2, L. n. 604/1966, 12 disp.prel.c.c., 3, 24, 111 e 117 Cost., 700 c.p.c., nonché ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato per avere la Corte territoriale escluso che il principio affermato da C. Cost. n. 212/2020, relativo al secondo termine decadenziale (di 180 giorni), potesse applicarsi anche al terzo termine decadenziale (di 60 giorni) previsto dall’art. 6 L. n. 604/1966 e per non aver esaminato allora né l’interpretazione costituzionalmente orientata da lui proposta, né l’eccezione di legittimità costituzionale da lui sollevata.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L’art. 6 L. n. 604/1966 (come novellato dall’art. 32, co. 1, L. n. 183/2010) dispone:
‘
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 2, L. n. 604 cit. (come sostituito dall’art. 32, co. 1, L. n. 183/2010) ‘nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669bis, 669ter e 700 del codice di procedura civile’.
A seguito di questa pronunzia ‘additiva’ della Consulta, l’espressione ‘
ai sensi degli artt. 669-bis, 669- ter e 700 c.p.c.
il procedimento d’urgenza, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l’incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull’organizzazione e sulla gestione dell’impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività – seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario – che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d’urgenza.
Pertanto non è necessario sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, per la decisione della controversia, nonché
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in